Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni
ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici
di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive,
sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di
realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano
i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici
di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi
con pericolo di esplosione.
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche
Art. 2.
Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della
verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita'
ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti
gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro
invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le
attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.
Art. 3.
Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla normativa
vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi
di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL
o ARPA. 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa
con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed
ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del
datore di lavoro.
Art. 4.
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione
di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti
a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita' e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA
o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla
base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale
al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di
vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del
datore di lavoro.
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5.
Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non
puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore
di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale
rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro
invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio,
che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti
gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le
attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del
datore di lavoro.
Art. 6.
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA
od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive,
sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale
al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di
vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del
datore di lavoro.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7.
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi
individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate
nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8.
Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio
dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio,
le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si
intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della
sua entrata in vigore.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.