Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Parte I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN
PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti
aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste
per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2. Principi
(art. 2, dir. 2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art.
1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998;
Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture,
ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute
e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento
e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano
nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale
dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni
stabilite dal codice civile.
Art. 3. Definizioni
(art. 1, dir. 2004/18; artt. 1, 2.1., dir. 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994;
artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7,
12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione
di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori,
dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli
del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano
le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica,
come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto
tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione
di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione
o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione
in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione,
relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente
alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi
mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante
o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto
a base di gara.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)
8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme
di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile
di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di
lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti
pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi
di cui all'allegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi
in forma scritta,aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità,
e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione
funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste
unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo,
in conformità al presente codice.
12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche
di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della
fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.
13. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e
uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda
i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili
sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo
e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi
i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al
capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi
e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione
di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle
soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235,
e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino
nel novero dei contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo
II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli
non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una
persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica,
ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente,
la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o
fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata,
allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto
pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con
o senza personalità giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il
prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura
ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli
enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi
di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti
da detti soggetti.
26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia
soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di
direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di
diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché
ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù
delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando
le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione,
di direzione o di vigilanza dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle
parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche,
e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente
secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione
della parte III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti
privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV
(lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono
le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di
cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi,
di cui al citato capo IV.
33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri
enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante,
su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice,
nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e
delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento
di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto,
sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di
concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato
può presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico
può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite
dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante,
in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi
a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le
sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico
può chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano
gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni
dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione
appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica,
dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione
di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre
che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni
formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche
di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati
e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio,
attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorità» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati
multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice,
di cui all'articolo 5.
48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement
Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata
dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con
le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del
presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura
CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente
la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni
che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete
per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche
tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono
necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per
mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della
cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare
ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente,
nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni
mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e
della televisione.
Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà
normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza
esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto
dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare,
in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti
del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione:
alla qualificazione e selezione dei concorrenti;
alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
ai criteri di aggiudicazione;
al subappalto;
ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione,
direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione
e contabilità amministrative;
al contenzioso.
Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi,
forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le
disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora
in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano
la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle
relative norme di attuazione.
Art. 5. Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente
codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni
ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni
rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. son sentenza n. 401
del 2007, limitatamente alle parole «e provincie autonome»)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti
del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti
i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato.
Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni
e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato,
detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure
di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento
unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni
di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti
dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione
vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 3, comma 1,
lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione,
i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti
e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano,
nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi
dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti,
e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in
relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
e contributiva dell'appaltatore;
(lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi
di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi
di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i
requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del
regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di
affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio
dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli
affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione
di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina
di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati
menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato
il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice
e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito,
costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato
nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici statali.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 81.2, dir. 2004/18; art. 72.2, dir. 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994;
art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita
dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle
conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici
e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra
i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici
o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo
gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per
l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento
economico spettante ai membri dell'Autorità.
4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione
e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti
stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza
dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di
correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica
ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza
nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle
concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente
codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti
a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti
di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente
gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione
alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale
si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso
di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento
di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare,
in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate
in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in
via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime
parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica
l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie,
le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione
a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore
economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al
conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti
richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti
relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie,
le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di
tali attività sono comunicati all'Autorità.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione
dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire
le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.
Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso
dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori
economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti
di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi
di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione
competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità
medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e
i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla
esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale
della Corte dei conti.
Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13,
d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e delle casse edili, della CONSIP.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti
per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento
dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
(alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i
contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le
imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza,
i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione
e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione,
avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo
di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge
23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti,
nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti
pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale,
e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico
per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera
c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione
e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica,
tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale,
entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove
la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette
rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere
b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera
g).
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione
pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità,
tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli
obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in
sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante
il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori,
servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede
nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio,
per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione
della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali
di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario
e del progettista;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione
dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione
dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano
ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il
31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali
relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale
e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono
alla sezione centrale.
10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento
del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per
i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti,
stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio
degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da
decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e
norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi
di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di
atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione
o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza
metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia
del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie
osservazioni, da valutare motivatamente.
2. L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno
o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci,
i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti
amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori
di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione
di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono
inviare i dati richiesti;
b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni
e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie,
documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica
dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori
economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della
piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio
da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione
dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine
a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la
data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi
di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la
soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità,
è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato
tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione
del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa
di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico,
nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale.
10. L'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per
le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro
il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità
fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, dir. 2004/18; art. 39, dir. 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare
una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo
di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla
tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di
lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione
del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature
e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità
alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale),
il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle previsioni
di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione
ed esecuzione.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti
pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente,
sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato
a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai
soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o
ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o
nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni
di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.
Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge
n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia,
e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente
previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli
di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria
e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi
alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma,
ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata
di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione
di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi,
comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento,
coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del
direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni
aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza
di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti
in servizio.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile
del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i
quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi
di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del
contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile
del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati,
con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di
servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico
finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici,
in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo
i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile
del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla
cui osservanza sono tenuti.
Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli
atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente
codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei
criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione
provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante
per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta
dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni,
salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi
di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione
del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo
12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante
atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna
dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori,
ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se
si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine
del direttore dell'esecuzione.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono
all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui
al periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche
e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale
approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni
appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,
ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge n.
109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente
secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai
singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria
da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.
Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente
a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta
giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente
secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai
singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando
i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti
dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si
intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli
previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori,
o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo
di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere
interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti,
e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento
dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza,
quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici
al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 dir. 2004/18; art. 13, dir. 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art. 10,
d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso
agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,
ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati
o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso
è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati
invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti
la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi
dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere
comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o
per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice
penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati
o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto
di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede
di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente
codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle
domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito
l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della
quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della
parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori
economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici
e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti
per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
Art. 14. Contratti misti
(art. 1, dir. 2004/18; art. 1, dir. 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994,
come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995;
art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture;
lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi,
o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto
pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato
II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera
quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e
che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito
dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento,
salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano
carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano
l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere
come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie
relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono
l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 15. Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente
codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Titolo II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
CODICE
Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico
(art. 10, dir. 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della
difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico,
di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati
a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali,
o da regolamenti del Ministero della difesa.
Art. 17. Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992;
art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995;
art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge
n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia,
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti
di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti
aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali
di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le
opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto
11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti,
oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti
previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure
di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in
relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare
offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare
i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci
giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale
a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo,
qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione
di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la
quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia
della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale
per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di
Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito
regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione
di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte
degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, dir. 2004/18; art. 22, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992;
art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme
procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia
e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione
o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente
servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto
da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli
affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli
appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004
e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Art. 19. Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, dir. 2004/18; artt. 24 e 25, dir. 2004/17; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità
finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano,
a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi
destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti
il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita
e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le
operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti,
nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono
esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua
attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita
da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati
da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione
aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici,
in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni
siano compatibili con il trattato.
Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
(art. 20 e 21 dir. 2004/18; artt. 31 e 32 dir. 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs.
n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato
II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo
65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni
del presente codice.
Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi
elencati nell'allegato II B
(art. 22, dir. 2004/18; art. 33, dir. 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995;
art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi
elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede
se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei
servizi elencati nell'allegato II A.
Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, dir. 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati
a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione
di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più
servizi di telecomunicazioni.
Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, dir. 2004/18; art. 5.2, dir. 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi
alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già
esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo
2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, dir. 2004/18; art. 19, dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n.
358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita
o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti
e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse
condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le
categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro
il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare
quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia
o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, dir. 2004/18; art. 26, dir. 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs.
n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1
(acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione
di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia
termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio,
gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26. Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs.
n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui
siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor
che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi
ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui
all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i
lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello
sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché
le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli
esecutori del contratto.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle
opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune
in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture,
esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno
cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto,
e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni
aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.
Parte II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I - Ambito oggettivo e soggettivo
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE
n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della
difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle
soglie seguenti:
a) 133.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli
di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 206.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni
appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione
appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi
di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono
ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II
B;
c) 5.150.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori
pubblici.
Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, dir. 2004/18; art. 17, dir. 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992;
art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori
o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato
dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli
offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto
all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al
momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo
quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo
dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non
vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il
calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del
valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione
dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo
da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni
specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo
ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione
di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti
il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi
o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non
superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti
aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie
previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato
della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione
di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti
il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il
valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità
dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria,
la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base
per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici
mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera
i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore
residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere
definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità
o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come
base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel
corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile,
al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei
dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo
è superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle
norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo
del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli
interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto
mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi,
il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da
prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si
fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30. Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, dir. 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si
applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo,
qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario
utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili
dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui
sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri
selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela
della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline
specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento
di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione
aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio
pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi
con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di
non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile
l'articolo 143, comma 7.
Art. 31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica
(artt. 12 e 57, dir. 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici
e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si
applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica),
che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli
da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.
Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo,
nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti,
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che
non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche
non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di
beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
(lettera da coordinare con l'articolo 13 della legge n. 248 del 2006 - n.d.r.)
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di
edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative,
di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto,
da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il
cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 206.000 euro, allorché
tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente
comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente
strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà
dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso
di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione
a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso,
ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo
28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia
il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di
promotore, presentando all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio
del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All'esito della
gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire
sulla base della progettazione presentata dal promotore, il promotore può esercitare,
purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti
dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo
all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato. Il promotore deve
avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla
tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 113 del
2007)
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo
207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni
della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli
63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di
cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90,
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano
solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni
del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono
le seguenti condizioni:
(comma da coordinare con l'articolo 13 della legge n. 248 del 2006 - n.d.r.)
1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza
pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice
in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio,
in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma
1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle
norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che
prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato
solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore,
che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il
mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi
e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma
1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento
delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia
le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante
di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle
amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì
il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a
centrali di committenza.
Capo II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 dir. 2004/18; artt. 11 e 12 dir. 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994;
art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,
il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano
al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche
in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano
al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano
al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi.
Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure
di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento,
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 36. Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo
35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito
di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio
di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva
la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in
caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data
di costituzione.
3. (comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 118.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento
di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel
terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per
la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero
che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica
VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate
ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione
per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all'articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma
delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche
di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente
al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due
classifiche.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995;
art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori
della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei
mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende
un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi
o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano
nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti
sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori
consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore
e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi
e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti
di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per
i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente
singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo
34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18
e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi
alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre
ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti
e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il
15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi,
i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti
a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, disciplinati dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere
di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore
economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella
procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare
per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura
è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato
è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti
nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino
alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia
ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire
il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario
nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi
altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti
di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti,
purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi
o forniture ancora da eseguire.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari
o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma
2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione
SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico.
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,
per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva
di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica
delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente
ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti,
i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto
n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni
appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari
documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri
in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato
innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Art. 39. Requisiti di idoneità professionale
(art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica
la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può
essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato
XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici
di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati
attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati
o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese
d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione
di cui trattasi.
Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati
e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e
della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi
di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione,
ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici,
di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo
dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di
prevedere eventuali nuove categorie.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione consultiva
istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse
disponibili. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio
di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale
o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori
pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse
rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio
delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.
Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificati di:
(alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 113 del 2007)
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti
tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici
dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione
acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi,
in copia, dalle stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di
cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza
dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari
e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione
del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al
comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in
rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti
requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale
il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento
dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da
indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali
e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento
sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore
ai tre quinti della stessa;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione
coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
(lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione,
per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio
delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta
di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte
dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio
del contraddittorio;
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 113 del 2007)
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito
la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi
predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte,
per le imprese certificate, del 50 per cento.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo
fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze
che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non
possono essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli
atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività
di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione
e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso
di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo
6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione
e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato
con il regolamento di cui all'articolo 5.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora
accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti
dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti;
in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di attestazione.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, dir. 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria
ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei
seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere
posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.
I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori
di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione
del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e
c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui
al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, dir. 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche
dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della
natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture
prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o
meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione
e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio
per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non
stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale
competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta,
allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano
rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità
di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure
utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o
dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti
dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare
durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti
del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale
e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire
l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente,
subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni
da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza,
i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti
o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali
dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione
deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati
in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione
del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta
la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle
regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti
anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento
del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti
terzi.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 43. Norme di garanzia della qualità
(art. 49, dir. 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia
di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di
assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati
da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione.
Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego
di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 44. Norme di gestione ambientale
(art. 50, dir. 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati,
le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale
che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e
allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme
di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee
o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria
o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni
appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a
misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, dir. 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, d.lgs. n. 358/1992;
art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori
possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione
indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi
di cui al comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri
Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione
dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione
d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente
iscritto, limitatamente a quanto previsto:
- dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo;
- dall'articolo 39;
- dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c);
- dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d);
- limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i);
- limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per
i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati
immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può
essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico
appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario
informatico dell'Autorità.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi
ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani;
a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse
da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli
stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni
o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi
al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione
in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine
ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che
istituisce l'elenco.
Art. 46. Documenti e informazioni complementari
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano,
se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 47. Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché
a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,
o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi
bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione
ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice
non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano
alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti
per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo
il disposto dell'articolo 38, comma 5.
Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle
offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti
di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno
a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione
della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 49. Avvalimento
(artt. 47 e 48, dir. 2004/18; Art. 54, dir. 2004/17).
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34,
in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione
dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo
34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con
una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo
38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude
il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto
posto a base di gara.
6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito
o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie
in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in
tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di
qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto,
le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti
tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico
o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata
nel bando stesso.
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano
requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute
da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare
l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato
nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle
medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla
quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere
il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio
della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi
di qualificazione
(art. 52, dir. 2004/18; art. 53, dir. 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione
SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché compatibili
con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere
un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile;
oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo,
anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse
oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di
validità della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze
che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo
49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera
c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma
11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei
confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da
sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità
solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai
sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.
Art. 51. Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano,
affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione
o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione,
alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia
di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri
selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche
in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della
trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52. Appalti riservati
(art. 19, dir. 2004/18; art. 28, dir. 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali,
le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto
di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente,
o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la
maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione
della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività
professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Capo III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione
delle offerte
Sezione I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 1, dir. 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R.
n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia,
i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce,
motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine
alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione
aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha
ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Per le stazioni appaltanti diverse
dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di
gara. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione
dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i
fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la
qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche
ambientali.
(lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del
2007)
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma
2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti,
ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare
in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica
i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del
presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle
spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113
del 2007)
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi
del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione
del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità
per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente
agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo
e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni
appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti
nel bando di gara. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni
a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni
tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni
da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare
solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo
del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della
proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già
indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione
per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.
Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni
immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché
non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura
di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione
in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento
della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione
del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo
che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo
eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo
richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando
il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato
mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo
del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono
presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di
articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti
al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro
trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.
Art. 54. Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, dir. 2004/18)
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte
per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le
procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al
presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti
possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o
senza pubblicazione del bando di gara.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 55. Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs.
n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si
seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo
3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando
il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione
è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa
menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso
di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non
verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma
la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte
nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di
invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente,
le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera
invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano
fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, dir. 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art.
7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura
negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un
dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili,
in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli
offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate
in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti
possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata
tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che,
nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) (lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
c) (lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo
di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività
o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti
le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel
capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare
l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di
trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga
in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri
di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso
a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, dir. 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993;
art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti,
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è
consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia
stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.
Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni
iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione
sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta
e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente
lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela
di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da
eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un
bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non
devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo
è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione
in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi
di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate
al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe
la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti,
il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili
non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore
che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore
di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa,
di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo
è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione
e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno
dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a
servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né
nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o
esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi
complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati
all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione
appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla
procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione
del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;
l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione
del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.
(lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 113
del 2007)
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico
finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati
vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione,
con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose,
secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata
previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture,
servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 58. Dialogo competitivo
(art. 29, dir. 2004/18)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso
alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le
stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente
articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori
di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo
IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali.
I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,
l'amministrazione può comunque procedere.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato
«particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:
- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma
3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi
obiettivi,
o
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria
di un progetto.
Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi
ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione
dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento
dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative
e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo
competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei
presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo
64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando
stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando,
nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri
di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro
il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti
di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei
mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo
esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento
di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio,
informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al
dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive
in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo
applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento
descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento
descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare,
se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare
le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni
proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente
i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto
previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato
i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte
finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo.
Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza
e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione
di cui all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo
in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi
del comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate
e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi
non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza
o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli
fissati ai sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa
conformemente all'articolo 83.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa
può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli
impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la
concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti
al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo
abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 59. Accordi quadro
(art. 32, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi
quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi
quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono
le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione
degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte
applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti
e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione
degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun
caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro,
in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti
basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate
nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti
possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli
di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di
questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori
economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti
ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono
essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo
quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene
l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore
economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora
l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo
aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni,
se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto
gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte
relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità
dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto
fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato
l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi
eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo
o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.
Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi
tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o
servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la
loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono
le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli
appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione
che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito
del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici
conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di
acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti
che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti
il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli
pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione
del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi
documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso
il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta
la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta
indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma
3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro
quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono
tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia
messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7
in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto
della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima
di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano
un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati
a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che
non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando
di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale
soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte
entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare
un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal
fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato
la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di
gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni,
tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione
in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei
partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale
pubblica
(art. 34, dir. 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione
di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere
economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore
al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità
e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio
sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati
delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico
di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione,
volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di
gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire
agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire.
Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai
criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti personali,
tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano
gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate
e nel dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, dir. 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs.
n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a quaranta
milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando
di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni
appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della
fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno
a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia
un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà,
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori,
secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo
dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate
esigenze di buon andamento, il numero massimo.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non
può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore
a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo
il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare
un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero
minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno
chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi
è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura
invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono
in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma
4, e l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle
soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma
4, e all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento
descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza
effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Sezione II - Bandi, avvisi e inviti
Art. 63. Avviso di preinformazione
(art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, dir. 2004/18; art. 41.1., dir. 2004/17;
art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs.
n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo
32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso
di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione
o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato
X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi
quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi,
qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29,
sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle
finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità
di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura
in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro,
per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato,
tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro
che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia
indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione
o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio
dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato
sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione
che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi
quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente
inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata
la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti
di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle
offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice,
le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione
in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara.
Art. 64. Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., dir. 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art.
5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo
quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione
di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando
di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione
rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su
un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di
gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni
di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, dir. 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art.
5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso
un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui
all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della
procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto
o dalla conclusione dell'accordo quadro.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni
appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura
di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione
degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi
su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi
quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni
appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati
nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punto 5, e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati
dalla Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione
dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i
legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure
possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art.
11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per
via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato
X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente
di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante
fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione
indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato
e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati
entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro
dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo
70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali
della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua
originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua
italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia
di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione
sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente»
della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione
degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero
dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo
70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono
i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale
decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati
in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni
diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione,
o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1,
devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione
o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di
committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia
la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data
di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato
a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione
degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione
trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come
prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse
da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità
ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti
agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti
giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data
di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria
ha luogo.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, dir. 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992;
art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate
con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente
e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare
o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare,
a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente
previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni
appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere
trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere
redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto
delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio
della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le
modalità di cui alla lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni
verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalità stabilite
dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli
elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando
di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono
indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare l'offerta.
Art. 68. Specifiche tecniche
(art. 23, dir. 2004/18; art. 34, dir. 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991;
art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995;
art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti
del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.
Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in
modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una
progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono
comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici
alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono
compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate
secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in
ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni
tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad
altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione
o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali
o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di
realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento
contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche
ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti
di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare
l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con
riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la
conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche,
e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre
caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di
cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta
per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche
alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in
modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato,
che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti
definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante
o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti
dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che
allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche
tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti
non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad
una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica
europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento
tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche
contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a
provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque
mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma
ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i
commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini
di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera
b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste,
quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi
altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture
o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni
scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare
tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori,
i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che
i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche
tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro
mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori
di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi
alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti
di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche
non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento
particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine
o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare
talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati,
in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile
dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione
che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».
Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando
o nell'invito
(art. 26, dir. 2004/18; art. 38, dir. 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione
del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro,
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle
all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto
comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono
essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni
particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Sezione III - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte
e loro contenuto
Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte
(art. 38, dir. 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4,
7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione,
le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto
del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e
in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando
di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla
data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare
le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine
per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto
del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore
a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a
sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine
per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le
medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione,
il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette
può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue
giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione
definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione
del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare
le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di
preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili
al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato
per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima
della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e
le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi
per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e
il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma
3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo,
possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione
del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato
d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo
Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di
ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine
minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette,
possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella
di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni
complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici,
non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte
possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione
delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori
economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie
alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti
dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara
le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore
a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto
anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte,
se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
12. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo competitivo, quando l'urgenza
rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione
stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
Art. 71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, dir. 2004/18; art. 46, dir. 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art.
6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art.
79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica,
ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato
d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari
sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro
domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima
della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari
sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.
(art. 40, parr. 2, 3, 4, dir. 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10,
co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo
competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo
67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento
complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo
e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione
per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari,
sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta
la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9,
l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se
del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo
e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio
competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane
la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari,
sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi
dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti,
di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine è di quattro giorni.
Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma
di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale,
secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura
a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti
prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché
gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori
da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto
del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti
per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
Art. 74. Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte
con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero
dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare
l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche
e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi
di partecipazione.
3. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione
delle offerte non costituisce causa di esclusione.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero
dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2,
nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio
di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le
norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i
controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli
articoli 43 e 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994
come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art.
24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di
validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento,
e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante
a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario,
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo
113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui
al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità
della garanzia.
Art. 76. Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, dir. 2004/18; art. 36, dir. 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art.
24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare
varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti;
in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato
d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità
per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti
minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le
stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una
variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un
appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture
anziché un appalto pubblico di servizi.
Sezione IV - Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli
offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, dir. 2004/18; art. 48, dir. 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995;
art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti
e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante
posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono
nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali
mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel
bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo
da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati
in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e
delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di
prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima
della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo
non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di
partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per
via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio,
comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti
che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni
di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione
ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici
e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi
dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi
di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti
regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte
e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono
messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato
XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le
stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando
la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi
elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera
b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le
dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38
a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico,
siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure
di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore
economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex,
fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate,
prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante
lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con
le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate
mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica.
In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il
quale deve essere soddisfatta.
Art. 78. Verbali
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991;
art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art.
81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico
di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore
del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della
scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta
nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario
intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste
dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice,
che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare
un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di
acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità
alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza,
per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi
elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su
richiesta di quest'ultima.
Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
(art. 41, dir. 2004/18; art. 49.1 e 49.2, dir. 2004/17; art. 20, legge n. 55/1990;
art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995;
art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999;
art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti
delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione
di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi
i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare
un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura,
ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per
i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza
o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi
alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche
e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato
il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della
domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni
relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o
all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora
la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici
o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure
possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro
la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione,
o sono in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.
Art. 80. Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le
spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico
dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione V - Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente
basse
Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art.
21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta
è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più
adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano
nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare
la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 82. Criterio del prezzo più basso
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art.
21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995;
artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come
segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta
a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso
è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi
unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta,
pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali,
a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle
risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
(lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113
del 2007)
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione,
il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento
descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore
numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo
relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile
per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o,
in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine
decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario,
i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia
in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno
o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico
di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno
indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle
buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si
atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio
tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento
dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette
metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e
forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il
regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.
Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
(i commi 2, 3, 8 e 9, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da
Corte Cost. son sentenza n. 401 del 2007, nella parte in cui, per i contratti inerenti
a settori di competenza regionale, non prevedono il loro carattere suppletivo e
cedevole)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice,
che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero
dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore
cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante
e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante
incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di
atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice
di procedura civile.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione
appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità,
nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive
e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio
di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali,
nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli
ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base
di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto
tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione
o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima
commissione.
Art. 85. Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, dir. 2004/18; art. 56, dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono
le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione
dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di
ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo
fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare
nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto
possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti
alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un
mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere
espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle
aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere
la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito
dal bando e dagli altri atti di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara,
quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere
espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta
elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta,
come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta
elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare,
gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le
modalità e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una
prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel
bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa
ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati
simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito
contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo
elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.
L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due
giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione
completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito precisa, altresì, la formula
matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche
in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra
la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente
più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine
le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula
matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale
a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in
ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì,
comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri
offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono
inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa
fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli
offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora
di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano
l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della
procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.
13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite
con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente codice.
Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n.
554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs.
n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione
è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione
è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano
la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dellanomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi
e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
allentità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione
al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del 2006,
poi così sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso
dasta.
(comma introdotto dall'articolo 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore
a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di
cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano
le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta,
la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi
procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo
all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994;
art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995;
art. unico, legge n. 327/2000)
1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede
all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle
già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta medesima.
2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87,
comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del
metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire
i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) (lettera abrogata dall'articolo 1, comma 909, lettera b), legge n. 296 del 2006)
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità
all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme
all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere
specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 909, lettera c), legge n. 296 del 2006),
poi dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007
4-bis. Nellambito dei requisiti per la qualificazione di cui allarticolo
40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite
dallo stesso soggetto interessato relativamente allavvenuto adempimento, allinterno
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 909, lettera d), legge n. 296 del 2006)
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo
solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici
giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione
appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la
Commissione.
Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
(art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89,
d.P.R. n. 554/1999)
1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti
dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente,
invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare,
per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo
i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando
un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante
convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo
invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione
appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi
forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la
stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare
la migliore offerta non anomala.
Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza
o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente
bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni
appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488,
a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi
prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente
in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche
e ogni altro elemento di conoscenza.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
Capo IV - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 113
del 2007)
Sezione I - Progettazione interna ed esterna - livelli della progettazione
Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in
materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni,
i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono
costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d),
e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto
compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato
nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo
le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna
società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo
quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili
di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le
disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma
8. (probabile errore di coordinamento: si suppone che il rinvio sia all'articolo
253, comma 15)
2. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo
I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma
associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano
le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo
V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i
requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario
del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere
le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono
espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali
per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero,
a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione
è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica
o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze,
casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza
anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi
di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento
dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti
o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi,
per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma
sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91. Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le
disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per
i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto,
pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni,
accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione,
da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando
che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione
delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza
sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di
applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III
del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative
per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori
nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di
cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette
società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi
al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto
a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative
ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella
convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato
il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori
qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote
che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle
tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori,
anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per
il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10,
comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori
in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica
l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto
dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007)
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo
93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite
massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e
alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti,
in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e
c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
(la percentuale del 2% è ripartita per lo 0,50% a favore delle strutture interne
e per l'1,50% a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 61, comma 8, della legge
n. 133 del 2008)
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese
necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi
ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale
od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento
e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi.
Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei
vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento
preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale
e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi
3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto
alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle
ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili,
anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti
dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi,
da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche
dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva
dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi
delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione
del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo
alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi
e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico,
agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare
il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi
gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale
o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.
Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti
e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.
Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti,
i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento,
con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo
presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza
e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire
gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo
di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione
dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione
degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività
di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327.
Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti
dei progettisti
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia
degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione
dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95. Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere
sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di
appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi
compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo
quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio
e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione
dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere
a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano
tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero
mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia
o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare.
La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi
che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate
dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari
e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di
detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti
interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori
informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle
aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di
novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di
cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi
6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato
al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche
detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento
della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili
ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare
e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta
di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute
le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo
non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo
di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo
96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo,
l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione
di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente
rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici.
In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente
alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento
di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli
12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici
di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali
restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi
compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera
pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo
28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
Art. 96. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(artt. 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in
due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di
elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle
indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti
lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti
di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario,
con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro
oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella
di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma
contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura
di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre,
d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli
di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione
ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti
del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza
dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie
ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro
contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse
nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti
e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto
la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli
oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare
speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore
regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali,
su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di
cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione
appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il
responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura
di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori
da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina
altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine,
mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni
scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione
funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e
dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo
le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Sezione II - Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici
ed espropriativi
Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in
conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni
statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia
di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 98. Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione
dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
[2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità
e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città,
l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce
variante urbanistica a tutti gli effetti.]
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. son sentenza n. 401
del 2007)
Sezione III - Concorsi di progettazione
Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, dir. 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità
governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 133.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia
pari o superiore a 206.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 206.000
euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria
8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci
nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi
elencati nell'allegato II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti
a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione
o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di
servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante
non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di
un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso
di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione
di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli
altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal
regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti
dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando.
Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, dir. 2004/18; art. 62, dir. 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli
17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti
aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle
telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità
dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione,
o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di
tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti
dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli
da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attività.
Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
(art. 66, dir. 2004/18)
1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge
il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti
di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce
i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Art. 102. Bandi e avvisi
(art. 69, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono
nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano
un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono
essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la
facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione
di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge,
sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra i prestatori di servizi.
3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66,
comma 15.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi
ai concorsi di progettazione
(art. 70, dir. 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le informazioni indicate
nell'allegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e
seguenti.
Art. 104. Mezzi di comunicazione
(art. 71, dir. 2004/18)
1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative
ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati
in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione
trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice
di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano
le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani
e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe
a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica
dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII,
nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni
appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi
elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati
e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 105. Selezione dei concorrenti
(art. 72, dir. 2004/18)
1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano
procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di
un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri
di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore
a dieci.
Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, dir. 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo
84, nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare
qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere
la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, dir. 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani
e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei
criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino
alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che
espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto,
le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto
delle valutazioni finali.
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che
la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo del dialogo tra
i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108. Concorso di idee
(art. 57, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità,
anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa
da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di
progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione
e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei
dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua
corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti
elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.
Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza
e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione
del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato
le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante
e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base
di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta
procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione
dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a
condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto
sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109. Concorsi in due gradi
(art. 59, commi 6 e 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante
può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due
gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare,
si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito
e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva
a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento
di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto
preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla
progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
Art. 110. Concorsi sotto soglia
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia
comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema
di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con
la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte
ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)
Sezione IV - Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto
posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti
deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132,
comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non
inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un
milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti,
nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini
e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa
vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di
cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti
aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione
e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare
e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente
hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei
modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio
con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente,
al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista
autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi
ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve
essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo
i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito
di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attività di propria competenza.
6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente
richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
precedono, in quanto compatibili.
Capo V - Principi relativi all'esecuzione del contratto
Art. 113. Cauzione definitiva
(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113
del 2007)
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo
75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo
75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del
contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a
servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o
forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'articolo
132, in quanto compatibile.
Art. 115. Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o
forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione
viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma
4, lettera c) e comma 5.
Art. 116. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
(artt. 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi
ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato
il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro
del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1,
non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione,
gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti
gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi
di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale,
se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino
estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure
che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di
cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 d.P.R. n. 554/1999)
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti
verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori
di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi
di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche,
le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente
e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o
di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo
a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 118. Subappalto e attività che non costituiscono subappalto
(art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art.
16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21,
d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
(articolo da coordinare con la disciplina di cui all'articolo 35, commi da 28
a 33, legge n. 248 del 2006)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad
eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo
116.
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara
le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni,
a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo,
ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria
prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso
non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita
all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo
è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti
in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento
diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario
è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al
comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano
di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o
dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva,
nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel
settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello
regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa
al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi
di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto
di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate
non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni
in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore
non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa
in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento;
in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare
alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture
o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta
dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità
stabilite dal regolamento.
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei
lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare
importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione
del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
Art. 120. Collaudo
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità
di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri
semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con
modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente
codice.
Titolo II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni
della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte
II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del
valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo
alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le
norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione
in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti
di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale
complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento
di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato
sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65
è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi
di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari
o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo
di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio,
con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi
e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani
a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi
di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo
della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono
dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto
previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di
comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini
e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti
regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione
del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti
di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei
giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore
a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine
per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto
del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine
per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le
medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione,
il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque
mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti
dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara
le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure
ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni,
ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale
previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno
per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56
e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.
8. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo
4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate all'intervento edilizio
assentito, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse
al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad applicarsi l'articolo
16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Prima
dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni
locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei
conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi
edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente
comma.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 113 del 2007)
9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86,
comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando
il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo
86, comma 3.
Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore
a 750.000, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione
di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto,
individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi
che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui
al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste
per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento
di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre
successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere
iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di
elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale
che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente
di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente
sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa
è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle
singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai
sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso
dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure
aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi
tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione
di cui al comma 8.
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio
pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione,
sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto
dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti
i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul
proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto
del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle
stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico,
eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare
dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero
massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio,
e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una
o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte
le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul
numero massimo di iscrizioni.
Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(d.P.R. n. 573/1994)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del
presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito
sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato
sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento
sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi
di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli
effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché
comma 7, terzo periodo.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di
comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini
e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti
regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore
a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine
per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto
del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione,
il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque
mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti
dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara
le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure
ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme
dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.
8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86,
comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando
il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo
86, comma 3.
Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R.
n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e
mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione
del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono
mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori
assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie
generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata
ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o
in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare
i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati
dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento,
con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco
dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione,
ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 133.000
per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
e per importi inferiori a 206.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo
28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto
dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto
e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti
ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste,
se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino
alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni
appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano
in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti
ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di
manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione
del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla
alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati,
nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
Titolo III - DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
Art. 126. Ambito di applicazione
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori
quale che ne sia l'importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di
singolo importo superiore a 100.000 euro.
Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza
di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo
organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza
del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi
istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti
definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno
il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché
parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici
di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore
sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture
e Trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni
di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore
del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri
sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo
da emanare.
Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano,
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente,
e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento
dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto
di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di
lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.
Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni
aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale
ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al
fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara;
tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi
gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più
lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione
aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo
a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali
siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal
termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello
Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo
34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante,
e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione
o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati
nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario
che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di
cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi,
sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti.
Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore
dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo
32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio
per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione
di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art. 130. Direzione dei lavori
(art. 27, legge n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto,
le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione
dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di
cui all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata
nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento
degli incarichi di progettazione.
Art. 131. Piani di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che
si rendano necessarie al regolamento recato dal d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, in
materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle
direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di
cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione;
i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore
o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte
della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza
dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui
al comma 2, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo
numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti
dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria
organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Art. 132. Varianti in corso d'opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e
il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento,
o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze
del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge n. 109/1994)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati
dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto
del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere
alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali
da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento
o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui
al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità
accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con
proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione più significativi.
7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente
accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento
del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali
già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono
altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori
nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere
autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari,
con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità
il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al
30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti,
i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il
ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le
modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 134. Recesso
(art. 122, d.P.R. n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del
comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che
non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In
tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti
al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati
dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell'attestazione
di qualificazione
(rubrica così modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del
2007)
(art. 118, d.P.R. n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore
sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), e dall'articolo 3, comma
1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007)
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione
di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.
Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e
grave ritardo
(art. 119, d.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente
e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori
gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio
con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile
del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione
del contratto.
Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, d.P.R. n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore
la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal
contratto alla stazione appaltante.
Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121, d.P.R. n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione
di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore
dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile
con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza
tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità
e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza,
ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.
Art. 139. Obblighi in caso di risoluzione del contratto
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante
ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento
dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno
per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni.
Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in
legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello
a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario
aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede
di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente
in sede di gara.
3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai
sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento
del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, ai sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da completare è pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del
Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla soglia
di cui all'articolo 28.
4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati
per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei
lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57.
Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve
essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità
dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori
secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante,
nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato
di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo
le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito
da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente
il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato
di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione
è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici
di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni
aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito
delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata
e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni
di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione,
di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi
non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione
di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica
o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera
nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma
2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde
per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 113 del 2007)
Capo II - Concessioni di lavori pubblici
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile
(artt. 56, 57, 62, 63, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di
lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate
nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo
27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati
dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che
non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione
IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni
della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo
II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali
e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo,
piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente
capo.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art. 87, comma 2, d.P.R.
n. 554/1999).
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la
loro gestione funzionale ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo,
ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero
alla revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo,
qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e
alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora
sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione
di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà
o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare
in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo
53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura
degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto
e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007)
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento
della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo
totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.
I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto,
ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante
a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle
attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio
del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza
delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere
dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del
piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate
alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario
l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame
e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
Sezione II - Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni
di lavori pubblici
(art. 58, dir. 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, d.P.R. n. 554/1999).
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura
aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando
in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati
dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo
2, direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art. 59, dir. 2004/18; art. 84, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica
l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione
della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo 70,
comma 8.
1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per
i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri
di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi
di una parte dei lavori
(art. 60, dir. 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti
ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della
concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto
di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista,
del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare
a terzi.
Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari
(art. 61, dir. 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza
delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano
nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e
che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione
dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore
dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente
separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante,
oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari
non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto
della concessione.
Sezione III - Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici
Art. 148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che
sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 62, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice è tenuto a rispettare
le disposizioni dettate dal presente codice per l'affidamento e l'esecuzione degli
appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
Sezione IV - Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici
Art. 149. Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati
dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 63, dir. 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano
appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia
di pubblicità previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Non è necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle
ipotesi di cui all'articolo 57.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi
le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né
le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di
progetto, in conformità all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle
condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.
4. Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario
può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi
impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come
il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi
attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano
l'impresa stessa.
5. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente,
in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
oppure
c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione
o di vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione.
In ogni caso l'elenco è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle
relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto,
da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che
non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 64, dir. 2004/18)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell'articolo 66 ovvero
dell'articolo 122, comma 6.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni
di cui all'allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione
aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
Art. 151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte
negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 65, dir. 2004/18)
1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non
sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di
spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a
quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero
dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette).
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera mm), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70,
in quanto compatibili.
Capo III - Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione
finanziaria per i lavori
(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 113
del 2007)
Art. 152. Disciplina comune applicabile
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei
lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente
capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del
titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo
dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche
ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento.
Art. 153. Promotore
(art. 37-bis, legge n. 109/1994)
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale
di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente
a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3. Le proposte devono contenere
uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità,
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari,
ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione
ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi
di cui all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività
di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute
per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I
soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici,
nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 128, proposte d'intervento
relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di
fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun
obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito
dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per
le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione
di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono
presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1,
ferma restando la loro autonomia decisionale.
3. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma
1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi
di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso
sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste,
e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti
modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve
contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai
quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113
del 2007)
4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata
richiesta di integrazione.
Art. 154. Valutazione della proposta
(art. 37-ter, legge n. 109/1994)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate
sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale,
della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico,
del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione,
dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare,
della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente,
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle
che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici
deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore.
Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore
un più lungo programma di esame e valutazione.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 113
del 2007)
Art. 155. Indizione della gara
(art. 37-quater, legge n. 109/1994)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune
di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari
per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste
dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è applicabile altresì
l'articolo 53, comma 2, lettera c);
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera oo), d.lgs. n. 113 del 2007)
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra
il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di
cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto
la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora
non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153,
comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1,
versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata
dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto
periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando
tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma
3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione
dei lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva
procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti
che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate
nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento
è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
Art. 156. Società di progetto
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere
che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società
di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In
caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota
di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni
si applicano anche alla gara di cui all'articolo 155. La società così costituita
diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario
senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione
della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate
dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso
dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi
di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario
e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente.
Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione,
i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto
nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito.
In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo
di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano
alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione
stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione
sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il
buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società
di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 157. Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto
(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione
degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo
2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni
sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture.
Art. 158. Risoluzione
(art. 37-septies, legge n. 109/1994)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto
concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse,
sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i
costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento
da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 159. Subentro
(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili
al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire
la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società
che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata
dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento
della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro
i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente
comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra
il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità
di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 160. Privilegio sui crediti
(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale
sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice
civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché
gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione,
nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto
dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso
mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli
estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere
effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio
può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del
terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
(articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 113 del 2007)
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o
di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono
avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal
presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi
ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera,
i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione
tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita
dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in
relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In
caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva
all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione
temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con
altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato
al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale
dell'opera secondo le modalità previste.
Capo IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I - Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 161. Oggetto e disciplina comune applicabile
(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione
delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione
secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale,
individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate,
con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,
le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse
nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità
indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori
e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali
allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento
e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento
delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per
la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità
delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera
del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza
di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a
verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico
derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati
ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche
che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni,
acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 113 del 2007)
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie
le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi
per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di
rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma
1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti
delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate
dalle disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per
le proprie attività contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici
dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attività
rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata
in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi
fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze
dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia
di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e insediamenti
produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo,
ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto
non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei
lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente
capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni
come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere
per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere
a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici
utilizzati per il pagamento dei fornitori.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 162. Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti
produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Salve le definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo:
a) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443;
b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture;
c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e insediamenti
produttivi inseriti nel programma;
d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse
nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui all'articolo
161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali
sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma
1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure
attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare
sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete
interregionale o internazionale;
e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici,
anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria
annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione
delle infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato
con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3, comma
7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo
di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore.
Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per
l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati
di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo
all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera
in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione
del relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi
del presente capo;
h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore
a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario,
senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale
o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.
Art. 163. Attività del Ministero delle infrastrutture
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini
della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa
da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti
previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni
il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con
le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce,
nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome
interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province
autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo
e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione
delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali
tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi
da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri
predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo
allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere
di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è
acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome
e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto
al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori
e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti
interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo
delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma
5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,
a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione
delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti
delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici
di competenza del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente
comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti,
formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza
di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri
a loro carico.
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera ss), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero può:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1020, legge n. 296 del 2006)
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti
dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché,
sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati
e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione
e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità
stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione
e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione
di lavori pubblici e privati.
4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome
interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita
convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività
di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità
tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità
di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo
7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina,
nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in
essere, i quali decadono alla stessa data.
(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera ss), d.lgs. n. 113 del
2007)
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione
di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti
i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari,
i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità
delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle
regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle
regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale
o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata
d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città
metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico
dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente
sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro
delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative
assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto
del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor,
acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti
dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari
si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture
regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario
straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere
dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta
del Ministro delle infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni
statali e regionali interessate.
Art. 164. Progettazione
(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico
riportato nell'allegato XXI.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione
e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore
alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle
norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi
di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza
e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul
sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate, secondo
le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi
di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione
del progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna
forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati,
né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo
da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture,
ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della
realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il
predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione,
con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida
per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso,
che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli
oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con
previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori.
Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione, la nomina del
responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività
di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli
90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale
dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe
professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni
di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività
di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo
e relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano
del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella
B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per
il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente
alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota
totale risulti sempre pari a 1. All'importo dei corrispettivi, da porre a base di
gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera tt), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e
localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi
dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di
competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è
elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività
progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già
anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto
preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato
tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura
da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative
dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero
costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie
alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione
di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi
delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione
di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto
ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o
regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non è
richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui
all'articolo 11 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa
da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato
presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione
da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione
e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove
competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché
alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto
è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo
166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero
entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle
amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni
della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero,
acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE,
che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine
prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle
infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro
i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria
proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto
preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal
CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla
localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che
si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia
deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui
i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si
procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto
preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia
autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al
Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione,
valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse
formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni
entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso
della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si
provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro
delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione
parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle
regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi
e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione
o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare
e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera,
la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso.
Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture
propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione
della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in
sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in
caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale
o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento
della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica
variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è
localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi
dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli
enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate
e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza
dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore,
permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato
con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate
dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa
pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella
Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto
aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche,
bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata
dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative,
ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto
la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione
delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo
all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione
di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione
dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro
delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma
interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa
nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia
nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura
di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96,
salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 166. Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del
progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni
dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità
ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione
delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale,
territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal
soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai
privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse
forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale
dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio
del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare
osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente
determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli
articoli 11 e 16 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario
o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti.
Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo
o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare.
Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza
di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da
parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni
di cui al presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa
non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei
novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero
valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di
cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori
di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare
approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti
produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste
nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma,
si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono
all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà
di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale
di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
Art. 167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi
previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del
soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo
di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure
di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni
competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo,
le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile
per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato
dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli
stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria
e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su
proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone
la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore.
Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni
da parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo
165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della
valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo
166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici
e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto
ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4;
resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza
regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166
e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili
con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma
1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi
è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai
sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai
singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province
partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione
dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare;
in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini,
con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni
e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio
si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti
per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione
del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto
del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di
cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero
mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il
CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che
nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta
di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione
del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla
quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA
o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA
ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente
della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali
in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte
di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti
anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione
del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere
la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva
verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo
il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà
di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione
dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere
in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione
del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee;
i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma
cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul
progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto
definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti
i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo
166.
Art. 168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 è convocata e presieduta dal
Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica
di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di
missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica».
2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno
quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati
competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle
leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura
tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli
stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni
necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra
le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate;
la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in
quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito
della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche
con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività
istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso,
ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali
proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione
qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio
di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono
essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero
con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della
conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della
approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato,
a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e
delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi
e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo
dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data
di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o
avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile
del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di
partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato
e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I
soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori
delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti
generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività
istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di
ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza
competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque
prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento
conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle
funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti
invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura
di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica
la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto
di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria
il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con
la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa
individuati nel progetto preliminare laddove già approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al
procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente
rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria
eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la
proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di
approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero
il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione
totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di
approvazione.
Art. 169. Varianti
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo
sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione
del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di
cui all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti,
nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma
1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede
di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono
approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto
al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti
sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle
regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma
5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione
del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la
revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato
delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione
del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono
corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo
12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
e successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione
interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma
2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali.
I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE,
nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima
informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore
ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166, previo
esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione
di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province
autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano
di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui
progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo,
i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle
varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto
aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo
le modalità dell'articolo 166 e seguenti.
Art. 170. Interferenze
(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni
del presente articolo.
2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti
gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo
di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze
non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare
con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti
le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle
attività progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate
dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine
di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti
e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare
il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali
convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore
si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata
segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire
i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare
svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare
le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni,
del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
Art. 171. Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi
modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare
alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo 170, come
precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere
compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione
delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma a corredo
del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di
cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze
possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure
proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione
dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo
del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede
l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria
competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture,
la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del
progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore
e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui
provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle
interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali
ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del
programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria
competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per
oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo,
ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto
aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente
gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo
il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati.
In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche
in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a
condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti
in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso
soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto
alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra
soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze
tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture
in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione,
le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate
secondo le modalità di cui all'articolo 166 e seguenti.
Art. 172. La società pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda,
ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività
coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo
di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione
di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata
dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società
pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione
dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle
aree interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento
indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La
società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei
propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo
favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio,
industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La società pubblica di progetto è istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente
gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed è organismo di diritto
pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente
capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono
partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche
attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di
progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie
proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire
per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi
o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione
o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della
tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale
le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste
dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono
contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi
a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
Art. 173. Modalità di realizzazione
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture
è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 174. Concessioni relative a infrastrutture
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.
Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione
sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario
e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso
soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni
del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario
con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente
dalle:
- norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;
- norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento;
- verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari
di lavori.
I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti
di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori
sono individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali
imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato in
funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le
imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un
contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano
i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata
al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi
riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote
predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario
dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni
dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo
147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto
dal Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione
al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132.
Art. 175. Promotore
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista
delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164,
per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione
di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella lista è precisato,
per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono
alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonché l'ufficio del soggetto aggiudicatore,
competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere
le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito
di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalità
di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque
non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte.
Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza
del termine di cui al precedente periodo.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2, presentare al Ministero
delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla
realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo
164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina,
in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire,
nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento
e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti le proposte, presentate a seguito dell'avviso
indicativo di cui al comma 1, di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154,
promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore
integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro
necessario alle predette procedure.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare,
nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta,
la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una
nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta
dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo 155 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione
del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 176. Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore,
in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e
qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera,
nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto
definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un
corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative
occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma
8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere
accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione
dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle
espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo
e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del
CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di
sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla
verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo
monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida
indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere,
istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni
caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche
di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi
di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario
ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione
appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del
CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi
obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione
dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente
a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione
di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema
di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio,
nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio
finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della
corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono
regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente
capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione
della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle
norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli
articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni
seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad
emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato
dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le
eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre
al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il
soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto
aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere,
ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui
al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società
di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono
rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto
previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla
parte III.
7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti
della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento
a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a
loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori
di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede
di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento
a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti
di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalità previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli
obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di
applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto
da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche
consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo
156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società
così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione,
salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale
restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società
di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo
i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di
gara.
11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della
società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei
limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto
e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi
alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui
all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata
dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi
di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale
quota non può superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal
fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della
predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere
obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai
limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce
il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente
generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale
o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto
aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie
o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della
garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.
Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e integrazioni.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 113 del 2007)
13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari
a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
ai sensi dell'articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento
senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate
dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli
crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa
o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo
riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante
dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con
crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso
credito nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui
al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di
cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del
credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione
espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente
generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon
adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano
le previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione
di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per il garante,
in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare
nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale,
scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo
ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare
le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione,
ove autorizzati;
b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente
generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in
particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle
finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5,(probabile
errore di coordinamento: il riferimento dovrebbe essere «180, comma 2»)
il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento,
secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta
formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal
soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che
correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la
stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione.
Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente
proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere
motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare
sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione
delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni
del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento
mediante concessione
Art. 177. Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale
avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare;
per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare
ovvero quello definitivo; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera
c).
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione
all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e
massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui
le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori
individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base
di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto,
predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da
invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti
qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente
ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso
ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una
pluralità di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza,
nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma
2;
f) (lettera abrogata dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006)
g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento
che il candidato è in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere
da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208
a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della
parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto
nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.
Art. 178. Collaudo
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti
dall'articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore
può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto
e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico
dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto
al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto,
sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
Art. 179. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento
energetico
(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel
programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione
per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione
di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere
e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti
produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità
di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo,
ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo
o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni
e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione
di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico,
incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui
ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale,
trasmette al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il termine
di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di
competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate
nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni
necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonché ai gestori di opere
interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta
a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento
delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è
reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato
cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure
di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario
o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento
del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli
atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza
di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate
proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del
progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali
delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede
di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza
di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o
integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario
o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo.
Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA,
si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183.
5. L'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa
dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione,
parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio
delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte
le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione
e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico
sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive.
7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano
le disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.
Art. 180. Disciplina regolamentare
(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento
che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al collaudo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro delle infrastrutture, sono individuate le procedure per il monitoraggio
delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei
fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 181. Norme di coordinamento
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973,
n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni
e integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente
capo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito
nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n.
1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della
legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico
in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.
Sezione II - Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182. Campo di applicazione
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli
insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti
relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante
per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso,
secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere
rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
3
. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi
destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito
a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati,
nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento
e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione
di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è
emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi
previsti dall'articolo 165.
5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata
dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.
Art. 183. Procedure
(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma
1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato,
per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali e il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i predetti fattori.
Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione
le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale.
Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia
e le norme dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso esso deve
almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla
sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per
evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari
per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente
con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto
ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione
delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una
relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale
e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non
tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate.
Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi
di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione
degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle
opere di cui all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini
delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse
dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti
su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per
i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione
della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente,
provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera,
comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture nonché,
per le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della
commissione prevista dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente
all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività
culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata
al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva.
Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo
185, comma 4.
Art. 184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti
di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero,
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché
sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre
le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il Ministro delle infrastrutture, è istituita una commissione speciale di
valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente,
scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente
qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti
della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture
e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa,
un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro
quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone
aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto
di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione
e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro
il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni
dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti
aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza
oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 185. Compiti della commissione speciale VIA
(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro
sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente,
esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto
ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata,
il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura;
nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni
entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta
giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il
proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti
e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione
riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove
ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto
preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto
globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione
fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento
dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche
ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati
interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la
sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento
dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale,
il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza
in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aaa), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto
che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione
riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina
al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione
dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile,
nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso
allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli
articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa
l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche
tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti
dalle attività di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti
del relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta
dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione
e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi,
fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità
ambientale.
Sezione III - Qualificazione dei contraenti generali
Art. 186. Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione
può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative,
da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo
34.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bbb), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo
lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non
possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica
di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata
ai sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente
generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione,
è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Art. 187. Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.
Art. 188. Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine
generale previsti dal regolamento.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori
in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non
oltre cinque anni.
Art. 189. Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata
capacità economica e finanziaria; b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio
netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del
passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media
consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera
b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto
consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali
irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale
società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente
ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari
in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti
quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento
del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal
1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento
e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per
le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli
incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai
minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra
d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la
domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento
milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II
e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità
fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere
ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute
nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con
qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo
non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque
per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente
e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione,
ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento
lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto
del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse
da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione
dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni
dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in
conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di
un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione
del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la
totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso
società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione
di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori
indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano
stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano
l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati
a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione
dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità
al modello di cui all'allegato XXII.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato: a) dalla presenza in
organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per
la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la
Classifica III; b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica
di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle
norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza
acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non
inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro
per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero
non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e
nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo
incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità
di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie
per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del
dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto
di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la
riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso
dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per
importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica
I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la
Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di
opere generali.
Art. 190. Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione
posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente
generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di
non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro consorziati
per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la
realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.
2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri
requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188, devono essere posseduti
da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualità aziendale,
qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati
che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in
lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita
del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel
terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento
convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
9 del 2005;
d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, può essere dimostrato
tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito
può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato
da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di
due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più
di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un
fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a quindici
milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica
III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il
requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso
tra il quindici e il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il
suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'importo è ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore
al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore
al quaranta per cento;
f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale
si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente capo.
Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve comunque adeguare il
proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello
di cui alla lettera e).
4. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale
di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema
di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio
in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio
per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 191;
d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile
con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più
di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi
del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto,
rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la
società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate
le garanzie sostitutive di cui al presente codice.
Art. 191. Norme di partecipazione alla gara
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo
188; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti
generali è sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni
bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento,
proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate
in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera
da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati
al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti
e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto
del Ministro delle infrastrutture.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto
dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate
ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo
189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi
del regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori
indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche
che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali
qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del
trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta,
si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi
propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3,
comma 29, possono istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell'articolo
232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali
qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni
specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi
conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo
149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da
aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle
spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per
un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base
di gara, nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola
sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione
per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo
ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara
in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse,
per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili,
per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le imprese associate
o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 192. Gestione del sistema di qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata
dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo
mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione
è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta
la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione,
l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per
la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare
per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai
fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo
5. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e
rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita una commissione per
l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese
della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente,
in conformità alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il
Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora
dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture, ai relativi oneri
si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo
Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita una commissione consultiva
alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali
e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di
preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La commissione ha accesso
alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione è
a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei
componenti.
Art. 193. Obbligo di comunicazione
(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale
e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate,
a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito
presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio
insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati
a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
Sezione IV - Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 194. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005, convertito con l. n. 80/2005)
1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma
1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo
4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le
risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma
per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati
secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli
60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che,
in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla
programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare
la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree
metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata,
valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto
1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono
essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti
previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici
e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle
disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle
concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma
delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili
per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono
alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di
lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e
autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere
dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno,
le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un commissario
straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione
interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti in possesso
di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico
della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma
o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i
poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie
subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque
si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti
per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge
n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi
necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di riclassificazione
in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati
ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia
o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito
dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede
senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti
di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente
articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato
per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga
alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri
per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per
le opere di cui al comma 5.
Titolo IV - CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I - Contratti nel settore della difesa
Art. 195. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo
196, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei
lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti
di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria)
della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
Art. 196. Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
(artt. 7 e 10, dir. 2004/18; artt. 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11;
17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter, decreto-legge
n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; d.P.R. n. 170/2005)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, in
armonia con il presente codice, per la disciplina delle attività del Ministero della
difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze
della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica
il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da
eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali
o bilaterali.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia
di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti
di competenza, nonché un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati,
menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2)
e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza
comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
è pari o superiore alle soglie seguenti:
- 133.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della
difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
- 206.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della
difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili
di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente
specializzato in materie giuridico- amministrative.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti
con le modalità di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono
trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli
16, 17, 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture
in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano
le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo
di cui all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi
a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con
i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici
stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un
terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea
garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.
Capo II - Contratti relativi ai beni culturali
Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali
(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove
compatibili, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei
lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti
di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria)
della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società
di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali,
nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
5.
Art. 198. Ambito di applicazione
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori
pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici
e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni
di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare
l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione
delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si
applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
Art. 199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli
archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione
e il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature
e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi
da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto
dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione appaltante, previo provvedimento
motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente,
dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione
e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere
in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante è obbligata a specificare,
nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere
con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli
articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.
Art. 200. Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici,
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente
a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate
ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile
del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo
quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente capo.
2. Fermo il rispetto dell'articolo 29, è consentito affidare separatamente, previo
provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche
distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorché
inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti
in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione,
ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta,
deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai
commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57,
la stazione appaltante è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione
che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia
di qualificazione dal presente capo.
Art. 201. Qualificazione
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli
generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198,
il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione,
del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori
indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità
dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti
lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità
utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare
l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori
di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui
all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, è sempre necessaria la
qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale
che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
Art. 202. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità,
per i lavori indicati all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione
preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare;
la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni
mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti
o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in
ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi
a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui
all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale,
le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici
delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione
all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione
del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore
operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate
con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative
richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi
da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta,
alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento,
l'entità dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto
anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota
parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori
previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione
e progettazione di lavori, forniture e servizi.
Art. 203. Progettazione
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, è disposto,
di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale
e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto
esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche
dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore
ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito.
Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il
contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare
o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione
successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto
da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione
richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto
esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(artt. 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre
che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso
per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza,
previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio
che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma
7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli
operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio.
1-bis. L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui
al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti
nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto,
a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente
sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara
del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura
e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della
normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo
alla stipulazione del contratto iniziale.
(comma introsotto dall'art. 2, comma 1, lettera ccc), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati
a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle
ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia è consentito,
oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza
nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela
del bene e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
5. La procedura ristretta semplificata è ammessa per i lavori di importo inferiore
a 1.500.000 euro.
Art. 205. Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore
dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre
i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento,
può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto
entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel
quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale,
le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità
dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione
progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento
può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
Parte III - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I - Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
Art. 206. Norme applicabili
(artt. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, dir. 2004/17)
1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme
della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV, e V. Della parte II, titolo
I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite
alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35;
36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte
in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che
sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che
la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini
previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione
delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma
4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi
di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque
giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76:
gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche
nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti
minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione;
77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo
83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine
di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi
di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui
si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226,
comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri;
84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere
ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con
cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli
enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle
offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o
nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun altra norma della parte
II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti
ai settori speciali.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ddd), d.lgs. n. 113 del
2007)
2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara può essere indetta, oltre che
con bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, il riferimento al «bando di gara» contenuto negli
articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti
soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono
applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati
in base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara,
ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito
a presentare un'offerta.
Art. 207. Enti aggiudicatori
(artt. 2 e 8 dir. n. 2004/17; artt. 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una
delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano
tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a
213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità
competente.
(lettera così modificata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento
o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto
di riservare a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui agli articoli
da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare
tale attività.
Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità
(art. 3, dir. 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte
si applicano alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di
un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione
di gas o di energia termica;
oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio
al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice
non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile
risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai commi 1 o 3 del presente
articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale
produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando
la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti
attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura
di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione
di elettricità;
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.
4. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico
da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il
suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai commi 1 o
3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente
e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la
media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 209. Acqua
(art. 4, dir. 2004/17; artt. 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle
seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura
di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione
di acqua potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti
od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che, alternativamente:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il
volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più
del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di
irrigazione o di drenaggio;
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico
da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché
il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli
da 208 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente
e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando
la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 210. Servizi di trasporto
(art. 5.1, dir. 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente
parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione
di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario,
tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene
fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche,
come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto
disponibile o alla frequenza del servizio.
Art. 211. Servizi postali
(art. 6, dir. n. 2004/17)
1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano
alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui
al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui
viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza,
libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza
valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto
e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
- «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto legislativo
22 luglio 1999 n. 261;
- «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi
successivi all'invio e i «mailroom management services»;
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali
trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione
degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione
di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A
del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in
particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna
fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali).
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione
che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma
2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per
quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili
solidi
(art. 7, dir. 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento
di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas,
carbone o di altri combustibili solidi.
Art. 213. Porti e aeroporti
(art. 7, dir. 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento
di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi
o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 214. Appalti che riguardano più settori
(art. 9, dir. 2004/17)
1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative
all'attività principale cui è destinato.
2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più
appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito
di applicazione della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione
della parte II.
3. Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla parte III
e l'altra dalla parte II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività
l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni
della parte II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta
all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente
alle attività disciplinate dalla parte III.
4. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla parte III
e un'altra attività non è disciplinata né dalla parte III né dalla parte II, e se
è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto è principalmente
destinato, esso è aggiudicato ai sensi della parte III.
Capo II - Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo
Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei
settori speciali
(art. 16, dir. 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi
in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo
la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 412.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.150.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, dir. 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente
parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti
aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213,
quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.
1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano
una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad
una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni
alle quali sono assoggettati i predetti enti.
(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività di cui
ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attività in un Paese terzo
(art. 20, dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano
per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208
a 213 o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non
comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno
della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi
attività che considerano esclusa in virtù del comma 1.
Art. 218. Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o
ad un'impresa collegata
(art. 23, dir. 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli
25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti
non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo
3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente
aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di
un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne.
2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica
agli appalti stipulati:
a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata,
o
b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità giuridica,
composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi
degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di
tali enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si applica:
a) agli appalti di servizi purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di
tali servizi alle imprese cui è collegata;
b) agli appalti di forniture purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga
dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;
c) agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di
tali lavori alle imprese cui è collegata.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa
collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa
dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato
di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore
forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali
sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura
di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.
4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi personalità giuridica,
composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui
agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori,
oppure
b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune
aventi personalità giuridica, di cui l'ente faccia parte, purché l'associazione
o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di
cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda
che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso
periodo.
5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti
informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese
comuni interessati;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni
tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti
sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
Art. 219. Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta
alla concorrenza
(art. 30, dir. n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli
articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro
in cui è esercitata l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza
su mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla
concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia
di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza
di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di
più fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile quando
sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato
VII del presente codice.
4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo
comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto
e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma
1 sia applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie
di concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione
e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento,
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni
di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle
Autorità indipendenti competenti nella attività di cui trattasi.
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi
non sono più soggetti al presente codice se la Commissione:
- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità
del comma 6 ed entro il termine previsto,
oppure;
- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e
qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui
trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere
la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice
se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione
adottata in conformità del comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità
del comma 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente
lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto
dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento
o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni
di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione
nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17,
la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una
determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di
ogni decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso
del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del codice
in virtù delle deroghe di cui al presente articolo.
Capo III - Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti,
selezione delle offerte
Sezione I - Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice
la gara
(art. 40, dir. 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante
procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo
avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 221.
Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, dir. 2004/17; Art. 13, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione
di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a
una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie
dell'appalto;
b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di
studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca
e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione
di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela
di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure
aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non
possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema
urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente,
o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità
o difficoltà tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato
e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste,
all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al
prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il
profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti
agli enti aggiudicatori,
oppure,
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione
di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del
primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato
con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere
a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo
appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori
tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo
sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione
particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo
è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un
fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o
da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione
coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato
secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal
caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a
partecipare ai negoziati.
Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, dir. 2004/17; art. 16, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto
e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta
da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera i), gli appalti
basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità
alla presente parte.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo,
per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Sezione II - Avvisi e inviti
Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
(art. 41, art. 44, par. 1, dir. 2004/17; Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono
noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato
dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro,
per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora
il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli degli articoli 215 e 29,
risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura
CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si
indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente
stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro,
per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto
conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro
che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia
pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto del disposto
dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione
o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio
dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato
sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione
che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi
quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione
in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo
di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti
aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle
offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione
in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7. L'avviso periodico indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza
previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare
o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione
già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che
si tratta di avvisi supplementari.
10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione
a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato
XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere
le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore
a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata
inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema
di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma
7, con le modalità ivi previste.
Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara
(art. 42, dir. 2004/17; art. 14, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori
possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema
avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione
di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara
semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo
si conforma alle seguenti modalità:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno
oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata
senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data
di invio dell'invito di cui all'articolo 226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta
altresì i termini previsti dall'articolo 227.
Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(art. 43, dir. 2004/17; art. 28, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo
quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato
XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo
quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto
del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità
all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di
inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun
appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati
su un sistema dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale.
In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine
di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione
sono pubblicate in conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta
il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici
o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo
senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare
le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei
servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non
può essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI,
sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.
In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente
comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con cui
si indice una gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono
affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli
enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione
sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi
statistici.
Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare
(art. 47, dir. 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo,
gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati
a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene,
alternativamente:
a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;
b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla
lettera a) sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente
all'articolo 227, comma 6.
2. Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso
un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione,
l'invito precisa l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri
e detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta,
nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per
ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione
in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari,
purché richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai
servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione
delle offerte.
4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché
l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere
tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere
trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo
all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza
l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel
bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
o nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli
enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse
in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima
di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari
e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili,
natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi
bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture
o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati
a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;
e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie
per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni
richieste agli operatori economici;
g) importo e modalità di versamento delle somme eventualmente dovute per ottenere
la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione
o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso,
l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso
indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare
a una trattativa.
Sezione III - Termini di presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte
(art. 45, dir. 2004/17, art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto
e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti
dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di
cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo
competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un
bando pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito
degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, è di almeno trentasette
giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque
essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando è pubblicato con mezzi diversi
da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso o bando viene
pubblicato con tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra
l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano
di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte,
l'ente aggiudicatore fissa un termine che è di almeno ventiquattro giorni e comunque
non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di
cui all'articolo 223, comma 1, in conformità all'allegato X, il termine minimo per
la ricezione delle offerte nella procedura aperta è di almeno trentasei giorni e
comunque non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso.
Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo
contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le
informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreché dette informazioni
siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia
stato inviato alla pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici
mesi prima della data di trasmissione del bando di gara di cui all'articolo 224,
comma 1, lettera c).
5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini
per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate,
e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti
di sette giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera
b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione
delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore
offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi
dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato
d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato
il profilo di committente presso il quale la documentazione è accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste
ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara.
Se, tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica,
l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun
caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta
inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.
8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun
caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in
risposta a un bando pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o
in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma
5, inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito.
Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato
consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni
previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la
ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare
un'offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni
complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i
termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco
di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte,
sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente
a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione
delle offerte.
10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente
articolo.
Sezione IV - Informazioni
Art. 228. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
(art. 49, parr. 3, 4, 5, dir. 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione
informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo
termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi dalla sua
presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla
presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la
sua domanda sarà accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione
e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla
data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di
cui all'articolo 232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema di un
operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
(art. 50, dir. 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con
strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee
a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione
degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da 207
a 219, nonché dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni
di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118,
220, 221, da 223 a 234.
2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore
possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonché a chiunque
ne abbia diritto.
Sezione V - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230. Disposizioni generali
(art. 51 dir. 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti
di carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove
non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232,
applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo
232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità
tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli
articoli 43 e 44, nonché gli articoli 49 e 50.
5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente
articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico professionale
ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali,
anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi
2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui alla
presente parte.
Art. 231. Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione
e qualificazione
(art. 52, dir. 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel
decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli
enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori
economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.
Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art. 51.2 e 53 dir. 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione
degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione
dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal
regolamento di cui all'articolo 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono
affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione
e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica
l'articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui
all'articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica
e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione
deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50.
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili,
a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri
e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da
un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso
in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti
aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;
c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative,
tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione
stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che
riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una
lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione,
gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata,
sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla
procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.
Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione
(artt. 51.1 e 54, dir. 2004/17)
1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili
dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.
2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta,
ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno
resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto
ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti
che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla
necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati
a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero
dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata
concorrenza.
5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria
o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di
compatibilità.
6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.
7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli
appalti, gli enti aggiudicatori:
a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente
articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono,
se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri selettivi
del presente articolo.
Sezione VI - Criteri di selezione delle offerte
Art. 234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art. 58, dir. n. 2004/17)
1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non
ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca
un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di
tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi
della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture
può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce
un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che
compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli
impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai
criteri di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma
2; il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo,
se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del comma 3, se l'ente aggiudicatore,
accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse
da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà
tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari
dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione
del Consiglio è stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture, sono
indicati i Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso,
il comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.
Capo IV - Concorsi di progettazione
Art. 235. Ambito di applicazione ed esclusioni
(artt. 60, 61 e 62, dir. 2004/17)
1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto
di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato,
i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 412.000 euro.
2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese
disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.
3. Ai fini del comma 1, la soglia è il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto
di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo
totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti
sia pari o superiore a 412.000 euro.
5. Ai fini del comma 3, la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe
essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera
l), qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di
concorso.
6. Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti
di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività
in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita
da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile,
conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
Art. 236. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
(art. 63, dir. 2004/17)
1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono
nota tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato
XVII.
2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati
con un avviso redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari
adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione è trasmessa alla Commissione
entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla stessa fissati.
3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli
enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni,
riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici
e ai prezzi proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo
66.
Art. 237. Norma di rinvio
(artt. 64, 65, 66, dir. 2004/17)
1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III della
presente parte nonché quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.
Titolo II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni
della presente parte III per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività
previste dagli articoli da 208 a 213.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate
è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui
siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225,
è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli
avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'articolo
122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma
5.
6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi
previsti dall'articolo 125.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per
gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai
principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
Parte IV - CONTENZIOSO
Art. 239. Transazione
1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario
ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo
di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la
somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto
o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare
una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 240. Accordo bonario
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 31-bis, legge n. 109/1994;
art. 149, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici
ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro
avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo
di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento
delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria
relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni
di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione,
affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione
è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito,
entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma
3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve,
a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione
del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi
dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo
241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento,
uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai
componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo
incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa
il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza
dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla
nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente
del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico
dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro
della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori
nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata
al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo
delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti
nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni,
la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone
entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che
ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme
previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti
o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del
componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile
del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del
procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato
all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma
12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro,
la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa
e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima.
La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento
da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla
commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro
in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo
bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si
applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a
causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della
commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno
erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.
(comma introdotto dallarticolo 3, comma 23, della legge n. 244 del 2007)
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario,
di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile
del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura
di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti
in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato
effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori,
il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento
istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche
ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché
ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito
di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili,
l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo
originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore
dell'esecuzione del contratto.
Art. 241. Arbitrato
(articolo non applicabile alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici
e alle società interamente possedute o partecipate maggioritariamente da tali soggetti,
ai sensi dellart. 3, commi 19, 20 e 21, della legge n. 244 del 2007, a partire
dal 1° luglio 2008 in forza dell'art. 15 della legge n. 31 del 2008)
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; artt.
150 151, d.P.R. n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; d.m. n. 398/2000;
art. 12, d.lgs. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge
n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato
dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto
del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del
codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano
compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato
i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro
che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie
stesse.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera eee), d.lgs. n. 113 del 2007)
7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi
a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi
di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento
in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale
per i contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni
dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti
originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta
ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di
procedura civile.
11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma
pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente
versato all'Autorità.
12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.
L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato
ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese
arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce
titolo esecutivo.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera eee), d.lgs. n. 113 del 2007)
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese
di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri
e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della
parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi
e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri
(artt. 150 e 151, d.P.R. n. 554/1999)
1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo
degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede
agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale
nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra
soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto;
al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale
ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti
delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono
soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura
di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso
in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per
l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie,
chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici;
con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio,
designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati
dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti
alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere
di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati
all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti
generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare
competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della
nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti
in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché
dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del
presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale
dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e
nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale,
e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio;
durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso
l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche
la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco
i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative,
nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi,
forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica
ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore
a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a
carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee
ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato
dalla camera arbitrale
(art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150,
d.P.R. n. 554/1999; d.m. n. 398/2000; art. 1, co. 71, legge n. 266/2005)
1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera
arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'articolo 241, si applicano le seguenti
regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno
trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi
in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione
della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa
deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti
dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo
242, comma 9.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera fff), d.lgs. n. 113 del 2007)
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su
proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle
parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo
arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell'elenco
di cui all'articolo 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle
parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di
consulenza tecnica, ove disposta.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono
direttamente versati all'Autorità.
Art. 244. Giurisdizione
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994;
art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19, legge n. 537/1993)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento
di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta
del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero
al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale
o regionale.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola
di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115, nonché
quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi
dell'articolo 133, commi 3 e 4.
Art. 245. Strumenti di tutela
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; artt. 1 e 2, dir. 1989/665; art.
23-bis, l. n. 1034/1971; art. 14, d.lgs. n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge
n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi
di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice,
nonché i provvedimenti dell'Autorità, sono impugnabili, alternativamente, mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo si applica il
rito di cui all'articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Si applicano i rimedi cautelari di cui all'articolo 21 e all'articolo 23-bis,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 3, comma 4, della legge
21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e
37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa
notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'articolo
21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso
può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono
indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito
e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.
4. L'istanza, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo
regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato,
provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità.
Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
5. Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere
riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21, commi
8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L'efficacia del provvedimento di accoglimento può essere subordinata alla prestazione
di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso è notificato dal
richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto
con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano
efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo
21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento
non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile
senza formalità dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato,
nonché dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito.
7. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle
spese si applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di
appello, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dagli articoli 21
e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture
e insediamenti produttivi
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; artt. 1 e 2, dir. 1989/665; art.
23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, d.lgs. n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater,
decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)
1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino
le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione
e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non
espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro
quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere
lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera,
e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello
del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione
del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene
solo per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie relative alle
procedure di cui all'articolo 140.
Parte V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247. Normativa antimafia
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza
di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253,
comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità
e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 248. Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto
pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati
(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998)
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie,
ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere
dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto
interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli
28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella
ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto
interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e
integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato
VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie
o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche
degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data
attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro
per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede
a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono
gli allegati alle predette direttive.
Art. 249. Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
(artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2, dir. 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2.,
dir. 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie
informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del
presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati
dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno,
un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente,
i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria
di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno
precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno,
un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti
di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati
dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
informa la Commissione di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto,
incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di
appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L'informativa
si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel
semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà,
di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano
di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di
cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali
di diritto del lavoro elencate nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie
notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente,
agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.
Art. 250. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria
(art. 76, dir. 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, d.lgs. n. 358/1992;
art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari
è redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici non
elencate nell'allegato IV, nonché dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno
di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno
precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18
e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe
all'Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in
base:
a) alle procedure di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti
e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura
CPV;
c) alla nazionalità dell'operatore economico cui il contratto è stato affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al
comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli
articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno
Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, e per le
altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio
sia i dati forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformità al comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato IV precisano qualsiasi altra
informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura
di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
Art. 251. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori speciali
(art. 67, dir. 2004/17; art. 29, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali
è redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori
entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli
enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo
68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti
aggiudicatori e categorie di attività cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli
enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213), dei
contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 215,
nonché dei contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli
enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 68, paragrafo
2, direttiva 2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI
C, VI E, VI I, VI L, contengono altresì le informazioni necessarie alla verifica
della corretta applicazione dell'Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture
di importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto
i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di telecomunicazione della
categoria 5 dell'allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente
dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell'allegato
II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori
all'Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere
riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa
alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari complessivamente
a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e
20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005,
a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro
a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice,
sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative,
anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati
pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è emanato di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture,
e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri
siti informatici.
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste
dall'articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche
amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente
costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie
fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro
delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre
2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte
con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della
giustizia.
8. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice,
in modalità informatica rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 253. Norme transitorie
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni
di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi
o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della
sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
(comma così sostituito dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006, poi dall'articolo
1 del d.lgs. n. 6 del 2007, poi dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n.
113 del 2007)
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari
e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi
siano pubblicati successivamente al 1º agosto 2007:
(comma introdotto dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006, poi
modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 6 del 2007)
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle
sole centrali di committenza;
b) (lettera soppressa dall'articolo 1 del d.lgs. n. 6 del 2007)
c) (lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari,
le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente al 1º agosto 2007. Le disposizioni dellarticolo 57 si applicano
alle procedure per le quali linvito a presentare lofferta sia inviato
successivamente al 1º agosto 2007.
(comma introdotto dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006, poi
modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 6 del 2007 e dall'articolo 1, comma 1,
lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi
o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 5.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
5, continuano ad applicarsi il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente
codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti
di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione
del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il
presente codice.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ggg), d.lgs. n. 113 del
2007)
4. In relazione all'articolo 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale
di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4,si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata
in vigore del presente codice è prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano
ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua
ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003,
recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero
a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento
di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo
32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere
di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla
data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune
l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento,
i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i
requisiti indicati nel d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e nel d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34.
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione
alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato
decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di
stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi
e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con le vigenti modalità.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti
non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale
mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica
e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ggg), d.lgs. n. 113 del
2007)
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento
continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre
2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti
di compatibilità con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento
si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti
di compatibilità con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli
affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e
dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto
a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione
coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice
alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice,
da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico
e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si
applica l'articolo 18, del citato d.P.R. n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica
alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta,
alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione
del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto
ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del
citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi
e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento,
la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti
o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo 112. Gli incarichi
di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati
a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data
di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita
l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio
delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore
del predetto decreto.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino
alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nei
limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal d.P.R. 20 agosto 2001,
n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano
altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole
amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato d.P.R. n.
384 del 2001.
23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi
previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, senza
i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso
alla data di entrata in vigore del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono
annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo
133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004.
A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche
i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle
opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero
rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno
2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del
40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore
del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31
gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione,
secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente
comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per
la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del
citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura
negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione
formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore,
unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con d.P.R.
n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore
al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti
ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'articolo 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche)
si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla
data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto
definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione
dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione
dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10
settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata
la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente
generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di
farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture
sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o
di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali,
i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura
optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo
III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del
compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere
utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza
di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i
commi 6 e 7 dell'articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti
aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente
generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta
milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione
con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere
un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa.
L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture.
Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente
capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati
con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero
con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
(lettera così modificata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori,
ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati
in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali,
atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso
alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione
della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia
degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente
codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti
direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata
in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso
e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n.
189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle
norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per
cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi
13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005;
le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai
lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189
del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle
disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati,
convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni
di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di
esecuzione, contabilità e collaudo;
n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua
ad applicarsi l'articolo 17 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'articolo
188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000;
o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'articolo 18, del citato d.P.R. n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi,
relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti,
e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione
dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data
di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni
regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni
di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001,
n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale
a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione
appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale
3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001,
n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale
ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione,
nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento,
individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente
i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di
cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura
di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui
al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione
del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della
legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile
del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata
legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo
241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite
e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato
di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo
252, comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242,
243:
a) dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo
ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure
secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione
di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata
in vigore del citato d.P.R. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti
o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato d.P.R.
n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla
data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni
relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del
citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali
nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo
le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente
codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati
obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo
1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge
8 aprile 2003, n. 62.
35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato
XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del d.P.R.
n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
Art. 254. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 255. Aggiornamenti
(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione
delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 256. Disposizioni abrogate
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:
- gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F;
- l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento
approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
- la legge 8 agosto 1977, n. 584;
- l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
- gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 9 marzo 1990,
n. 55;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
- l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
- l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
- l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre
1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
- l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
- il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995,
n. 216;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
- l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415;
- il d.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22;
- il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma
4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122,
142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554;
(capoverso così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera hhh), d.lgs. n. 113 del
2007)
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- la legge 7 novembre 2000, n. 327;
- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6,
e tranne la tariffa allegata;
- gli articoli 2 e 7 del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
- l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
- l'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
- gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
- l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella
legge 26 luglio 2005, n. 152;
- l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole
«i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più
vantaggiosa e»;
- il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni
al decreto legislativo n. 190 del 2002;
- il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina
delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione
a favore del promotore»;
- l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.
4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza
dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni
contenute nei seguenti atti:
- gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348, 351, 352, 353, 354, 355 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
(gli articoli da 351 a 355 continuano ad applicarsi fino al 1° luglio 2008 ai sensi
dell'articolo 19 della legge n. 31 del 2008)
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n.
117;
- il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema
di qualificazione del contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
«affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove
sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano
le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Art. 257. Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità
e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere
dal 1º agosto 2007.
(comma introdotto dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006, poi
modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per
l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua
ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
ALLEGATI:
Allegati I - XIII
Allegati XIV - XXII