Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 Gennaio 1991, n° 55
(Gazzetta Ufficiale 27 Febbraio 1991, n. 49)
Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle
stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati
speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle
gare per l'esecuzione di opere pubbliche
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
vista la legge 19 Marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazioni di pericolosità
sociale;
Visto l' art. 17, comma 2, della citata legge n. 55 del 1990, il quale dispone che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i
Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengano
definite le disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali,
nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare con tali disposizioni gli appalti e le concessioni
di costruzione e gestione di cui alle direttive del Consiglio n. 71/305/CEE e n.
89/440/CEE;
Sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 Dicembre
1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10
Gennaio 1991;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Iscrizione all'albo nazionale dei costruttori
1. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica d'importo d'iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori (A.N.C.) superiore a quella in cui e' ricompreso
l'importo a base d'asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere
che richiedano il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori.
2. L'importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato
in ragione del fatto che l'impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente
ovvero riunita in associazione temporanea o consorzio, ne' in ragione del territorio
in cui essa ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale,
ove siano previsti albi regionali, deve essere espressamente indicata l'equivalenza
delle iscrizioni all'A.N.C. a quelle per categorie e classifiche degli albi regionali.
3. Per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE l'iscrizione all'A.N.C.
non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione,
nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Tali imprese possono sostituire
il certificato di iscrizione all'albo con le attestazioni previste dagli artt. 13
e 14 della legge 8 Agosto 1977, n. 584.
Art. 2. Categoria prevalente ed opere scorporabili
1. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche
dell'A.N.C. richieste per l'accesso delle imprese alle gare, nonché le parti dell'opera
scorporabili, con i relativi importi.
2. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata
in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 25-2-1982 (v. tabella legge 57/1962). Ove sussistano,
ai sensi dell'art. 7 della legge 10 Dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici,
indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione
anche in altre categorie tra quelle di cui al menzionato decreto 25-2-1982.
Art. 3. Documentazione e termini
1. Al fine di evitare discriminazioni nell'accesso alle gare non e' consentito richiedere
certificati con termini di validità ridotti a quelli di ordinaria vigenza, oppure
che l'iscrizione all'A.N.C. sia stata conseguita da un determinato periodo di tempo.
2. Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini
previsti dalla direttiva del consiglio n. 89/440/CEE.
3. Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione
delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria
non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per
le gare di rilevanza comunitaria.
4. Qualora la presentazione dell'offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente
complessi per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione
devono essere fissati in modo adeguato.
5. Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza occorre indicare espressamente nel
bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure
non e' consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto proprio
dell'Amministrazione.
6. I requisiti richiesti ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 sono comprovati secondo quanto
prescrive il regolamento dell'Albo nazionale dei costruttori approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici 9 Marzo 1989, n. 172.
7. I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati
al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 4. Consorzi e associazioni temporanee
Anche nei bandi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria deve
essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare,
oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio.
Art. 5. Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU
1. Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l'ente committente
richiede, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa,
il solo certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria
e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto.
2. Per gli appalti d'importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni
di ECU, l'ente committente, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 17 e 18
della legge 8 Agosto 1977, n. 584, richiede, nel bando di gara, oltre il certificato
d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, o, per le imprese stabilite in
altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli artt. 13 e 14 della
legge 8 Agosto 1977, n. 584, la dichiarazione del possesso, da provare successivamente
ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei seguenti ulteriori requisiti,
con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando:
a) cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell'impresa,
ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettere c) e d), del decreto ministeriale 9 Marzo
1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte l'importo a base d'asta;
b) costo per il personale dipendente non inferiore a un valore pari allo 0,10 della
cifra d'affari in lavori richiesti ai sensi della lettera a), nonché, per gli appalti
di importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU, esecuzione di lavori nella categoria
prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0,40 volte l'importo
a base d'asta.
Art. 6. Appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU e inferiore
a trentacinque milioni di ECU
1. Per gli appalti d'importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore
a trentacinque milioni di ECU, l'ente committente fermo restando quanto stabilito
dagli artt. 17 e 18 della legge 8 Agosto 1977, n. 584, richiede nel bando di gara
oltre il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori o, per le
imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli
artt. 13 e 14 della legge 8 Agosto 1977, n. 584 la dichiarazione del possesso, da
provarsi successivamente ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei requisiti,
prescelti tra quelli indicati dai predetti artt. 17 e 18 della legge n. 584, cosi'
come di seguito precisati:
a) referenze bancarie documentate con la produzione di referenze rilasciate in busta
sigillata dagli istituti di credito indicati dall'impresa;
b) cifra d'affari globale e in lavori derivante da attività diretta ed indiretta,
di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 9 Marzo 1989, n. 172, dell'impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti
la pubblicazione del bando, richiesta per un importo variabile tra 2 e 2,50 volte
l'importo a base d'asta per la cifra d'affari globale, e nella misura variabile
tra 1,50 e 2,00 per la cifra in lavori;
c) importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione
richieste ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 Dicembre 1981, n. 741. Tale
importo e' richiesto in misura variabile tra 0,60 e 1,20 volte l'importo a base
d'asta;
d) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria prevalente
o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando ai sensi dell'art. 7, comma 6,
della legge 10 Dicembre 1981, n. 741. L'importo di tali lavori e' richiesto in misura
variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base d'asta qualora comprovato con un solo
lavoro e nella misura variabile tra o,50 e 0,60 volte l'importo a base d'asta qualora
comprovato con due lavori. Quando nel bando si richiedono più categorie ai sensi
dell'art. 7 comma 6, della legge 10 Dicembre 1981, n. 74, i requisisti di cui alle
lettere c) e d) dovranno essere riferiti a ciascuna di esse.
2. I lavori valutabili di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono quelli iniziati
ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero
la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori iniziati in
epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione
appaltante nel caso di lavori in corso di esecuzione.
3. Nell'importo dei lavori deve essere compreso quello contabilizzato al netto del
ribasso d'asta sommato a quello della relativa revisione prezzi.
4. Il requisito concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento
tecnico e' dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato circa la proprietà
o l'effettiva disponibilità di essi in relazione alle caratteristiche dei lavori
da realizzare. Non e' consentito richiedere attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamenti
tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre.
5. Il requisito concernente l'organico e i tecnici, con riferimento agli ultimi
tre anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo per
il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore pari
allo 0,10 della cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta
dell'impresa, negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui il rapporto tra il costo
del personale dipendente e la cifra d'affari in lavori sia inferiore alla percentuale
di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 5, del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 Marzo 1989, n. 172; la cifra d'affari cosi' convenzionalmente
rideterminata vale anche per la dimostrazione del possesso del requisito di cui
al comma 1, lettera b).
6. Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione
della qualificazione di cui agli artt. 17 e 18 della legge 8 Agosto 1977, n. 584,
con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.
Art. 7 Appalti d'importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU
Per gli appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU,
i valori massimi dei requisiti di cui all'art. 6 previsti per gli appalti d'importo
pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni di ECU sono
incrementati in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%.
Art. 8. Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale
1. Per le associazioni d'imprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la normativa
vigente, alla o alle categorie e classifiche dell'A.N.C. richieste dall'appalto,
i requisiti finanziari e tecnici - sempreché frazionabili - di cui agli artt. 17
e 18 della legge 8 Agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per l'impresa
singola devono essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dalla
capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna
delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del 10%
ed il massimo del 20% di quanto richiesto cumulativamente.
2. Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo la normativa vigente, è consentito
che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dell'A.N.C. tra quelle richieste
dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli artt. 17 e 18 della legge
8 Agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per l'impresa singola devono
essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; possedere i requisiti
previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per |'impresa singola.
Art. 9. Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 Marzo 1990, n. 55
1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa
edile - infortunistici ed assicurativi deve essere presentata prima dell'inizio
dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei
lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede
di emissione dei certificati di pagamento.
3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma
8 dell'art. 18 della legge 19 Marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione
e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive
di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta
giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore,
per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibile tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore.
5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all'impresa mandataria designata quale capogruppo.
6. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 10. Esclusioni
1. Ai fini della individuazione degli appalti di lavori esclusi dalla normativa
del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge
8 Agosto 1977, n. 584, ad eccezione della prima parte della lettera a).
Art. 11. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 28 Febbraio 1991.
- omissis -
Sono omessi gli allegati.