MINISTERO LAVORO lettera circolare 9 agosto 1978, n. 21093
Ascensori per cantieri - Applicabilità delle norme di prevenzione infortuni di cui
al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Ditta Ponteggi Dalmine.
Si fa riferimento alla lettera sopra indicata, con la quale codesta Ditta ebbe a
richiedere, in relazione agli ascensori per cantieri di propria produzione, con
meccanismo a pignone e cremagliera, se dette apparecchiature dovessero essere soggette
a procedimenti autorizzativi od omologativi e, in caso negativo, a sollecitare l'esame
della relativa documentazione tecnica, ai fini dell'accertamento della rispondenza
alle norme di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che sarebbe necessaria una procedura autorizzativa
nell'ipotesi che le attrezzature in parola fossero assoggettabili alla normativa
speciale sugli ascensori e montacarichi (legge 24 ottobre 1942, n. 1415), mentre
in caso di assoggettabilità alla normativa generale di prevenzione infortuni (D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547) non prevedendo questa alcuna specifica autorizzazione, la
rispondenza delle apparecchiature alle norme è accertata, in sede di vigilanza,
dagli Ispettorati del lavoro.
Ciò premesso, per quanto concerne l'individuazione delle disposizioni da osservare,
si comunica che questo Ministero, su conforme avviso della Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, ritiene che
gli ascensori per cantiere prodotti da codesta Ditta, considerate le caratteristiche
tecniche ed il prevalente utilizzo in cantieri edili - dove rivestono carattere
accessorio alla costruzione, facendo parte dell'opera provvisionale - debbano considerarsi
mobili e, pertanto, assoggettabili, in via aprioristica e di semplice presunzione,
alla normativa generale di prevenzione infortuni di cui al citato D.P.R. n. 547/1955.
Ovviamente, qualora le attrezzature di che trattasi vengano utilizzate quale impianto
fisso, come nel caso specifico verificatosi presso le Acciaierie di Piombino e,
in genere, nelle installazioni in stabilimenti industriali, le stesse sono soggette
alla normativa speciale di cui alla già citata legge n. 1415/1942 e conseguentemente
anche alla procedura autorizzativa ivi prevista.
Con l'occasione, avendo accertato, nel corso dell'esame della documentazione presentata
da codesta Ditta, che in un depliant illustrativo degli ascensori per cantieri si
afferma erroneamente che detti apparecchi "sono approvati dal Ministero del
lavoro", s'invita perentoriamente codesta Ditta medesima a ritirare tempestivamente
dalla circolazione gli opuscoli in questione.