Legge 1 marzo 1968 n. 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.
Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici
ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.