DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n.257
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai
rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2004;
Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo
2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della
direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva
99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26
gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della
Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della
Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14
luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico,
per gli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito dal
seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e
i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2004» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE
e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro», modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 aprile 2006,
n. 195, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario.
- La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97.
- La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n. L 263.
- La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183.
- La direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E
30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989,
n. L 393.
- La direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni
minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature
di protezione individuale durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre
1989, n. L 393.
- La direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi
che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
- La direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni
minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su
attrezzature munite di videoterminali e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990,
n. L 156.
- La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990, n. L 196.
- La direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante
il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 374.
- La direttiva 93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1993 che modifica la direttiva
90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 dicembre 1993, n. L 268.
- La direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 335.
- La direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima
volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L 179.
- La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute
e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante
il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L 131.
- La direttiva 99/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda
volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti
mutageni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138.
- La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi
di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive, e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE, 99/92/CE e 2003/18/CE
si veda in nota alle premesse.
- La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi
di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio
2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42.
- La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata
nella G.U.U.E 15 aprile 2003, n. L 97.
Art. 2.
Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante
il lavoro
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito il seguente:
«Titolo VI-bisPROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE
AD AMIANTOCapo IDisposizioni generaliArt. 59-bis.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del
presente titolo si applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare,
per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter.
Definizioni1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.Capo IIObblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater.
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di
lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura
necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto
d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una
costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 59-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi
dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto,
al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive
e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione che
risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore
limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro,
non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma
2, nelle seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene
effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di
amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano
in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione
della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino
modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensita',
di cui al comma 2.
Art. 59-sexies.
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro
presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei
seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita' e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano
accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi
1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro puo'
comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto
o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei lavoratori
alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo
di lavoro deve essere ridotto al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore
limite fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu'
basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre
polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere
di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter
essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto
devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto
possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura
indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati
ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies.
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte
le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate
affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del
loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere
senza rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati
dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi
possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate
per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non
vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello
destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce,
in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e
controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o
sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
Art. 59-nonies.
Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies
e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di
lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto
nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento
di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore
alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee
qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati
sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione
rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o
calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia
a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione
mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono
in considerazione unicamente le fibre che
abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a
tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro
cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione
di amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro
individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure appropriate
per ovviare alla situazione. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo
se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro
procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre
di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi e per
rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione
individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo' essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con
i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in
funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Art. 59-undecies.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di
misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria,
e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo
59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori
addetti, ed in particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie
e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento
del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori
dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure
da adottare prima di procedere a tali attivita'.
Art. 59-duodecies.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati
solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi
e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione
delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per
i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto
o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo
di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato
dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui
all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole
alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare
per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni
prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di
cui all'articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano
accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Art. 59-terdecies.
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione
ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto
o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non
fumare;
c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessita' del
monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della
concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato
dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i
lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello
stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle
misure adottate.
Art. 59-quaterdecies.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura
che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto
ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori
e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in
materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico
del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza
dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita' della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica
delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo
1992, n.257.
Art. 59-quinquiesdecies.
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita' fissata dal
medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in
funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
c) all'atto della cessazione dell'attivita' comportante esposizione, per tutto il
tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione
dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire
al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare
ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame
clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche
e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri
esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la
tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-quinquiesdecies,
provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per
il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico
competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella
cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori
esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL
copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di
quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Art. 59-septiesdecies.
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro
nazionale presso l'ISPESL.».
Note all'art. 2:
- Per la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art. 1.
- Per la direttiva 83/477/CEE e per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, si veda in nota alle premesse.
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, supplemento
ordinario.
Art. 3.
Sanzioni1.
All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti:
«59-quinquies, commi 1 e 3;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono inserite le seguenti:
«59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies;
59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo
periodo, e 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite le seguenti:
«59-quater, comma 1; 59-octies;»;
d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per
la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti:
«59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).
- 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4,
lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi
1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l),
n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da
1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater
e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies,
comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies,
commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies,
commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma
1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies;
59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3, 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e
2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1,
3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80,
comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater, comma
2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere
a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1,
2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma
4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per
la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi
1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.
b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per
la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7;
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli
4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies,
commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal medesimo titolo.
Nota all'art. 4:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, dispone:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo
in caso di inadempienza.».
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate
le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Nota all'art. 5:
- Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1991, n. 200, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.».
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le
dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
NAPOLITANOProdi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economiae delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppoeconomico
Lanzillotta, Ministro per gli affariregionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella