Decreto 15 luglio 2003, n.388
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
(GU n. 27 del 3-2-2004)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3
e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la
codificazione degli
interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida
sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della
tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di
rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive
ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore
a quattro (vedi
Comunicato del Ministero del Welfare pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto
2004), quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative
al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette
statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato
del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o più lavoratori che non rientrano
nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano
nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la
categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel
caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente
sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva
svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve
riferirsi all'attività con indice più elevato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 89/391/CEE,
della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE,
della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro), e' il seguente:
"Art. 12 (Disposizioni generali). - 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.
4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) (Omissis);
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art.
4, comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;".
- Il testo dell'art. 15, comma 3 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e' il seguente:
"Art. 15 (Pronto soccorso). - (Omissis).
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto
dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione
consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali,
che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni concerne:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.".
- Il testo dell'art. 26, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e' il seguente:
"Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro). - 'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e' istituita una commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione
generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina
e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario
per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza
Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e
infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano
di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della
piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative
a livello nazionale. Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro,
non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti
dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone
particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due
funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni.".
2. L'art. 394 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 2. La commissione consultiva permanente
ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute
sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente
e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la
protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi
preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive
e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla
normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente
elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge
19 febbraio 1992, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla
sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e' resa pubblica ed e' trasmessa
alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere
indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' soppresso.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose), e' il seguente:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori
a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose"
la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si
reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale,
in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui
ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4,
6, 7, 8, 9 e 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità 23 dicembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 30 marzo 1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti), e' il seguente:
"Art. 7 (Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti
relativi). - 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni
di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato
per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni
normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per produrre
una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti
di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore
nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili
prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in
cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto
progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati.
Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche
che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini
industriali che trattano materie che non presentano un'attività di prodotti di fissione
superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una concentrazione
di Plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono
considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f);
f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali
e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare
materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione
isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per
studi e ricerche che non contengono piu' di di uranio 235 o di di Plutonio o Uranio
233 o quantità totale equivalente;
g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi locale
che, senza far parte degli impianti di cui alle lettere precedenti, e' destinato
al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo
dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a di Uranio 235, oppure di Plutonio
o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di sicurezza: documenti
o serie di documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per l'analisi
e la valutazione della installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto
nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti,
e contenenti inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In particolare
i documenti debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche, agronomiche
ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti
ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo
e i dispositivi di protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento
(trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature
o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza
nucleare e alla protezione sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria,
di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni
accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio;
7) il rapporto e' denominato preliminare se riferito al progetto di massima; finale,
se riferito al progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede il rapporto finale
e contiene le informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra e' detto, con
ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e le funzioni
in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla
conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché alle sorveglianze
fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo,
avviamento, e disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure operative relative
alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme
e nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali;
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le modalità
che debbono essere applicate per l'esecuzione della prova ed i risultati previsti.
Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto
e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle variabili considerate durante
la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i dati e
i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare
nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza
nucleare e per la protezione sanitaria;
o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari delle operazioni
effettuate sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni
altro avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare
su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione
definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione
dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale
o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.".
- Il testo degli articoli 28 e 33, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e' il seguente:
"Art. 28 (Impiego di categoria A). - 'impiego di categoria A e' soggetto a
nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti,
in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle
strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti
nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente
dei rifiuti radioattivi.
Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata,
al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti
per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti
connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale
disattivazione degli impianti.
(Omissis).
Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi).
- 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità
ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni
per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento
e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti
da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell'interno
e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli
di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le
disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio
del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto
può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare
in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché
di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.".
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, concerne: "Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza
e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concerne: "Norme
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo".
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro
deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente
decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione
del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza
ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire
le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti
nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione
con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso
dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione,
di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute
e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di
lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di
cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto
soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria
attività' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita'
produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione
di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione
idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, e successive
modifiche, si veda in note alle premesse.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con
istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno
e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione,
ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo'
avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale
specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del
corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto
e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i
tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte
del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati
entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori
designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita'
di intervento pratico.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si veda in note alle premesse.
Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto,
sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua
e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di
protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto
soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati
rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono
essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in
luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio
n. 78
Nota all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: "Presidi chirurgici e farmaceutici
aziendali".
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A
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OBIETTIVI DIDATTICI
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PROGRAMMA
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TEMPI
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Prima giornata - MODULO A
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Totale n. 6 ore
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Allertare il sistema di soccorso
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a) Cause e circostanze dellinfortunio (luogo dellinfortunio, numero delle
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di
assistenza sanitaria di emergenza.
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Riconoscere unemergenza Sanitaria
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1) Scena dellinfortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dellapparato cardiovascolare
e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
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Attuare gli interventi di primo soccorso
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1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dellinfortunato e manovre per la pervietà delle prime vie
aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti dintervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica,;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
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Conoscere i rischi specifici dellattività svolta
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Seconda giornata - MODULO B
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totale n. 4 ore
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Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
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1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) traumi e lesioni toraco-addominali.
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Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
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1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne
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Terza giornata - MODULO C
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totale n. 6 ore
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Acquisire capacità di Intervento pratico
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1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Tecniche di tamponamento emorragico.
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici
e biologici.
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Allegato 4
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C.
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OBIETTIVI DIDATTICI
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PROGRAMMA
|
TEMPI
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Prima giornata
MODULO A
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|
Totale n. 4 ore
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|
Allertare il sistema
di soccorso
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a) Cause e circostanze dellinfortunio (luogo dellinfortunio, numero delle
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di
assistenza sanitaria di emergenza.
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|
|
Riconoscere unemergenza
Sanitaria
|
1) Scena dellinfortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dellapparato cardiovascolare
e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
|
|
|
Attuare gli interventi di
primo soccorso
|
1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dellinfortunato e manovre per la pervietà delle prime vie
aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti dintervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica,;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
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|
|
Conoscere i rischi specifici
dellattività svolta
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|
Seconda giornata
MODULO B
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|
totale n. 4 ore
|
|
Acquisire conoscenze
generali sui traumi in
ambiente di lavoro
|
1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) traumi e lesioni toraco-addominali.
|
|
|
Acquisire conoscenze
generali sulle patologie
specifiche in ambiente di
lavoro
|
1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne
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Terza giornata
MODULO C
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totale n. 4 ore
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Acquisire capacità di
Intervento pratico
|
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria
acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici.
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