Con la circolare sopra indicata il Ministero dei lavori pubblici ha inteso fornire
ulteriori indicazioni alle stazioni appaltanti in merito all'applicazione della
disciplina transitoria di cui al DPR n. 34/2000, al fine di sciogliere i nodi interpretativi
e le difficoltà di attuazione della normativa emersi nell'ambito del tavolo
di monitoraggio costituito dal Ministro.
- Lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro
Nel ricordare come i requisiti richiesti dall'art. 28 del DPR 34/2000 siano inderogabili
e, pertanto, non possano essere modificati o integrati dalla stazione appaltante,
viene precisato il concetto di "lavori similari", introdotto dalla precedente circolare
n. 182, che il concorrente deve aver effettuato ai fini della qualificazione in
gara: si tratta, cioè di lavori diversi da quelli oggetto dell'appalto, ma
che presentino con gli stessi una correlazione tecnica oggettiva. In altre parole,
al fine di soddisfare il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 28, è
sufficiente aver eseguito lavori che presentino alcune caratteristiche comuni, in
termini costruttivi, con quelle descritte nel bando di gara.
Tale interpretazione, pur se diretta a circoscrivere l'ambito dei "lavori similari",
suscita ancora qualche perplessità, in relazione alla dizione letterale dell'art.
28, il quale non contiene alcuna specificazione circa i lavori eseguiti, limitandosi,
viceversa, a richiedere i "lavori analoghi" nella sola ipotesi di lavori da effettuarsi
sui beni culturali, scavi archeologici e lavori agricolo-forestali.
La circolare precisa poi che, nell'ambito dei lavori utili ai fini dell'ammissione
alla gara, vanno considerati anche i lavori eseguiti da altra impresa, ma sotto
la responsabilità del proprio direttore tecnico, secondo quanto previsto
dall'art. 18, comma 14, applicabile anche ai lavori sottosoglia; e ciò tanto
ai fini della determinazione del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 28,
quanto in ordine all'individuazione dell'importo dei lavori eseguiti, in rapporto
ai quali determinare il costo del lavoro di cui alla lettera b).
Di particolare importanza risulta poi l'indicazione relativa al requisito dell'attrezzatura
tecnica, in merito al quale si specifica che non deve essere richiesto un determinato
valore rapportato alla cifra di affari, come per i lavori di importo superiore alla
soglia, ma si dispone che le stazioni appaltanti inseriscano nel bando una specifica
descrittiva delle attrezzature che si ritengono "adeguate" per la esecuzione dei
lavori, fermo restando che è consentito alle imprese di dimostrare il possesso
(a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio) di beni strumentali
diversi da quelli specificati nel bando di gara, illustrandone in una apposita relazione
tecnica il carattere equivalente. Detta relazione, che riteniamo possa essere redatta
dal direttore tecnico dell'impresa, dovrà essere prodotta in sede di verifica
di cui all'art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94, come avviene per la comprova
di tutti i requisiti dichiarati in gara.
- Certificazione dei lavori eseguiti
La circolare pone le premesse per superare un ostacolo rappresentato da più
parti nella prima attuazione del regolamento, costituito dalla inerzia della Soprintendenza
nel rilasciare l'attestato di buona esecuzione dei lavori effettuati su beni culturali
e ambientali o scavi archeologici.
In proposito viene indicata una procedura che consente all'impresa sorteggiata per
la comprova dei requisiti di autocertificare il requisito del buon esito dei lavori
eseguiti, ferma restando la facoltà della Soprintendenza di rettificare la
dichiarazione dei concorrente.
Più in particolare, al momento della partecipazione alla gara, il rappresentante
legale dell'impresa interessata dovrà inviare alla competente Soprintendenza
una dichiarazione relativa ai lavori effettuati, autocertificandone il buon esito
e specificando la gara nell'ambito della quale la dichiarazione stessa potrà
essere prodotta a comprova del requisito dei lavori eseguiti; occorrerà specificare
anche la stazione appaltante che ha indetto la gara ed il termine di presentazione
delle offerte. La dichiarazione dovrà anche contenere l'invito alla Soprintendenza
a far pervenire alla stazione appaltante l'eventuale rettifica rispetto a quanto
dichiarato.
In sede di verifica a campione, l'impresa sorteggiata, ed in ogni caso l'aggiudicatario
ed il secondo in graduatoria, dovranno produrre un documento che comprovi la trasmissione
alla Soprintendenza della predetta dichiarazione; ciò, ovviamente, oltre
al certificato contenente i dati relativi ai lavori eseguiti rilasciato dall'amministrazione
appaltante (o dichiarazione del committente nel caso di lavori effettuati per conto
di un committente privato, ovvero autodichiarazione nel caso di lavori in proprio,
nell'una o nell'altra ipotesi accompagnate dalla certificazione di cui all'art.
22, comma 5, del DPR n. 34/2000).
Sempre in merito ai lavori eseguiti, la circolare ribadisce quanto già espresso
dal DPR n. 34/2000 e cioè che essi possono riguardare anche lavori non collaudati,
in quanto l'attestazione del buon esito dei lavori prescinde dalle risultanze del
collaudo.
Alla luce di tale precisazione, i più volte segnalati rifiuti di direttori
dei lavori a rilasciare l'attestato di buon esito risultano del tutto privi di giustificazione
ed anzi configurabili come omissioni ai doveri connessi alla funzione esercitata.
Vengono, infine, effettuate alcune precisazioni in ordine alla attribuzione della
qualificazione nell'ipotesi in cui siano state eseguite anche lavorazioni scorporate
e vengono forniti chiarimenti in merito ad alcune voci dello schema di cui all'allegato
D.
In particolare per la Circolare la qualificazione dell'impresa va effettuata con
riferimento alla categoria prevalente risultante dal certificato dei lavori solo
quando le imprese associate (o singole) si qualificano ed eseguono come una associazione
di tipo orizzontale, viceversa è evidente che quando le imprese associate
(o singole) si qualificano ed eseguano come un'associazione di tipo verticale la
certificazione sarà rapportata alle lavorazioni scorporate ed alla lavorazione
prevalente, in relazione all'entità di ciascuna.
- Noleggio di attrezzatura tecnica
Relativamente al requisito dell'attrezzatura tecnica, di particolare rilievo appare
l'indicazione secondo cui i canoni di noleggio relativi ad attrezzature "stabilmente
connesse all'organizzazione aziendale", sono da assimilarsi ai canoni di locazione
finanziaria, e in quanto tali sono computabili assieme agli ammortamenti ed ai canoni
di leasing ai fini di calcolare l'ammontare pari alla metà del valore minimo
richiesto per la qualificazione (2% a regime, 1% nel transitorio). Dal conteggio
sopraindicato vanno, dunque, esclusi solamente i canoni relativi ai c.d. noleggi
brevi, relativi, cioè, ad attrezzature che entrano solo occasionalmente nella
disponibilità dell'imprenditore, in quanto finalizzati all'esecuzione di
uno specifico appalto.
- Subappalto
In tema di subappalto la circolare n. 823 si limita a ribadire alcuni principi già
espressi nella precedente circolare n. 182 ed, in particolare, che all'appaltatore
è consentito:
- subappaltare tutte le lavorazioni indicate nel bando di gara come diverse dalla
prevalente, in quanto, si tratti di lavorazioni di importo superiore a 150.000 Euro
o superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'appalto, con la sola
eccezione, a partire dal 28 luglio prossimo, dell'ipotesi in cui ciascuna delle
lavorazioni costituenti strutture, impianti ed opere speciali, come individuate
dal DPR n. 554/ 99, superi il 15% del valore dell'appalto.
Peraltro, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta le lavorazioni
che intende subappaltare. In mancanza, l'autorizzazione al subappalto non potrà
essere accordata nel corso di esecuzione dei lavori e, conseguentemente, la stazione
appaltante dovrà verificare la qualificazione del concorrente in ordine alle
lavorazioni non oggetto di subappalto, qualora la stessa sia obbligatoria, provvedendo
ad escludere il concorrente dalla gara, in assenza di specifica qualificazione;
- subappaltare il trenta per cento delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente,
fermo restando che nella stessa si computano anche (e quindi incidono sul limite
indicato) le lavorazioni diverse dalla prevalente, non evidenziate espressamente
nel bando in quanto di importo non superiore a 150.000 Euro o al 10% dell'importo
dell'appalto.
Si ricorda, in proposito, che la precedente circolare n. 182 autorizzava a ritenere
non incidenti sul limite del 30% quelle lavorazioni per le quali fosse necessaria,
in virtù di altre norme di legge, una specifica qualificazione, quale, ad
esempio, quella richiesta dalla Legge n. 46/90 per gli impianti elettrici. In tutti
i casi, comunque, il concorrente dovrà indicare le lavorazioni che intende
subappaltare, altrimenti non potrà ottenere l'autorizzazione al subappalto
e dovrà realizzare direttamente i lavori;
- affidare a terzi liberamente i noli a caldo e le forniture con posa in opera il
cui valore sia pari o inferiore al 2% del valore dell'appalto o a 100.000 Euro,
oppure, pur essendo di importo superiore, presentino una incidenza della mano d'opera
inferiore al 50%.
- Licitazione privata semplificata
Dalle disposizioni della circolare n. 182, integrate con quelle della circolare
in oggetto, si desume che le stazioni appaltanti possono scegliere tra due procedure,
entrambe legittime, quella che risulti più snella in relazione al numero
delle imprese iscritte negli elenchi: possono cioè verificare l'effettiva
sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 31 del DPR n. 34/2000 prima
della gara, ovvero, qualora gli elenchi comprendano un elevato numero di imprese,
effettuare tale verifica in ogni singola gara, utilizzando il meccanismo della verifica
a campione. Ovviamente, della avvenuta verifica effettuata nel corso di una gara
si terrà conto nelle successive procedure poste in essere dalla medesima
stazione appaltante.
- Verifica a campione
Di notevole rilievo appaiono le semplificazioni procedurali introdotte dalla circolare
n. 823 relativamente all'onere del concorrente sorteggiato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 quater della Legge n. 109/94 di presentare la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti dichiarati.
In particolare, al fine di tener conto delle difficoltà nell'acquisire gli
originali di documenti depositati presso pubbliche amministrazioni, il Ministero
ritiene pienamente applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 18, comma
2 della Legge n. 241/90, secondo cui il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
alla acquisizione diretta dei documenti che l'interessato dichiari essere in possesso
dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione.
Più precisamente, secondo la circolare, tale disposizione risulta applicabile
in ordine alle dichiarazioni fiscali presentate all'amministrazione delle finanze
o ai bilanci depositati presso le camere di commercio.
Al fine di avvalersi della procedura, l'interessato dovrà presentare le copie
fotostatiche delle dichiarazioni fiscali presentate o dei bilanci depositati, corredati
da copia della ricevuta di presentazione, ovvero della nota di deposito, indicando
l'amministrazione presso la quale si trovano i documenti originali. Al fine di una
assunzione di responsabilità da parte dell'impresa è necessaria anche
una "dichiarazione impegnativa" circa la conformità della copia all'originale
depositato. In ogni caso, la circolare fa presente che, qualora venga accertata
la falsità dei documenti prodotti in copia, anche se sia oramai esaurita
la procedura di verifica, la stazione appaltante potrà sempre procedere alla
denuncia del fatto all'autorità giudiziaria per l'accertamento del reato.
Altra semplificazione procedurale è costituita dalla indicazione alle stazioni
appaltanti di non sottoporre a controllo le imprese che risultino essere già
state sottoposte a verifica con esito positivo nel corso di altra gara esperita
dalla medesima amministrazione per l'affidamento di lavori di valore uguale o superiore
rispetto a quello oggetto dell'appalto, circostanza che potrà essere indicata
dall'impresa interessata all'atto della dichiarazione del possesso dei requisiti.
Prot. n. 823/400/93 Roma 22 giugno 2000
OGGETTO: DPR 25 gennaio 2000 n. 34 recante il regolamento concernente il sistema
di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 8
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriori
indicazioni interpretativi ed operative.
Con la circolare esplicativa 1 marzo 2000 n. 182/400/93 questo Ufficio ha fornito
prime indicazioni interpretative utili per l'immediata applicazione delle nuove
norme in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al DPR 34/2000
in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
A seguito delle numerose richieste pervenute, sono emerse ulteriori questioni che
necessitano di essere opportunamente chiarite, almeno per quanto, concerne aspetti
che presentano spiccato interesse generale.
- Lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro
L'articolo 28 del DPR n. 34/2000 in attuazione di quanto previsto dal comma 11 -quinquies
dell'art. 8 della Legge - quadro, stabilisce i requisiti di ordine generale, tecnico
e organizzativo, che le imprese devono possedere per l'esecuzione dei lavori di
importo inferiore ai 150.000 Euro, per i quali non è obbligatoria la qualificazione
disciplinata dal nuovo sistema.
Il livello di requisiti dettato dal citato art. 28 deve intendersi come inderogabile
da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori
o ulteriori rispetto a quelli fissati dalla norma, come peraltro previsto esplicitamente
dall'art. 1 comma quattro del Regolamento n. 34/00.
La stazione appaltante deve specificare nel bando le caratteristiche del lavoro
richiesto, al fine di consentire anche la partecipazione di imprese che abbiano
eseguito lavori diversi, che presentino tuttavia una correlazione tecnica oggettiva
con i lavori da eseguire.
Sono lavori utili ai fini dell'ammissione alla gara non solo quelli effettivamente
svolti dall'impresa, ma anche quelli eseguiti da altro soggetto, sotto la. responsabilità
del direttore tecnico dell'impresa richiedente, qualora l'impresa abbia assunto
tale figura professionale nel proprio organico.
Infatti, il requisito è di natura tecnico organizzativa e pertanto la sua
sussistenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 28, é determinata e documentata
secondo quanto previsto dal titolo III del regolamento di qualificazione.
All'interno del titolo III ora citato, l'articolo 18, comma 14, consente la dimostrazione
dei lavori eseguiti attraverso l'esperienza professionale del proprio direttore
tecnico.
La facoltà di avvalersi dell'esperienza del direttore tecnico vale anche
con riferimento all'importo dei lavori eseguiti, ai fini della determinazione del
diverso requisito del costo del lavoro di cui all'articolo 28, comma 1, lettera
b, salvi in ogni caso gli abbattimenti ivi previsti.
Inoltre, sempre relativamente all'importo dei lavori eseguiti, sono stati sollevati
dubbi interpretativi relativamente al fatto che l'articolo 28 si riferisce all'importo
"del contratto da stipulare", laddove in altre norme del regolamento (articoli 31
e 32) il requisito della cifra di affari è rapportato all'importo "'dell'appalto
da affidare".
Nel suddetto contesto, le due espressioni "contratto da stipulare" e "appalto da
affidare" si riferiscono in modo unitario ed equivalente al dato economico, valore
dell'appalto, posto a base della procedura, concorsuale o negoziata che sia. Nonostante
la formulazione della norma, vale in ogni caso il principio per cui i requisiti
vanno determinati ed accertati con riferimento alla dimensione economica dell'appalto
fissata al momento dell'avvio della procedura di affidamento da parte della stazione
appaltante.
Per quanto riguarda il requisito dell'attrezzatura tecnica, l'articolo 28, comma
1, lettera c) prescrive che essa debba essere "adeguata" senza fornire ulteriori
specificazioni in ordine alle modalità di valutazione.
Si ritiene che la sussistenza del requisito non deve essere necessariamente verificata
in termini di relazione proporzionale tra ammortamento e cifra d'affari, come avviene,
nella fase transitoria, per i lavori di importo superiore, ma può essere
valutata in rapporto alla natura ed all'importo dell'appalto da affidare. Naturalmente,
a regime, le stazioni appaltanti non saranno tenute a valutare l'adeguatezza dell'attrezzatura
posseduta dalle imprese che abbiano l'attestazione rilasciata dalle S.O.A. per la
partecipazione ad appalti di valore superiore ai 150.000 Euro, dovendosi ritenere
senz'altro adeguata l'attrezzatura di tali imprese anche per la realizzazione
di lavori di importo inferiore alla soglia di qualificazione.
Poiché è possibile che l'assenza di un chiaro parametro di "adeguatezza"
possa generare difficoltà in sede di gara, nella concreta valutazione della
sussistenza del requisito, con inevitabile contenzioso, si suggerisce alle amministrazioni
appaltanti di inserire nel bando una specifica descrittiva dell'attrezzatura tecnica
che si ritiene "adeguata" per la realizzazione dell'intervento e che l'impresa può
avere, indifferentemente, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.
Ovviamente, al fine di non rendere eccessivamente rigido il criterio di valutazione,
é opportuno che le amministrazioni appaltanti, sempre nel bando di gara,
precisino che è consentito alle imprese candidate che non siano in possesso
dell'attrezzatura specificata, di dimostrare con la produzione di idonea relazione
tecnica l'equivalenza dell'attrezzatura posseduta rispetto a quella richiesta.
- Certificazione dei lavori eseguiti
E' stato formulato a questo Ufficio un quesito circa la sostituibilità dell'attestato
di buon esito dei lavori eseguiti sui beni sottoposti a tutela previsto dal comma
7 dell'articolo 22 e dal comma 2 dell'articolo 28, in considerazione delle difficoltà
spesso incontrate dalle imprese nell'ottenere tempestivamente il rilascio del documento
da parte delle autorità competenti.
Interpellato al riguardo l'Ufficio centrale per i beni artistici, architettonici,
archeologia e storici, si ritiene che, sulla base della vigente legislazione, possa
essere seguita anche la procedura di seguito specificata.
Il rappresentante legale dell'impresa candidata potrà trasmettere alla competente
Soprintendenza l'autocertificazione di buon esito dei lavori effettuati, indicando
esplicitamente gli estremi della gara (in particolare, l'amministrazione procedente
e il termine di presentazione delle offerte) per la quale la dichiarazione è
resa, invitando la suddetta Soprintendenza a far pervenire alla stazione appaltante
l'eventuale rettifica rispetto a quanto dichiarato. In sede di gara l'impresa candidata
dovrà dare evidenza documentale dell'avvenuta trasmissione alla Soprintendenza
della suddetta autocertificazione, oltre a produrre il certificato o la dichiarazione
contenenti i dati relativi ai lavori eseguiti, secondo quanto previsto dal decreto
n.34/2000, rilasciati dal committente. L'impresa assume piena responsabilità
della veridicità di quanto dichiarato.
Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in ordine ai certificati di esecuzione
dei lavori di cui all'art 22, comma 7.
Al riguardo si ricorda che detti certificati, redatti in conformità allo
schema di cui all'allegato D, dovranno essere rilasciati dalla amministrazione committente,
anche in relazione a lavori in corso o lavori ultimati, anche se non ancora collaudati.
L'attestazione del buon esito dei lavori stessi, infatti, prescinde dalle risultanze
del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi siano
stati eseguiti "a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto",
ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori
(art. 124 del DPR n. 554/1999 e art. 3 R.D. n. 350/1895).
Va inoltre precisato che ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 34/2000, la qualificazione
dell'impresa viene effettuata con riferimento. alla categoria prevalente risultante
dal certificato di esecuzione lavori. Tuttavia è evidente che, nell'ipotesi
di lavori effettuati in associazione di tipo verticale, la qualificazione delle
imprese sarà fatta per la mandataria, in rapporto alla categoria prevalente,
per le mandanti in rapporto alle categorie relative alle lavorazioni scorporate
da esse assunte.
Analogamente, per l'impresa singola che abbia eseguito i lavori nella categoria
prevalente e in alcune o tutte le categorie scorporate, la qualificazione sarà
effettuata nelle relative .categorie per i rispettivi importi.
Relativamente all'allegato D si osserva quanto segue.
Innanzitutto al quadro A si precisa che la voce "importo complessivo dell'appalto"
si riferisce all'importo a base d'asta indicato nel bando di gara, mentre la successiva
voce "importo del contratto", posta alla fine nel quadro B, riguarda l'importo contrattuale
totale, comprensivo delle eventuali perizie di varianti.
Relativamente al quadro C, per la parte "imprese subappaltatrici e/o assegnatarie"
e "importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni", è stato fatto rilevare
come l'utilizzo di un unico schema riassuntivo non giovi alla chiarezza della evidenziazione
dei soggetti e degli importi utili ai fini della qualificazione e ciò soprattutto
con riguardo al caso di imprese assegnatarie che subappaltano a propria volta.
Al riguardo si ritiene che nulla osti a che il responsabile del procedimento esplichi
nel certificato i dati concernenti le voci "lavorazioni, importi, categorie imprese,
sede" disaggregandoli ed indicandoli in due distinte tabelle, l'una con riferimento
al subappalto o assegnazione effettuati dal consorzio, l'altra con riferimento all'eventuale
subappalto operato dall'assegnataria; in tale ipotesi potrà altresì
intendersi superata la necessità di indicazione dell'importo al netto dei
subappalti e delle assegnazioni.
- Noleggio di attrezzatura tecnica
Da più parti è stato sollecitato un chiarimento in ordine alla effettiva
valutabilità dei canoni di noleggio ai fini della determinazione del requisito
dell'adeguatezza della attrezzatura. tecnica.
L'articolo 18, comma, 8, con riferimento al requisito utile ai fini della qualificazione,
specifica che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella "dotazione stabile
di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà, in
locazione finanziaria o in noleggio". Il medesimo comma precisa che l'importo degli
ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio deve rappresentare
un valore almeno pari al 2% della cifra d'affari dell'impresa e deve essere "costituito
per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria".
Sembrerebbe pertanto che i canoni di noleggio non possano essere considerati unitamente
agli ammortamenti e ai canoni di locazione finanziaria al fine di contribuire a
raggiungere il valore minimo dell'1 %richiesto dalla norma.
Tuttavia va considerato che il tetto minimo dell'1% fissato dall'art. 18, comma
8, ha il fine di identificare l'attrezzatura "stabilmente" in possesso dell'impresa,
escludendo quei mezzi d'opera e quegli equipaggiamenti tecnici che, attraverso brevi
noleggi, entrano solo occasionalmente e incidentalmente nella disponibilità
dell'imprenditore, al limitato fine di eseguire un particolare appalto, senza quindi
concorrere alla determinazione della effettiva consistenza del "parco attrezzature"
ordinariamente nella disponibilità dell'impresa. Inoltre, il regolamento
intende evitare la possibilità di raggiungere il requisito richiesto per
legge mediante l'accensione di consistenti contratti di noleggio, provvedendo poi
alla risoluzione e/o al recesso dagli stessi non appena raggiunto l'obiettivo della
qualificazione.
Alla luce delle finalità della nonna, pertanto, deve concludersi che i noleggi
che il Regolamento prescrive di contenere entro l'1% sono i noleggi finalizzati
all'acquisizione temporanea dell'attrezzatura da destinare ad una determinata commessa.
Al contrario, tutte le forme di noleggio di attrezzatura stabilmente connessa all'organizzazione
aziendale non presentano relativamente agli aspetti che interessano, alcuna effettiva
differenza con la locazione finanziaria. Difatti, il "noleggio" definito dal regolamento
va ricondotto alla fattispecie, tipica della locazione di cosa mobile (art. 1571
Cod. Civ.), finalizzata ad assicurare il godimento di un bene verso il pagamento
di un corrispettivo. Per "locazione finanziaria" ci si riferisce normalmente alla
fattispecie del contratto di leasing finalizzato al finanziamento di un soggetto,
allo scopo di consentirgli il godimento di un determinato bene, con la facoltà
per l'utilizzatore di "riscattare" la proprietà stessa del bene al termine
del contratto.
La locazione finanziaria cui si riferisce il requisito non ha invece come obiettivo
finale l'acquisto della proprietà del bene - acquisto che resta una facoltà
e non un obbligo per l'utilizzatore - ma unicamente il godimento, con la possibilità
di fruire delle detrazioni fiscali previste per legge. Per le specifiche finalità
dell'art. 18, comma 8, pertanto, non sussiste alcuna sostanziale differenza tra
la locazione stabile di una attrezzatura e la locazione finanziaria della stessa
senza esercizio della facoltà di riscatto. Quindi, sarebbe illogico trattare
differentemente, ai fini dell'accertamento del requisito di qualificazione, il noleggio
inteso come locazione di attrezzatura stabilmente connessa all'organizzazione aziendale
rispetto alla locazione finanziaria.
Di conseguenza, si ritiene che, al fine di costituire la metà del valore
del 2%, possano essere validamente considerati gli ammortamenti, i canoni di locazione
finanziaria, nonché i canoni di leasing operativo e i canoni di locazione
(noleggio) purché relativi ad attrezzatura stabilmente connessa all'organizzazione
aziendale.
- Subappalto
Altra questione riguarda la disciplina del subappalto. L'articolo 30 del regolamento
esclude l'obbligo di indicare esplicitamente nel bando le parti costituenti l'opera
o il lavoro nel caso in cui tali parti siano singolarmente di importo inferiore
al 10% dell'importo complessivo dell'affidamento, o comunque di importo inferiore
a 150.000 Euro.
La disciplina del subappalto è attualmente regolata dalla norma di rango
primario dell'articolo 18 della legge 55/1990, come modificato dall'articolo 34
della legge quadro in materia di lavori pubblici. Per effetto della citata disposizione,
le lavorazioni diverse da quella prevalente, indicate nel bando, possono essere
subappaltate o scorporate nella loro interezza a scelta dell'offerente; il principio
è desumibile con estrema chiarezza dal comma 3 dell'art. 18 L. 55/90, che
fissa il limite quantitativo del trenta per cento solo con riferimento al subappalto
delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente.
A ciò si aggiunga che ai sensi del medesimo articolo 18, comma 12, sono considerati
subappalto i noli a caldo e le forniture in opera che siano di importo superiore
al due per cento dell'importo complessivo dei lavori affidati, o comunque di importo
superiore a 100.000 Euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera sia superiore
al 50% del valore del contratto.
Le norme ora richiamate conducono ad affermare che l'aggiudicatario:
- ha la facoltà incondizionata di avvalersi del subappalto o dello scorporo
per tutto quanto esula dalla categoria prevalente, fatto salvo -quanto previsto
dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 109/94;
- inoltre, ha la facoltà di subappaltare il trenta per cento delle lavorazioni
della categoria prevalente, fermo restando che su tale limite incidono anche le
lavorazioni non indicate separatamente nel bando in quanto di valore inferiore ai
limiti fissati dal menzionato articolo 30 del regolamento;
- infine, può liberamente affidare a terzi nell'ambito dell'organizzazione
dell'impresa, senza che ciò costituisca subappalto, i noli a caldo e le forniture
in opera di importo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 18, comma 12, della
legge n. 55/1990 (due per cento del valore complessivo dell'appalto o 100.000 Euro
e/o incidenza della manodopera inferiore al 50%).
Nel rispetto del comma 3, punto 1), dell'articolo 18 in questione, il concorrente
deve indicare nell'offerta tutti i lavori che intende subappaltare.
Se un concorrente omette di rendere la dichiarazione, da un lato l'autorizzazione
al subappalto non potrà essere accordata in corso d'opera, dall'altro lato
la stazione appaltante al momento della gara dovrà verificare il possesso
da parte dell'impresa dei requisiti di qualificazione necessari - nel caso in cui
questi fossero obbligatori - per eseguire le lavorazioni non oggetto di subappalto.
- Licitazione privata semplificata
Per quanto riguarda la licitazione privata semplificata, ad integrazione e parziale
modifica della precedente circolare, si suggerisce alle Stazioni appaltanti che
annoverino negli elenchi costituiti ai sensi dell'art. 23 comma 1-ter della Legge-quadro
un numero elevato di imprese, di non procedere ad una preventiva qualificazione
generalizzata di queste ultime, ma di effettuare tale verifica nella singola gara
utilizzando il meccanismo del controllo a campione di cui all'articolo 10, comma
1 quater, della legge 109/1994.
Naturalmente, dell'avvenuta verifica positiva dei requisiti dovrà tenersi
conto per le successive procedure avviate dalla medesima stazione appaltante, che
potrà escludere dal sorteggio le. imprese già precedentemente verificate.
- Verifica a campione
In ordine alle problematiche emerse relativamente alla verifica a campione da eseguirsi
ai sensi dell'articolo 10, comma 1 quater della legge quadro, si richiama quanto
esposto nelle precedenti circolari 11285/508/333 del 25 ottobre 1999 e 182/400/93
del 1° marzo 2000, con le seguenti ulteriori precisazioni.
La verifica a campione in senso stretto riguarda i soli requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico organizzativa, benché le Stazioni appalti
abbiano facoltà, ai sensi della normativa vigente, di disporre la contemporanea
verifica a campione anche dei requisiti di carattere generale; solo per questi ultimi
si ribadisce che la verifica dovrà svolgersi nel rispetto delle norme sulla
semplificazione contenute nella legge n. 127/1997e nel DPR n. 403/98.
Tornando alla verifica a campione in senso stretto, concernente i soli requisiti
economico-fmanziari, si osserva che gli stessi vengono dimostrati mediante documenti
che ai sensi della speciale disciplina di cui all'articolo 10, comma 1 quater, della
legge n. 109/1994, debbono essere presentati dai concorrenti sorteggiati.
Tuttavia non possono ignorarsi alcuni dati di fatto. Ad esempio l'impresa individuale
deve comprovare alcuni requisiti mediante produzione delle dichiarazioni fiscali,
il cui originale si trova presso l'amministrazione delle finanze, che non ne rilascia
copia autentica. In tal caso, si ritiene ammissibile ai fini dell'adempimento dell'onere
probatorio che le stazioni appaltanti accettino come documenti validi, le copie
fotostatiche delle dichiarazioni presentate dall'interessato ovvero dei bilanci
depositati, corredate da una dichiarazione impegnativa di conformità da parte
del concorrente, nonché da copia della ricevuta di presentazione
ovvero della nota di deposito, con indicazione dell'amministrazione presso la quale
gli originali stessi si trovano.
Tale procedura è in linea con il disposto dell'articolo 18, comma 2, della
legge n. 241/1990.
Al riguardo si ritiene opportuno chiarire, a precisazione dell'orientamento espresso
dall'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici nell'atto di regolazione
n. 15/2000, che detta disposizione prevede che il responsabile del procedimento
debba provvedere d'ufficio all'acquisizione diretta dei documenti comprovanti fatti,
stati e qualità dichiarati dall'interessato non solo quando la suddetta documentazione
si trovi presso l'amministrazione procedente, ma anche quando si trovi presso qualunque
"altra pubblica amministrazione".
Trattandosi, pertanto, di facoltà garantita al cittadino da una legge ordinaria
dello Stato, la stessa non appare derogabile da una pubblica amministrazione in
una procedura di verifica che può condurre a gravi conseguenze sanzionatorie.
Una volta accertata l'eventuale falsità dei documenti prodotti in copia,
ancorché esaurita la procedura di verifica, la stazione appaltante potrà
procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria.
Infine, è opportuno che le singole stazioni appaltanti non sottopongano a
controllo le imprese che risultino essere già state sottoposte a verifica,
con esito positivo, in occasione di altra procedura bandita nell'anno precedente
dalla medesima amministrazione per l'affidamento di lavori di valore uguale o superiore
rispetto a quello oggetto di gara.
A tal fine, le imprese stesse potrebbero dichiarare la circostanza all'atto della
dichiarazione del possesso dei requisiti, salva. comunque la responsabilità
delle stesse per eventuali difformità sopravvenute.