Articolo 18
della Legge 19 Marzo 1990, n° 55
come modificato dalla Merloni-ter
Articolo 18
1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli
appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono
iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero
associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi, aggiudicatari sono tenuti
a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto
e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anchesse con il relativo importo.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili
in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria o le categorie prevalenti con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è definita la quota parte subappaltabile, in misura, eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo
è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti o l'affidatario, nel caso di varianti in corso
d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti
di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto
di subappalto l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti. di
cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano
o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, ovvero sia in possesso dei. Corrispondenti requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente
per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare
che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, o, in alternativa,
che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso
di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano allamministrazione
o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o
dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.
3-ter. Abrogato
4. Limpresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dallaggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Abrogato
6. Nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché
i dati di cui al comma 3, numero 3).
7. Lappaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile
in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei lori dipendenti per le prestazioni rese nellambito
del subappalto. Lappaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono allamministrazione o ente committente prima dellinizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici, nonché
copia del piano di cui al comma 8. Lappaltatore e, suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente allamministrazione
o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici
lobbligo di predisporre, prima dellinizio dei lavori, il
piano dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Laffidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dallappaltatore. Nellipotesi di
associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
allimpresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nellesecuzione dei lavori.
9. Limpresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare
alla copia autenticata del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza
o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dellarticolo
2359 del codice civile con limpresa affidataria del subappalto
o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società
o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dellautorizzazione
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, lautorizzazione
si intende concessa.
10. Lesecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto
non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società
anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo
19 dicembre 1991 n. 406 e successive modificazioni ed integrazioni,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione
di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata.
Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni
in partecipazione quando lassociante non intende eseguire direttamente
le opere o i lavori assunti in subappalto.
12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
Ecu e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare.
Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo
che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali
da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui
al comma 3, numero 5). E fatto obbligo allappaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati
per lesecuzione dellappalto, il nome del sub-contraente,
limporto del contratto, loggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione
di una offerta o comunque laffidamento, singolarmente ovvero con
imprese iscritte allalbo nazionale dei costruttori, è consentita
ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di
quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni allalbo
nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai
commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappaltatori o ai cottimi relativi
ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione
di cui al numero 2) del comma 3, relativa alliscrizione allalbo
nazionale dei costruttori, non si applica e laffidamento in subappalto
ed in cottimo può essere autorizzato dallente o dalla stazione
appaltante, fermo restando laccertamento dei requisiti di cui
allarticolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982,
n. 646.