DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (G.U. 10 giugno 1999,
n. 134).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7,
e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9
aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente
negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati
in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a
pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente
definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per
il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso
al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina
che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore
a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di
cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà,
e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si
trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi
25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide
e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto
di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi
situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione,
dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura
CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo
oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione
o impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;
f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione
e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformità;
g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica
indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori
derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza
componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente
specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite
tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con
calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi
o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di
sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione,
in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro
elettrico, del gruppo cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano
e di altri componenti principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi
di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate,
i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
e trasposte in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati
in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
Art. 3
(Dimostrazione di prototipi)
1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni
e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni
del presente regolamento, purché l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito
cartello indichi chiaramente la non conformità dell'ascensore o dei componenti di
sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante
o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 4
(Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute)
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento
devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati
dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II sono considerati conformi
a tutte le prescrizioni del presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del
suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata
in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione
e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari
e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la
sicurezza di utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa
previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle
necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
Art. 5
(Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente)
1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o
più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito
in conformità di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera
altresì conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza atto a
consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi
requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti
o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano
le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel
processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate
non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Art. 6
(Procedura di valutazione della conformità)
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato
IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella
Comunità devono:
a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme
all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo
notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente
di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema
di garanziaqualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione
oppure applicare un sistema di garanziaqualità completo conforme all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione
di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle
prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere
dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato
attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure
di garanzia di qualità di cui all'allegato XII, oppure
di garanzia di qualità di cui all'allegato XIV,
se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di
cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello
sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in
conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia
di qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove
questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato;
c) di garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del
progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di
installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo
è progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui
all'allegato V.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce
al responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione
e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena
sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura CE
all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati
nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento
(allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere
dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea,
gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore,
su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione di conformità e dei verbali
delle prove relative all'esame finale.
6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre
direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione
della marcatura CE, questa indica altresì che gli ascensori o i componenti di sicurezza
si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
7. Quando una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la
facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle
disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal
caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze
o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore
o il componente di sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza,
il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea non rispettano gli
obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da
chi immette sul mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi
gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.
Art. 7
(Marcatura CE)
1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo
il modello grafico riportato all'allegato III.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro
e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve, altresì, essere apposta
su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se ciò non è possibile,
su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che
possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della
marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni
altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura
CE.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione
irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente
di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione
europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far
cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare
la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro
dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione
e gli Stati membri.
Art. 8
(Controllo di mercato e clausola di salvaguardia)
1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del
presente regolamento, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione,
attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine
di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere
tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e
degli altri uffici tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza
accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ne danno immediata comunicazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
4. Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito
della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di
pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza
dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal
mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui
è possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione
dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento
è motivato da:
a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero
lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione
europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati,
modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di
sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore
o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito
nel territorio dell'Unione europea.
Art. 9
(Organismi di certificazione)
1. Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 6 sono espletate
da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure
dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti
minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione
del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni
dei sistemi di qualità oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione
conforme alle norme UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso
inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione
degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione
del tipo o del modello o del sistema di qualità sono a totale carico dell'installatore
dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario di
quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea. Le spese relative alla
certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale
carico dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare
la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione e, operando in coordinamento
permanente tra di loro, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati, procedendo
attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la
permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero
degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea
e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure
di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali
organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza
dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando è constatato che l'organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata
l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente
articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione
informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati
membri.
Art. 10
(Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione)
1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo
ed è corredata dalla documentazione utile a completare quella già in possesso dell'amministrazione,
secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine
l'autorizzazione si intende concessa.
Capo II
Art. 11
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi
in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Art. 12
(Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)
1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante,
al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo
il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non
destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data
della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5,
lettera a), contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore
del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46,
cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un
numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante
dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle
verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata
o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente
regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio
nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano
state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni
di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi
attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità
civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore,
il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli
obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione
al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal
presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 13
(Verifiche periodiche)
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre
lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori
e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici
forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio,
ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio
1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole,
nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento
per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché
alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne
comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle
quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza,
se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle
prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato
della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti
indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere,
per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente
per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica,
ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che
dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario
dello stabile ove è installato l'impianto.
Art. 14
(Verifiche straordinarie)
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente
ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria
con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta
dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio,
il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente
ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa
in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo,
ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del
proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono
provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Art. 15
(Manutenzione)
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il
proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione
di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato
di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato
di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole
di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice
ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità,
può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed
elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno
una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità
e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti
con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo
16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione
delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni
e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto,
fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario
o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche,
nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 16
(Libretto e targa)
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati
o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche
e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia
delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni
del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché
copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo
legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del
libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo
di cui all'articolo 8, comma 1.
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante,
le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Art. 17
(Divieti)
1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non
accompagnati da persone di età più elevata.
2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo
ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori
di dodici anni, anche se accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in
lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a
trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto
7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 18
(Norma di rinvio)
1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui all'articolo 6
e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla
vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti,
si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 19
(Norme finali e transitorie)
1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito
commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati
e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio,
di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti
di cui al comma 1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo
legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo
del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata
in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi
del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere
iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui
al comma 3, lettere b) , c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo
legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto
ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20
(Abrogazioni)
1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11
del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente
regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla
costruzione
degli ascensori e dei componenti di sicurezza
Osservazioni preliminari
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano
soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente
di sicurezza in questione allorchè viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore
dell'ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono
inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da
essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile
l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per
tendere verso tali obiettivi.
3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno
l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono
il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale
analisi.
4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE,
non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori.
1. Considerazioni generali
1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato,
si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato
I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il requisito essenziale di
cui al punto 1.1.2. dell'Allegato I della direttiva 83/392/CEE.
1.2. Cabina
La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza
corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore
fissati dall'installatore.
Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono,
la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire
tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei disabili
e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne
l'utilizzazione.
1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e
gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire
un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta
della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati
e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci
almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio
sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare nè raccordi, nè impiombature,
eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da
rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi
il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità
eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione
del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di
controllo e di regolazione della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che
sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio
macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano
sostituiti da una seconda cabina.
1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi
associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e
per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati
devono essere opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati
o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:
- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore;
- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico;
- i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un
circuito di comando a sicurezza intrinseca,
- un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.
2. Rischi per le persone al di fuori della cabina
2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume
percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza.
Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore
deve essere reso impossibile.
2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio
di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio
oltre le posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare
il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità
competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se
la soluzione precedente è irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti
di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle
condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:
- un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e
bloccate tutte le porte di piano;
- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori
della zona di piano prevista a tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte
sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino
sia controllata.
3. Rischi per le persone nella cabina
3.1. Le cabina degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche,
compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate
di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in
modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino
del livello di cui al punto 2.3., 3° comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi
in caso di apertura delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due
livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza
di difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore
deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina
o movimenti ascendenti incontrollati di essa.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente
dagli elementi di sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale
ed alla velocità massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto
all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa
per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il
pavimento della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2. deve essere misurato con
gli ammortizzatori completamente compressi.
Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione
del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo
2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere
messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2. è in posizione
operativa.
4. Altri rischi
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme
di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento
durante il loro movimento.
4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio,
le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare
un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro
proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione
di calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi
rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di
evacuare le persone imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che
consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperature
nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore,
essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione
sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando
una parte è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5. e l'illuminazione di emergenza
di cui al paragrafo 4.8. devono essere progettati e costruiti per poter funzionare
anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di
funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle
operazioni di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve
essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni
piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre
di soccorso.
5. Marcatura
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente
al punto 1.7.3. dell'Allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere
dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico
nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono
prendervi posto.
5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella
cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative
devono essere chiare e visibili nella cabina.
6. Istruzioni per l'uso
6.1. I componenti di sicurezza di cui all'Allegato IV devono essere corredati di
un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore
dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo
che:
- il montaggio,
- i collegamenti,
- la regolazione,
- la manutenzione,
possano essere effettuati correttamente e senza rischi.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e
lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in
conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l'ascensore è installato. Detta
documentazione comprende almeno:
- un libretto di istruzione contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione
normale, nonchè alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche
periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4.;
- un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche
periodiche.
Allegato II
A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza (1)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza (2);
- eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella Comunità (2);
- descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della serie,
eventuale numero di serie;
- funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non risulti evidente
dalla descrizione;
- anno di fabbricazione del componente di sicurezza;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha effettuato l'esame CE del tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da detto Organismo
notificato;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha effettuato i controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo
1, lettera a), punto ii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha controllato il sistema di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti
di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori installati (3)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4);
- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie
e indirizzo in cui l'ascensore è installato;
- anno di installazione dell'ascensore;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha effettuato l'esame CE del tipo dell'ascensore modello, conformemente all'articolo
8, paragrafo 2, punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha effettuato la verifica CE dell'ascensore in conformità dell'articolo 8, paragrafo
2, punto iv);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
2, primo trattino dei punti i), ii) e iii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato dall'installatore in conformità
all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii) e
del punto v);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore.
----------
(1) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per
l'uso di cui all'Allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello.
(2) Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare
anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza.
(3) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per
l'uso di cui all'Allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello.
(4) Ragione sociale e indirizzo completo.
Allegato III
Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo
il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate
le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di
piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'Organismo notificato
nel quadro delle:
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii);
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Allegato IV
Elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo
8, paragrafo 1
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2. dell'Allegato I che impediscono
la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4.a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
- o a caratteristica non lineare;
- o con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando
sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza
con componenti elettronici.
Allegato V
Esame CE del tipo
(Modulo B)
A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza
1. L'esame CE del tipo è la procedura con cui un Organismo notificato accerta e
dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di sicurezza permetterà
all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare le disposizioni
della direttiva ad esso relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del componente
di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un Organismo notificato
di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la
domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
nonchè il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun
altro Organismo notificato;
- la documentazione tecnica;
- un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione del luogo
in cui può essere esaminato. L'Organismo notificato può, giustificando la domanda,
richiedere altri esemplari.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente
di sicurezza e la sua idoneità a far sì che l'ascensore su cui sarà correttamente
montato soddisfi le disposizioni della direttiva.
La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla
valutazione della conformità:
- una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di impiego
(in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni
(in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie);
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli
(ad esempio, norma armonizzata);
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza;
- le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la
conformità dei componenti di sicurezza di serie con il componente di sicurezza esaminato.
4. L'Organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;
- esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione
tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare
se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano
i requisiti della direttiva e consentono al componente di sicurezza, correttamente
montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione.
5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme alle relative
disposizioni della direttiva, l'Organismo notificato rilascia un attestato di esame
CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del
fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni dell'esame, le condizioni
di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri Organismi notificati possono ottenere
una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione
tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante
viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo, l'Organismo notificato deve
fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura
di ricorso.
6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella
Comunità informa l'Organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima,
apportata o prevista del componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove
estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr.
punto 3, primo trattino). L'Organismo notificato esamina tali modifiche e informa
il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni Organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri Organismi notificati
le informazioni utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre, ciascun Organismo notificato comunica agli altri Organismi notificati le
informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa
alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato
membro in cui è stabilito l'Organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme
con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei
loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente
di sicurezza.
Nel caso in cui nè il fabbricante di un componente di sicurezza nè il suo mandatario
siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente di sicurezza
sul mercato comunitario.
B. Esame CE del tipo di ascensore
1. L'esame CE del tipo è la procedura con cui un Organismo notificato accerta e
dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna
estensione o variante soddisfa le disposizioni della direttiva.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore dell'ascensore
ad un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun
altro Organismo notificato;
- la documentazione tecnica;
- l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest'ultimo
deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e
intermedio).
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore
alle disposizioni della direttiva nonchè di comprenderne la progettazione e il funzionamento.
La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione
della conformità:
- una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve
indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore
presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo 4);
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad
esempio, norma armonizzata);
- una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati
nella fabbricazione dell'ascensore;
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire
la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva.
4. L'Organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;
- esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione
tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare
se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti
della direttiva e fanno sì che l'ascensore li rispetti.
5. Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva, l'Organismo
notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato
deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni
dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione
del tipo approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri Organismi notificati possono ottenere
una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione
tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'Organismo
notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista
una procedura di ricorso.
6. L'installatore dell'ascensore informa l'Organismo notificato di qualsiasi modifica,
anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato, comprese eventuali
nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale
(cfr. punto 3, primo trattino). L'Organismo notificato esamina tali modifiche e
informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (2).
7. Ogni Organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre ciascun Organismo notificato comunica agli altri Organismi notificati le
informazioni utili concernenti gli attestati di esame "CE" del tipo da
esso ritirati.
8. L'attestato di esame "CE" del tipo, la documentazione e la corrispondenza
relativa alle procedure di esame "CE" del tipo sono redatti in una lingua
ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'Organismo notificato o in una
lingua da questo accettata.
9. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica,
copia degli attestati di esame "CE" del tipo e dei loro allegati per 10
anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore conforme all'ascensore
modello.
----------
(1) Se lo reputa necessario, l'Organismo notificato può rilasciare un complemento
dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra
domanda.
(2) Se lo reputa necessario, l'Organismo notificato può rilasciare un complemento
dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra
domanda.
Allegato VI
Esame finale
1. L'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa
gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa
i requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE
nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.
2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perchè l'ascensore commercializzato
sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo
e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.
3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di conformità
e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dalla
commercializzazione dell'ascensore.
4. Un Organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire
l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti
l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all'articolo
5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore
ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Detti controlli e prove comprendono in particolare:
a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore
modello approvato in conformità dell'Allegato V, parte B;
b) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi
del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza
(fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi
del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.
Il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'Allegato I.
Dopo tali prove, l'Organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni
o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.
align="center"5. L'Organismo notificato riceve una documentazione comprendente:
- il progetto d'insieme dell'ascensore;
- i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi
dei circuiti di comando;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2. dell'Allegato
I.
L'Organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise
non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare
con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.
6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'Organismo notificato
appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE,
conformemente all'Allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta
i controlli e le prove eseguiti.
L'Organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto
6.2. dell'Allegato I.
Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'Organismo notificato deve
fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il
rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore
deve rivolgersi al medesimo Organismo notificato.
7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle
procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui
ha sede l'Organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
Allegato VII
Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri
per la notifica degli Organismi
1. L'Organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni di
verifica non possono essere nè il progettista, nè il costruttore, nè il fornitore,
nè il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto
del controllo, nè il mandatario di una di queste persone. Analogamente l'Organismo,
il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia
qualità, di cui all'articolo 8 della direttiva, non possono essere nè il progettista,
nè il costruttore, nè il fornitore, nè il fabbricante dei componenti di sicurezza
o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, nè il mandatario di una
di queste persone. Essi non possono intervenire nè direttamente, nè in veste di
mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di
tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti ascensori. Ciò non esclude
la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componenti
di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'Organismo.
2. L'Organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni
di controllo o di vigilanza con la massima integrità professionale e la massima
competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione o incitamento,
soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati
del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati
ai risultati del controllo o della vigilanza.
3. L'Organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere
adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse con l'esecuzione dei
controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche del materiale necessario
per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso
esegue e una pratica sufficiente di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che
costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo.
La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata nè al numero dei
controlli effettuati, nè ai risultati di tali controlli.
6. L'Organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando
tale responsabilità è coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando
i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'Organismo è vincolato dal segreto professionale in ordine a
tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei
confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la
sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto
interno che le dia efficacia.
Allegato VIII
Garanzia qualità prodotti
(Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui il fabbricante del componente
di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i
componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE
del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono
idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di
ottemperare alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità
appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione
CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione
dell'Organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il
controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo quanto specificato
al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo
4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione
del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati ad
un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una
copia degli attestati di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza
viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme
relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità
ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti
di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema
di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani,
manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità
dei componenti di sicurezza;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'Organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere
una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità
tengono informato l'Organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia
qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.
L'Organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
soddisfa ancora i requisiti di cui al punto 3.2. o se è necessaria una seconda valutazione.
L'Organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante del componente
di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'Organismo notificato di accedere a fini ispettivi
nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni,
in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi
che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di
garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto
sul controllo effettuato.
4.4. L'Organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso
il fabbricante dei componenti di sicurezza.
In tale occasione, l'Organismo notificato può effettuare o fare effettuare se necessario
prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità;
esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita
e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima
data di fabbricazione del componente di sicurezza:
- la documentazione di cui al punto 3.1., 2° comma, terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4., 2° comma;
- le decisioni e relazioni dell'Organismo notificato di cui al punto 3.4., ultimo
comma, e ai punti 4.3. e 4.4.
6. Ogni Organismo notificato comunica agli altri Organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
----------
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener
conto della specificità dei componenti di sicurezza.
Allegato IX
Garanzia qualità totale
(Modulo H)
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante dei componenti
di sicurezza che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti
di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono
idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di
ottemperare alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura
CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.
La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'Organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione,
la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo dei componenti di sicurezza secondo
quanto specificato al paragrafo 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto
4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia
qualità ad un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità dei componenti
di sicurezza ai requisiti della direttiva ad essi applicabili e consentire agli
ascensori su cui essi saranno correttamente montati di ottemperare a dette disposizioni.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere
documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia
qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali
e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei componenti di
sicurezza;
- delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si intende applicare
e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli
strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali
della direttiva che si applicano ai componenti di sicurezza;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo
e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti
di sicurezza;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare
nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione
con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;
- delle mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di
progettazione e di prodotto, e dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia
qualità.
3.3. L'Organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti
dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata
(1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita
agli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'Organismo
notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista
modifica del sistema.
L'Organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2. o se è necessaria una seconda
valutazione.
L'Organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei componenti di sicurezza
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all'Organismo notificato
di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione "Progettazione" del sistema
di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- la documentazione prevista dalla sezione "Fabbricazione" del sistema
di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature,
le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi
che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di
garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto
sulle verifiche effettuate.
4.4. L'Organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il
fabbricante dei componenti di sicurezza, procedendo o facendo procedere in tale
occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del
sistema di garanzia qualità. Essa fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza
un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 anni
a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza, tiene
a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1., 2° comma, secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.4., 2° comma;
- le decisioni e i rapporti dell'Organismo notificato di cui al punto 3.4., ultimo
comma, e ai punti 4.3. e 4.4.
Nel caso in cui nè il fabbricante dei componenti di sicurezza nè il suo mandatario
siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza
nel mercato comunitario.
6. Ogni Organismo notificato comunica agli altri Organismi notificati le opportune
informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate
o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità
totale sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito
l'Organismo notificato o in una lingua da questo accertata.
----------
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener
conto della specificità dei componenti di sicurezza.
Allegato X
Verifica in un unico prodotto
(Modulo G)
1. La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l'attestato
di conformità di cui al paragrafo 4, è conforme ai requisiti della direttiva. L'installatore
dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una dichiarazione
CE di conformità.
2. L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto
ad un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonchè la località in
cui è installato l'ascensore,
- una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta
presso un altro Organismo notificato,
- la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore
ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione
ed il suo funzionamento.
Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica
contiene inoltre i seguenti elementi:
- una descrizione generale dell'ascensore;
- dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad
esempio, norma armonizzata);
- eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
dell'ascensore;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.
4. L'Organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed esegue
le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo
5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti
requisiti della presente direttiva.
Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l'Organismo notificato
appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura
CE, conformemente all'Allegato III, e redige un attestato di conformità relativo
alle prove effettuate.
L'Organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto
6.2. dell'Allegato I.
Se nega il rilascio dell'attestato di conformità, l'Organismo notificato deve fornire
motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità.
Se chiede una nuova verifica, l'installatore dell'ascensore deve inoltrare la domanda
allo stesso Organismo notificato.
align="center"5. L'attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza
relativi alle procedure di verifica di un unico prodotto sono redatti in una lingua
ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'Organismo notificato o in una
lingua da questo accettata.
6. L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia
dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione
dell'ascensore.
Allegato XI
Conformità al tipo con controllo per campione
(Modulo C)
1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei componenti
di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara che
i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame
CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili e sono idonei,
se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare
ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva.
Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario stabilito nella
Comunità, appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una
dichiarazione CE di conformità.
2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie
affinchè il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza
prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della
direttiva ad essi applicabili.
3. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva copia
della dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione
del componente di sicurezza.
Nel caso in cui nè il fabbricante dei componenti di sicurezza nè il suo mandatario
siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza
nel mercato comunitario.
4. Un Organismo notificato scelto dal fabbricante dei componenti di sicurezza svolge
o fa svolgere prove su campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato
campione di componenti di sicurezza finiti, prelevato sul posto dell'Organismo notificato,
e su di esso vengono effettuate opportune prove, precisate nelle norme relative
di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificare la conformità della produzione
con i corrispondenti requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei
componenti di sicurezza non risultino conformi, l'Organismo notificato prende le
opportune misure.
Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza saranno
decisi di comune accordo da tutti gli Organismi notificati incaricati di questa
procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza
di cui all'Allegato IV.
Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'Organismo notificato, il numero
di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
5. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo per
campione di cui al paragrafo 4 sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato
membro in cui è stabilito l'Organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
Allegato XII
Garanzia qualità prodotti per gli ascensori
(Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori installati
sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i
requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige
una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal
numero di identificazione dell'Organismo notificato responsabile della sorveglianza
di cui al paragrafo 4.
2. L'installatore dell'ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità
approvato per l'ispezione finale e le prove dell'ascensore, secondo quanto specificato
al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo
4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda per la valutazione del suo
sistema di garanzia qualità per gli ascensori ad un Organismo notificato di sua
scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sugli ascensori in questione;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa agli ascensori approvati e una copia degli
attestati di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun ascensore viene esaminato
e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di
cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti
della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia
qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali
e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità
degli ascensori;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima della commercializzazione,
tra cui almeno le prove previste nell'Allegato VI, punto 4, lettera b);
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'Organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione comprende una visita presso
gli impianti dell'installatore dell'ascensore e una visita del cantiere.
La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato
ed efficace.
L'installatore dell'ascensore tiene informato l'Organismo notificato che ha approvato
il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.
L'Organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. o se è necessaria una seconda valutazione.
L'Organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore.
La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l'installatore dell'ascensore
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'Organismo notificato di accedere
a fini ispettivi ai locali di ispezione e di prova, fornendo tutte le necessarie
informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa la sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi
che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità
e fornisce all'installatore stesso un rapporto sul controllo effettuato.
4.4. L'Organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso
il cantiere allestito per l'installazione dell'ascensore.
In tale occasione, l'Organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario,
prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità e
dell'ascensore; esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla
visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.
align="center"5. L'installatore dell'ascensore tiene a disposizione delle autorità
nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore:
- la documentazione di cui al punto 3.1., 2° comma, terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4., 2° comma;
- le decisioni e relazioni dell'Organismo notificato di cui al punto 3.4., ultimo
comma, e ai punto 4.3. e 4.4.
6. Ogni Organismo notificato comunica agli altri Organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
----------
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener
conto della specificità degli ascensori.
Allegato XIII
Garanzia qualità totale
(Modulo H)
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano
i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige
una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal
numero di identificazione dell'Organismo notificato responsabile della sorveglianza
di cui al paragrafo 4.
2. L'installatore dell'ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato
per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo
finale degli ascensori secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda di valutazione del suo sistema
di garanzia qualità ad un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sugli ascensori, segnatamente quelle che consentono
di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore,
nonchè di valutare la conformità ai requisiti della direttiva;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori
ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia
qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali
e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità degli ascensori;
- delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare
e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli
strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti della
direttiva che si applicano agli ascensori;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo
e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione degli
ascensori;
- degli esami e delle prove effettuati all'atto dell'omologazione degli approvvigionamenti
di materiali, componenti e parti;
- delle relative tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei
processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni
di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione
(tra cui almeno le prove previste nell'Allegato VI, punto 4, lettera b));
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia
di funzionamento del sistema di garanzia qualità.
3.3. Controllo della progettazione
Se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l'Organismo
notificato verifica se la progettazione è conforme alle disposizioni della direttiva
e, in caso affermativo, rilascia un certificato CE di esame della progettazione
all'installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare
la progettazione approvata.
3.4. Controllo del sistema di garanzia qualità
L'Organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se
soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita
agli impianti dell'installatore dell'ascensore e la visita di un cantiere allestito
per l'installazione.
La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.5. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato
ed efficace.
L'installatore dell'ascensore tiene informato l'Organismo notificato che ha approvato
il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'Organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2. o se è necessaria una
seconda valutazione.
L'Organismo notificato comunica che la sua decisione all'installatore dell'ascensore.
La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'Organismo notificato di accedere
a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione,
ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione "Progettazione" del sistema
di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- la documentazione prevista dalla sezione "Omologazione degli approvvigionamenti
e installazione" del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi
che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità
e fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'Organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso l'installatore
dell'ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest'ultimo.
In tale occasione, se necessario, l'Organismo notificato può procedere o far procedere
a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità.
Esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se vi
è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
align="center"5. L'installatore dell'ascensore, per 10 anni a decorrere dalla data
di commercializzazione dell'ascensore, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1., 2° comma, secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.5., 2° comma;
- le decisioni e i rapporti dell'Organismo notificato di cui al punto 3.5., ultimo
comma, e ai punti 4.3. e 4.4.
Nel caso in cui l'installatore dell'ascensore non sia stabilito nella Comunità,
l'obbligo summenzionato incombe all'Organismo notificato.
6. Ogni Organismo notificato comunica agli altri Organismi notificati le opportune
informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate
o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità
totale sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito
l'Organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
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(1) Tale norme armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener
conto della specificità degli ascensori
Allegato XIV
Garanzia qualità produzione
(Modulo D)
1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l'installatore di un ascensore
che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano
i requisiti della direttiva ad essi applicabili. L'installatore di un ascensore
appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione di conformità.
La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'Organismo
responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. L'installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità
approvato per la produzione, l'installazione, l'esame finale e le prove dell'ascensore
secondo quanto specificato al paragrafo 3 e dev'essere assoggettato alla sorveglianza
di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia
qualità ad un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sugli ascensori;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia
dell'attestato di esame CE del tipo.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori
ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure
e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità
deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità degli ascensori;
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di
controllo e garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l'installazione
(1);
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta
e dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.
3.3. L'Organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata (2).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli ascensori oggetto della valutazione. La procedura di valutazione
deve comprendere una visita presso gli impianti dell'installatore.
La decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L'installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di
garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L'installatore o il mandatario tengono informato l'Organismo notificato che ha approvato
il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'Organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2. o se è necessaria una
seconda valutazione.
L'Organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore. La comunicazione
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore consente all'Organismo notificato di accedere a fini ispettivi
nei locali di fabbricazione, ispezione, montaggio, installazione, prove e deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature,
le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi
che l'installatore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce
all'installatore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre l'Organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso
l'installatore di un ascensore. In tale occasione, l'Organismo notificato può svolgere
o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di garanzia
qualità, se necessario. Esso fornisce all'installatore un rapporto sulla visita
e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
align="center"5. L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per
dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore:
- la documentazione di cui al paragrafo 3.1., 2° comma, secondo trattino;
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4., 2° comma;
- le decisioni e relazioni dell'Organismo notificato di cui al paragrafo 3.4., ultimo
comma, e ai paragrafi 4.3. e 4.4.
6. Ogni Organismo notificato comunica agli altri Organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni dei sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità
produzione sono redatte nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui
è stabilito l'Organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
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(1) Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste all'Allegato VI, paragrafo
4, lettera b).
(2) Detta norma armonizzata è la EN 29002 completata, se necessario, per tener conto
della specificità degli ascensori.