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Questo è il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
("Legge quadro in materia di lavori pubblici"):
Articolo 8
Qualificazione
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della
qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine
i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati
dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema
di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 Ecu, articolato in
rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo
4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultava si provvede a
carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili.
Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza
nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva
di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza
dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere,
fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti
esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono
soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore
delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle
norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità,
su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso
dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui
al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti
della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza
di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità
per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di
bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità
e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo
9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi
alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle
casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati
in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione
del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del
sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione
di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore
a 500.000 Ecu;
f) I criteri per determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
g)la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non
superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito
la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5. (abrogato)
6.Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio,
da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57, delle
competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del
presente articolo.
7.Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24,
primo comma, della direttiva 93137/Cee del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo
quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate
le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo
di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati
in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono
direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento
di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti
dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera
c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normativa
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio
1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi
della L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
L. 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati
ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti
all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori
pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata
in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per
le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione
la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli
elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le
imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
Ecu.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per
i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede
a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.