Legge 20 Maggio 1970, n° 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
TITOLO II - Della libertà sindacale
TITOLO III - Dell'attività sindacale
TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
TITOLO V - Norme sul collocamento
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 1 (Libertà di opinione)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente
il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme
della presente legge.
Art. 2. (Guardie giurate)
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli
133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero
773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da
quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa
le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove
si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente
per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni
di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore
la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte
del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3. (Personale di vigilanza)
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4. (Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza
di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore
di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità
per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di
cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5. (Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità
per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso
i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti
a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore
da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6. (Visite personali di controllo)
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in
cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione
alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione
che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità
e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di
selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative
modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali
aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste,
la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo
19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7. (Sanzioni disciplinari)
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto
di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando
la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata
una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per
mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio
di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti
e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio
di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione.
Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi,
sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9. (Tutela della salute e dell'integrità fisica)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10. (Lavoratori studenti)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali,
hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11. (Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli
sul servizio di mensa)
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite
da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto
di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Art. 12. (Istituti di patronato)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D. Lgs.
C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità,
la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con
accordi aziendali.
Art. 13. (Mansioni del lavoratore)
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori
il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non
può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II - Della libertà sindacale
Art. 14. (Diritto di associazione e di attività sindacale)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15. (Atti discriminatori)
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni,
nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio
a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione
ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso.
Art. 16. (Trattamenti economici collettivi discriminatori)
E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione
di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno
dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore
del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici
di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17. (Sindacati di comodo)
E' fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali
di lavoratori.
Art. 18. (Reintegrazione nel posto di lavoro)
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore,
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale
ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori
di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di
cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per
la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro
entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme
o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal
momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso
la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore
di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni
dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui
al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini
predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato,
il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore
di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato
al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo
178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza
di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata,
è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori
in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) [.];
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di
lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento.
Art. 20. (Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la
loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei
limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore
di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21. (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie
inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali
tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22. (Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali)
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali
di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo
dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello
in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
Art. 23. (Permessi retribuiti)
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive
che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori
ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
Art. 24. (Permessi non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni
di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite
le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 25. (Diritto di affissione)
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi,
che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti
i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26. (Contributi sindacali)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo
per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio
del normale svolgimento dell'attività aziendale.
[.]
[.]
Art. 27. (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente
a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro
funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni.
TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
Art. 28. (Repressione della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali
che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni,
qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore
di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con
cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato
a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione
del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del
lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo
650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
[...]
[...]
Art. 29. (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze
sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella
unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19,
i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del
primo comma del presente articolo restano immutati.
Art. 30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31. (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta
la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione
della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di
cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza
sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il
diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle
prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore
dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione
e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 32. (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano
di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi
dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato,
senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente
di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi
non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V - Norme sul collocamento
Art. 33. (Collocamento)
La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando
ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il
quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria
delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto
comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento,
nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria
di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione
medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo
che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza,
l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo,
entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa
deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da
tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa
al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti
giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare
ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge
29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni
di legge. Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di
collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente
legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto
non modificate dalla presente legge.
Art. 34. (Richieste nominative di manodopera)
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge,
le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente
per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di
concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati,
da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita
la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Art. 35. (Campo di applicazione)
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione
del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge
alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Art. 36. (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato
e degli appaltatori di opere pubbliche)
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi
dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività
economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per
il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti
o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro
viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata
disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio,
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile,
per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici,
ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione
delle sanzioni.
Art. 37. (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e
di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente
attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego
dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali.
Art. 38. (Disposizioni penali)
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000
a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma
può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà
di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.
Art. 39. (Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40. (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori.
Art. 41. (Esenzioni fiscali)
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai
giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro
o di qualsiasi altra specie e da tasse.