Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi,
a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni
di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa,
alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative
all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività
soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti
per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette
alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco
è denominato «comando».
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività
soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza
dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio
dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la
relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno
di concerto il Ministro per la funzione pubblica (si tratta del decreto ministeriale
4 maggio 1998 - n.d.r.). Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi
per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo
1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni
o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla
normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora
la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione
all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito
al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero
nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto
interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto,
per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione
integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il
progetto si intende respinto.
Art. 3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti
a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel
decreto di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua
il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa
di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque
giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato
all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi
che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il
comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti
ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo,
può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità
dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate
le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale
ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli
fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora
il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel
corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico
emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso,
il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini
procedimentali ivi stabiliti.
Art. 4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano
al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita
domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma
4, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che
non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso,
e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi
e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta,
provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi,
le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali
che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio
della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi
provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione
del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività,
sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare
per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la
formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito
registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto
aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio
dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli
articoli 2 e 3 del presente regolamento.
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione
incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire
l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità
stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, possono presentare al comando
domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro
trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore
regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione
al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette
ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i
dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare
per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti
di deroga.
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte
ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre
1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali
di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985,
nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio,
salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione
incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni
esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo,
della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive
emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di
cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive
devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005.
(comma così modificato dall'art. 13-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 236 del
2002, introdotto dalla legge di conversione n. 284 del 2002, poi dalla legge
n. 200 del 2003)
(il termine del 31 dicembre 2005 è stato introdotto dall'articolo 3 della legge
n. 306 del 2004)
I. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni
di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data
non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento.
In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata
in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva,
ove necessaria, richiesta dal comando.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero
5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre
1984, n. 818.
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.