DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1990, n. 115
Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra
i montanti superiore a metri 1,80 (G.U. 16 maggio 1990, n. 112).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Letto l'art. 36, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, concernente la massima distanza assiale di metri 1,80 tra i montanti
di una stessa fila nei ponteggi metallici fissi;
Visto l'art. 395, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, concernente il riconoscimento di sistemi di sicurezza di riconosciuta
efficacia diversi da quelli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni;
Considerato lo stato dell'evoluzione tecnologica, che consente di realizzare opere
provvisionali costituite da elementi i cui schemi funzionali presentano caratteristiche
di resistenza e di stabilità tali da garantire il mantenimento dello stesso grado
di sicurezza finora offerto dai ponteggi con interassi fra i montanti della stessa
fila di metri 1,80;
Considerato che le prove di carico prescritte per gli insiemi ed i sottoinsiemi strutturali
nonchè per i singoli elementi permettono di verificare con esattezza l'effettivo
raggiungimento dei gradi di sicurezza attualmente richiesti;
Acquisito il parere favorevole della commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° febbraio
1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla nota
n. 7RL/21382/OM-4a del 27 febbraio 1990;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
In deroga all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici
fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila superiore a metri 1,80,
a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti requisiti:
a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi
significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza
previsti dalle norme di buona tecnica;
b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia
per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del
grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica.