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Questo è il testo dell'articolo 13, comma 7 della legge 109/94:

Articolo 13, comma 7

Riunione di concorrenti

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

Il regolamento generale della 109 (e sulla stessa scia, il Dl 502/1999 decaduto) ha individuato le opere di cui all'articolo 13, comma 7. Si tratta in particolare di: impiantistica (tutta), restauro bonifica, rilevamenti topografici (OS20) ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali (OS20), fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, dispositivi strutturali, giunti di dilatazioni, apparecchi di appoggio (OS11), armamento ferroviario (OS29), impianti per la trazione elettrica (OS27), impianti trattamenti rifiuti (OS14), impianti di potabilizzazione (OS23). Ma il regolamento generale è stato bloccato dalla Corte dei conti. Questa <riserva> a favore di alcune catagorie quindi è al momento inoperativa.