Legge 18/10/77 n. 791
"Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n° 73/23/CEE)
relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".Comprendente le modifiche
apportate dal: Decreto Legislativo 25/11/96 n. 626 (S.O.G.U. n. 293 del
14/12/96)
"Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione"
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente
alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di
esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili
e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi
internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità
economica europea.
Art. 2
Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art. 1 può essere posto in commercio
solo se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza - non comprometta, in
caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme
alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei
beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente
legge.
Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme
alle disposizioni della presente legge.
Art. 3
Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico che soddisfa
alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo
dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati
membri alla commissione della Comunità europea.
Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato.
Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformità alle
suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'art.
2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e
per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà a vietarne o a limitarne l'ammissione
sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva
CEE 19 febbraio 1973, n. 23.
Nota UI.TO.:
L'organismo di normalizzazione notificato dallo Stato italiano è il CEI - Comitato
Elettrotecnico Italiano - Milano.
L'elenco delle norme armonizzate stabilite di comune accordo dagli organismi notificati
dagli stati membri è pubblicato sul D.M. 12/2/96 (S.O.G.U. n° 60 del 12/3/96). Si
tratta di una lista riassuntiva, aggiornata al 18/8/95, contenente oltre 500 norme
con il riferimento alla corrispondente norma CEI.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C 392 del 30/12/96 è pubblicato
l'elenco aggiornato di tali norme armonizzate; su questo ultimo elenco manca, ovviamente,
il riferimento alle norme CEI.
Art. 4
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3, si presume rispondente
alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni
in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni
per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica
internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo
6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, numero 23, e recepite in Italia.
Art. 5
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3 e disposizioni di
sicurezza conformemente all'art. 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'art.
2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di
sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto,
purché dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta
in Italia.
Art. 6 (sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 626/96)
1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo
1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'articolo 7, che attesta la
conformità del materiale alle disposizioni della presente legge.
2. In caso di contestazione sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni
dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante può produrre una relazione
elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo
8.
3. Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni relative ad aspetti diversi
da quelli oggetto della presente legge e che prevedono l'apposizione della marcatura
CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale
soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.
4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la
facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni applicate
dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati
nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive
stesse e che accompagnano il materiale elettrico.
Nota UI.TO.: Gli organismi italiani notificati per l'elaborazione della relazione,
prevista dal comma 2, sono:
- Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris - IENGF - Torino
- Centro elettrotecnico sperimentale italiano - CESI - Milano
- Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ - Milano
- Centro CESVIT - Firenze
- Istituto italiano di saldatura - IIS - Genova
Art. 7 (sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 626/96)
1. La marcatura CE di cui all'allegato II è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante
stabilito nella Comunità in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul
materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze
d'uso o sul certificato di garanzia.
2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre
in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul
materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato
di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità
e la leggibilità della marcatura CE.
Art. 8 (sostituito dall'art. 3 D.Lgs. 626/96)
1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di normalizzazione elettrotecnica
ed elettronica, di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo
6 o che possono rendere parere alla Commissione europea circa le misure nazionali
concernenti il materiale elettrico, è effettuata con decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'articolo
8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal presente decreto.
In tal caso, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 9 (sostituito dall'art. 4 D.Lgs. 626/96).
1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul
mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, degli ispettorati
del lavoro, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche
locali nell'ambito delle rispettive competenze.
2. L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione
della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante
stabilito nella Comunità o all'importatore di conformare il prodotto alle disposizioni
della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio,
non superiore a trenta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto
e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante
stabilito nella Comunità o dell'importatore.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta che
il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente
alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli
animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta
o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista
dall'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito
nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di
cui all'articolo 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in
violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando
agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni
pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire venti milioni e non superiore
a lire centoventi milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono
o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila
per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire unmilionecinquecentomila
e non superiore a lire nove milioni.
7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza
della documentazione di cui all'allegato III è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. In tali
casi l'Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di
commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione
o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità.
Art. 10
La libera circolazione del materiale indicato dall'art. 1 è ammessa anche in deroga
alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo
comma dell'art. 2.
Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto
riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge.
Art. 5 del D.Lgs. 626/96
Disposizioni transitorie:
1. Fino al 31 dicembre 1996 è consentita l'immissione sul mercato di materiale
elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre 1977,
n. 791.
2. Il materiale di cui al comma 1 può essere messo in servizio entro e non oltre
il 30 giugno 1997.
ALLEGATO I (modificato da art. 6, D.Lgs. 626/96)
PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO
AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza
sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo,
sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile,
su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul
materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze
d'uso o sul certificato di garanzia.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter
essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione
dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato
in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di
ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano
causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai
pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare
dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale
elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale
elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali
previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e
agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli
animali domestici e agli oggetti.
ALLEGATO II (aggiunto dal D.Lgs. 626/96)
MARCATURA CE DI CONFORMITA' E DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
A. Marcatura CE di conformità - La marcatura CE di conformità è costituita dalle
iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate
le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
B. DichB. Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve comprendere i
seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito
nella Comunità; - descrizione del materiale elettrico; - riferimento alle norme
armonizzate; - eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la
conformità; - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante
o il suo rappresentante stabilito nella Comunità; - le ultime due cifre dell'anno
in cui è stata apposta la marcatura CE
ALLEGATO III (aggiunto da D.Lgs. 626/96)
CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE
1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante
o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui
al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti
della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito
nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione
scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il
fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità tiene questa documentazione
nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi
per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo rappresentante siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale
elettrico nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale
elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria
a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale
elettrico; essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonch schemi di componenti, sottounità,
circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi
e il funzionamento del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione
delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora
non siano state applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformità
insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo
2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano.