Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
G.U. n.81 del 07. 04. 1998, Suppl.Ord.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 28 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Art. 1
(Oggetto - Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma
1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione
dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e
di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio
e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro
come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di
seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2
(Valutazione dei rischi di incendio)
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma
2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio
e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art.
10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai
criteri di cui all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello
di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del
luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità
ai criteri di cui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
Art. 3
(Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio)
1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta
le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui
all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto
del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del
decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza
in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire
l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità
ai criteri di cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato
V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri
di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio
secondo i criteri di cui all'allegato VII.
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili
del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1,
lettere a), e) ed f).
Art. 4
(Controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio)
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature
di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica,
delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5
(Gestione dell'emergenza in caso di incendio)
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta
le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole
in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato
VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto,
per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro
non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 6
(Designazione degli addetti al servizio antincendio)
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza,
qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994,
o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo
art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono
le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità
tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro,
su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui
al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita
secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Art. 7
(Formazione degli addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza)
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato
IX.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994,
i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3,
e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni
relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio
nei luoghi di lavoro
1.1 - Generalità
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione
dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati
non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Ai fini del presente decreto si definisce:
- pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali
o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente
di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento
di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di
incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un
pericolo di incendio.
1.3 - Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere
i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza
dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione
dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere
diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi
residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 626.
La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
a) del tipo di attività;
b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di
rivestimento;
e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone,
e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
1.4 - Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili
e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile
propagazione dell'incendio);
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro
esposte a rischi di incendio;
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio residuo di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione
di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre
i rischi residui di incendio.
1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio
1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili
I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati
e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale
poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il
rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:
- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire
con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di
calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la
propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata
identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici
od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:
- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura,
saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate
e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme
di buona tecnica.
1.4.2 - Identificazione dei lavoratori e di altre persone
presenti esposti a rischi di incendio
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta
a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire
i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano
esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione
o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare
i casi in cui:
- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di
affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative
vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso
di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio,
poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non
facile praticabilità.
1.4.3 - Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa
essere:
- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il
livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta
conduzione dell'attività.
Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge,
debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da
realizzare nel tempo.
1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali
e sostanze infiammabili e/o combustibili
I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:
- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente
infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture
resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero
in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione
dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco
diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione
dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti
di calore
Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti
al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e
meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi
a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo
nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio
di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può
essere basso, medio o elevato.
A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in
cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali
e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed
in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in
cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che
possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità
di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX,
esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in
cui:
- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o
di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase
iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è
possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili
(p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole
calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate
circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o
reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente
incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio
di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni
parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio
dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto
del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro
è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio
attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici
di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione
fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali
ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità
di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi
o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione
in caso di incendio.
Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
1.4.5 - Adeguatezza delle misure di sicurezza
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali
dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa,
in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei
materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione
ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità
alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando
l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece
essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione
riportati nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato,
si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione
di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:
A) Vie di esodo
1) riduzione del percorso di esodo;
2) protezione delle vie di esodo;
3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
4) installazione di ulteriore segnaletica;
5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione
delle misure per l'evacuazione;
8) limitazione dell'affollamento.
B) Mezzi ed impianti di spegnimento
1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
2) installazione di impianti di spegnimento automatico.
C) Rivelazione ed allarme antincendio
1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme
azionato manualmente con uno di tipo automatico);
2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali
ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante,
etc.);
5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi
principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.
D) Informazione e formazione
1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi
di lavoro;
2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione
sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi
di pulizia e manutenzione;
3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che
usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore
in aree ad elevato rischio di incendio;
4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.
1.5 - Redazione della valutazione dei rischi di incendio
Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:
- la data di effettuazione della valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.
1.6 - Revisione della valutazione dei rischi di incendio
La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione
alla variazione dei fattori di rischio individuati.
Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare
che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano
affidabili.
La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo
cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio
è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.
Allegato II
Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti
misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:
§A) misure di tipo tecnico:
- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la
formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente
alle regole dell'arte;
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- adozione di dispositivi di sicurezza.
B) misure di tipo organizzativo-gestionale:
- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza;
- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.
Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere
le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio
e la sua propagazione.
2.2 - Cause e pericoli di incendio più comuni
A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:
a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo
o loro manipolazione senza le dovute cautele;
b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato
accidentalmente o deliberatamente;
c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori
di calore;
d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate
(salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari,
apparecchiature elettriche e di ufficio;
j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo
o il mancato utilizzo di portacenere;
k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
l) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature
pericolose ai fini antincendio.
Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano
di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:
- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
- utilizzo di fonti di calore;
- impianti ed apparecchi elettrici;
- presenza di fumatori;
- lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
- rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate.
2.3 - Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
combustibili
Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente
combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione
dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.
I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree
destinate unicamente a tale scopo.
Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre
meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti
con altri a base acquosa).
Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o
in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di
comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere
adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.
I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle
circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.
I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli
o locali.
I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei
costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata
per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi
di cottura).
I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono
essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo
le eventuali scintille.
I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti
puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.
I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza
secondo le istruzioni del costruttore.
Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere
oggetto di manutenzione e controlli regolari.
2.5 - Impianti ed attrezzature elettriche
I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli
impianti elettrici.
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura
elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed
essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.
I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in
prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi
di liquidi.
2.6 - Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento
Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause
più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali
ad esempio:
a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono
i recipienti di g.p.l.;
b) il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;
c) il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali
combustibili;
d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a
kerosene.
L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo
della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.
Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e
disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle
principali cause di incendi.
Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che
dovranno essere svuotati regolarmente.
I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali
facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.
Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali
facilmente combustibili od infiammabili.
2.8 - Lavori di manutenzione e di ristrutturazione
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione
in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:
a) accumulo di materiali combustibili;
b) ostruzione delle vie di esodo;
c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone
dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere
effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste
in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili,
siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura
od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere
oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile
sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione
estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio
esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata
dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali
accesi o braci.
Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I
locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi
da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando
si impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno
del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre
prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione
e ristrutturazione.
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione
su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.
2.9 - Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di
esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti
di ignizione.
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto
deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente
fuori dell'edificio.
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati,
locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter
essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili
non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro
l'accesso di persone non autorizzate.
2.11 - Mantenimento delle misure antincendio
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli
sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza
antincendio.
In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il
luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.
Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:
a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò
sia previsto;
b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio,
siano messe fuori tensione;
c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni
di sicurezza;
d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi
sicuri.
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione
di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.
Allegato III
Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
Ai fini del presente decreto si definisce:
- affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti
nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
- luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti
di un incendio;
- percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli
effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso
può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala
esterna.
- uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente
esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come
segue:
a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta
l'uscita che immette in un luogo sicuro;
c) uscita che immette su di una scala esterna.
- via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al
deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro.
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio,
il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza
esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile
fino ad un luogo sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere
presente:
- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro
capacità di muoversi senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
3.3 - Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate,
occorre seguire i seguenti criteri:
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione
di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in
modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere
la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
- m2 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- m2 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- m2 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita
di iano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita,
non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
- m2 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- m2 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
- m2 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale,
la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera
c);
g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero
degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata
larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite
strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo
di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio
medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino
all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri
(30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso
e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente
dalle persone in esodo.
3.4 - Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto
precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei
casi in cui il luogo di lavoro sia:
- frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza
in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi
sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio,
possono essere adottate le distanze maggiori.
3.5 - Numero e larghezza delle uscite di piano
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di
incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento,
occorre disporre di almeno due uscite;
c) la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita
di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto
3.3 lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende
dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi
stabilita al punto 3.3, lettera c).
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle
uscite di piano deve essere non inferiore a:
x 0,60
50
in cui:
- "A" rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito
di una persona (modulo unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo
unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del
5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza
del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto
sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
o basso.
Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di
lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
Esempio 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi
di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
3.6 - Numero e larghezza delle scale
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle
scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non
superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi
di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere
servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere
disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
Calcolo della larghezza delle scale
A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra,
la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.
B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra,
la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite
di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata
in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli
aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio,
la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:
L (metri) = A* x 0,60
50
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con
riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:
Affollamento 1° piano = 60 persone
" 2° " = 70 "
" 3° " = 70 "
" 4° " = 80 "
" 5° " = 90 "
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m.
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per
motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto
attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione
di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei
punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici
o urbanistici:
a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino
il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire
il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti
esistenti;
e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per
ridurre i tempi di evacuazione.
3.8 - Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie
di uscita
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti,
possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme
e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare
le conseguenze di cui sopra includono:
- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano
muri o solai resistenti al fuoco.
B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei
soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed
in particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di
uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono
una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti
con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso
stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.
D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti
in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio
nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso
le scale, ai piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi
anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica
scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che
interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti
al fuoco.
Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della
stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che
fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna
su cui è ubicata la scala.
3.9 - Porte installate lungo le vie di uscita
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano,
devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli
per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti
atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate
di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate
di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà
sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo
questi percorsi.
In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta,
tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.
3.10 - Sistemi di apertura delle porte
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata
lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare
lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti
antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza
l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di
lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi
a semplice spinta dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei
e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente
punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare
sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11 - Porte scorrevoli e porte girevoli
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano.
Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico
e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente
segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza
di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che
nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta
opportunamente segnalata.
3.12 - Segnaletica indicante le vie di uscita
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite
segnaletica conforme alla vigente normativa.
3.13 - Illuminazione delle vie di uscita
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente
illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su
luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione
naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento
automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
3.14 - Divieti da osservare lungo le vie di uscita
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che
possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita,
ed in particolare lungo i corridoi e le scale:
- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi,
liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;
- deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate
lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro
non consentito.
Allegato IV
Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio
4.1 - Obiettivo
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare
che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio
prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura
per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.
4.2 - Misure per i piccoli luoghi di lavoro
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per
dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori
nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale,
udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali
attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato
per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando
manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono
essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano
rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme
manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su
tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati
dalle persone durante l'esodo.
4.3 - Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve
essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro
o in quelle parti dove l'allarme è necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni
dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta
agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai
essere utilizzati come unico mezzo di allarme.
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme,
prende il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta
più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in
due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi
dove c'è notevole presenza di pubblico.
Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di
evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimità
di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di
allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione
totale.
Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato
in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte
dell'edificio è evacuata totalmente.
Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale
di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente
sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio
tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati,
se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente
quelli posti al di sopra del piano interessato dall'incendio ed i piani cantinati,
e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.
In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva
non può essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi
di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario
prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza
ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in
atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze,
idonee precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con
presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito
messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite
altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.
4.5 - Rivelazione automatica di incendio
Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti
in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione
sia ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando
manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione
automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti
di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri
luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate
nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema automatico
di rivelazione quale misura compensativa.
Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate
ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato
le vie di esodo.
Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica
che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati.
4.6 - Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa
essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari,
possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:
- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme
di tipo manuale;
- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico,
per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti
o allarmi luminosi;
- installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.
Allegato V
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
5.1 - Classificazione degli incendi
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:
- incendi di classe a: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica,
che portano alla formazione di braci;
- incendi di classe b: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali
petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
- incendi di classe c: incendi di gas;
- incendi di classe d: incendi di sostanze metalliche.
L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate
per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti,
od altri impianti di estinzione ad acqua.
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti
da schiuma, polvere e anidride carbonica.
L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas
chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si
richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene
estinto prima di intercettare il flusso del gas.
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe a e b
è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio,
sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con
personale particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri
dielettriche e da anidride carbonica.
5.2 - Estintori portatili e carrellati
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione
della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere
ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e
B ed ai criteri di seguito indicati:
- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore
a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve
essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale
addetto al loro uso.
Superficie protetta da un estintore
Tabella I
|
13 A - 89 B
|
2
|
|
|
|
21 A - 113 B
|
2
|
2
|
|
|
34 A - 144 B
|
2
|
2
|
2
|
|
55 A - 233 B
|
2
|
2
|
2
|
5.3 - Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari
rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori
occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire
al personale di estinguere i principi di incendio.
L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto
concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione
da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono
essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione
di aree ad elevato rischio di incendio.
La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio
e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.
Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi
devono essere collegati tra di loro.
5.4 - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento
Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita,
in prossimità delle uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili
lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire
di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.
In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere
evidenziata con apposita segnaletica.
Allegato VI
Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
6.1 - Generalità
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
Ai fini del presente decreto si definisce:
- sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili
e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza
può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo
aver ricevuto adeguate istruzioni.
- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno
semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature
e degli impianti.
- manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed
in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi
di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente
di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni
di parti di modesto valore espressamente previste.
- manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito
in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza
oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di
intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per
i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi,
corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare
che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro
utilizzo in caso di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare
che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile
ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi
che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti
dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente
e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate
periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte
si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per
assicurarne la visibilità in caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita,
quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo
le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.
6.4 - Attrezzature ed impianti di protezione antincendio
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare
e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare
il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale
competente e qualificato.
Allegato VII
Informazione e formazione antincendio
E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e
formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare
in presenza di un incendio.
7.2 - Informazione antincendio
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata
informazione su:
a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con
particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento
negli ambienti di lavoro;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
- modalità di apertura delle porte delle uscite;
d) ubicazione delle vie di uscita;
e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
- azioni da attuare in caso di incendio;
- azionamento dell'allarme;
- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto
di raccolta in luogo sicuro;
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
f) i nomativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al
lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi
un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della
valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere
facilmente.
Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli
appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza
antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e
delle procedure di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio
riportati tramite apposita cartellonistica.
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di
lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di
attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta
antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione
antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.
7.4 - Esercitazioni antincendio
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo
della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i
lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una
volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente
coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno,
anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti
notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale
alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in
atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione
da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa
garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente
informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di
lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:
- una esercitazione abbia rilevato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari
provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale
promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni
antincendio.
7.5 - Informazione scritta sulle misure antincendio
L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo
avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso
di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici
planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni
ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono
essere riportati anche in lingue straniere.
Allegato VIII
Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente
decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che
deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate
dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire
le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate
di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
8.2 - Contenuti del piano di emergenza
I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere
nella stesura dello stesso sono:
- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza
per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio,
pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni
con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi,
capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di
incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato
sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a
rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo
e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi
scritti contenenti norme comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari
diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere
anche una planimetria nella quale siano riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione
delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole
di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
8.3 - Assistenza alle persone disabili in caso di incendio
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili
nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure
di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso
nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane,
le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto
tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle
ed a quelle con mobilità ridotta
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata
assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con
mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente
realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche
eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato
anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano
addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato
o limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano
in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente
idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o
limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente
incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non
sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona
appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto
per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire
solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di
evacuazione.
Allegato IX
Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
in relazione al livello di rischio dell'attività
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere
correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle
stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione
di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i
contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione
in relazione a specifiche situazioni di rischio.
9.2 - Attività a rischio di incendio elevato
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I
al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare
ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive
modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000
m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore
a 10.000 m2;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1.000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione
e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere
basati sui contenuti e durate riportate ne corso C.
9.3 - Attività a rischio di incendio medio
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle
A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate
a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili
e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti
del corso B.
9.4 - Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato
rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove
le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove
non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti
del corso A.
9.5 - Contenuti dei corsi di formazione
Corso a: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
basso (durata 4 ore)
1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)
- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Corso b: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
medio (durata 8 ore)
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi
e idranti.
Corso c: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
elevato (durata 16 ore)
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore)
- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore,
tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
Allegato X
Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'articolo 6, comma 3
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta anticendio e gestione delle emergenze,
conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive
modifiche ed integrazioni;
b)fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000
m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore
a 5.000 m2
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai
sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni,
biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione
e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.