Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento
Ordinario n. 159
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori
e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31
luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai
principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano
nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento
permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative
alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui
alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni,
e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere
la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo
e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni
dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e
per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda,
della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie
rispetto a quelle già attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera,
a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali
lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione
e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su
richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale;
della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento
lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni
lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo
di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di
reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione
ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza
nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento
e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su
specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad
accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori
di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione,
la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona
e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori,
pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento
delle attività di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono
a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli
ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche,
nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro
con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta
di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini,
lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati
e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi
sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali
sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione
di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione
di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione
di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità
contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi
di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni
e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante
la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa
ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite
in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia
di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria
che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione
del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di
contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attività;
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali
e sindacali comparativamente più rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t à
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza
del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione
del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle
province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo
di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che
svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi
al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle
attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori,
pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione
di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito
albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte
le attività di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate
a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20,
comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni
dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici
e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle
attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente
alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione
a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda
di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonche' alle regioni
e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali
o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire
alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di
cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività
svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato,
i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo
relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie
per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c),
d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia
alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione
commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche
la forma della società di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate
competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel
settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti
di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio,
per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi
per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro
o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti
di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali,
nonche' l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto
del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di
cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero
la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili
nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa; b) la garanzia
che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale
e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due
anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente
sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione,
di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di
cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a)
ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero
la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili
nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due
anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente
sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione,
di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di
cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi,
come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n.
59.
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui
al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro,
a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando
l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche'
l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai
sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo,
i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c),
f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro,
le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale
e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali,
del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati
i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g)
di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato
di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c),
d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente
o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche
attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e
dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione
per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione
delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta
giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione della
apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure
ad essa connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori
pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi
da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di
operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa
dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento
di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio
dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro
di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorità concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresì:
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati
ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini
di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica,
esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi
erogati;
e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori
pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto
di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono
essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato
dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro
di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche', ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per
la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati
personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori
che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità
di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso
dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al
lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti
nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi
di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca
e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione
effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati
o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle
comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità
ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto
controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica,
e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro
e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare
gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire
al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione
del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati
su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano
un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni
attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque
trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso,
in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia
o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore,
alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute
nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che
non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della
attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai
fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare
dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti
di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere
le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque
di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale
possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per
specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici
servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare
ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio
di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore
dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare,
a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e
versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse
sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del
lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche
stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente
costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36
del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12
del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma
1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto
alle finalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle
strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità
finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le
parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente
decreto.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina
di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il
datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella
del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai
fondi di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruità con le finalità dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità,
e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso
di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore
medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria
o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo
stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità
e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti
di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente
al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio
la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale
autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative
o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti
con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma
2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le
agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle
liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti
dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli
interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle
direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.
La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia,
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione
tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso
le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le
regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad
appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione
con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento
ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono
concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità
finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei
lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo
1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e
con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro
su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti
gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento
di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate
o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati
inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con
i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle
cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative
sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto
delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù
dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche
e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva
valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva,
di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera
d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro
di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei
lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale
del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento
degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della
restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri generali
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto
e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di
nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale
scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati,
autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte dei
lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della
rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste
di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque
punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti
pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo
di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle
imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del
lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di
scambio;
2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia
e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni
di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni
caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario.
A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta
degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta
nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e
d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare
il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra
i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie
locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del
lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro
ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi
nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale
dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni
di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste
in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province
per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche
sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative
in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema
di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive
generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito
del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di
singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi
del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma
7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6
del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi
informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro,
ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi
1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto,
le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del
lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire
presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni
e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle
parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione
del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori,
previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida
per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale
di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate,
nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di
cui al comma precedente e' valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida
definite con le modalità di cui al comma 4 nonche' della formulazione di specifici
quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente
dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie
strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al
Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata
e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi
di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili
oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi
di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le
regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche
attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel presente decreto, anche
nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti
di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti
ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui
ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S.
e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce
in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per
la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto
annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali
su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente,
la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una
propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate,
evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili
modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano
dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale
orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, e'
punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività di intermediazione e'
punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro
7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500.
Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in ogni
caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio
delle attività di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori
di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si
applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata
di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1,
3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la violazione del
disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro
oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore
ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione
penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi più gravi,
l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo
4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi
certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso
regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati
annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma
1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma
3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma
1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione
e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà
qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro
il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto,
di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui
agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività
nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi
in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono
la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa
o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a
tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto
e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche'
servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del
personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione
commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano
più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione
da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non
uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da
sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti
o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta
e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la
salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei contributi
previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore
dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche'
del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata prevedibile
dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto
al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione
del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto
di somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti
alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore
e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro
di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore
e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto
al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore
e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato
dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a
tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennità mensile
di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione.
La misura di tale indennità e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La
predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività
lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. L'indennità di disponibilità
e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione
a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e' computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge
o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene
e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo
4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano
in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico
e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti
di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici
programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a
favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali
ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri
per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o
collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui
godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi
quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per
la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore;
in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in
cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi
di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni
non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo.
Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in
via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in
mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione
a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni clausola
diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere
il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore
sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo
applicabile al somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori
delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta
la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonche'
a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano
presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la
normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze
aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni
di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti
di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo
22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in
deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di
cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle
lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero
sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo,
ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano
applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti
dai relativi settori.
Art. 26.
Responsabilità civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti
dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle
sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni
di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c),
d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale
a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto
al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,
a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto
che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino
a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore
per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale
la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che
ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4,
che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento
della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive
che spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione
di lavoro e' posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili
di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore
sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun
giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto
di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile,
si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera
o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo
nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione,
da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro
e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro
di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda
o di parte d'azienda.
Art. 30.
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di
altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico
e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso
del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva
sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco può avvenire
soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.