[3]
Questo è il testo dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
Articolo 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti
di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando
comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora
i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici,
compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni
e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari
di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali
ed ai consorzi di cui agli articoli 13 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici
e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino
in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività
che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e ,comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali
e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate
separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionari
alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici
ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali,
di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto,
da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo
dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari
di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis,
27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma
2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma
2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono
obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata
i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che
devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione
anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate
viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti
tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per
gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei
limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare
a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione.
Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme
della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi
anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche
ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite
al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori
previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente.
I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo
per i fini di cui al comma 4.
5.I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 Ecu e inferiore a 5 milioni
di Ecu, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui
allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19,
22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000
Ecu sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione
dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto
o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientrano
tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo
nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di
diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti
in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso
a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma
2, lettere b) e c).