Direttiva 95/16/CE
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento dellelegislazioni
degli Stati Membri relative agli ascensori
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 07/09/1995 pag. 0001 - 0031Visualizza le misure
nazionali di esecuzione
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DIRETTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 29 giugno 1995 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce
la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A , vista la proposta della Commissione
(1),visto il parere del Comitato economico e sociale (2),deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comuneapprovato
dal Comitato di conciliazione il 17 maggio 1995,considerando che spetta agli Stati
membri garantire, nel loro territorio, la sicurezza e la salute delle persone;
considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato
dal Consiglio europeonel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68, l 'applicazione
di una nuova strategia in materia diravvicinamento delle legislazioni;
considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per
il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici,
idraulici od oleoelettrici (4), non consente lalibera circolazione di tutti i tipi
di ascensori; che, per le loro disparità, le disposizioni imperative dei sisteminazionali
per i tipi non contemplati dalla direttiva 84/529/CEE costituiscono ostacoli agli
scambi all'internodella Comunità; che, pertanto, è d'uopo armonizzare le disposizioni
nazionali relative agli ascensori;
considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per
il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni
comuni agli apparecchi di sollevamento e dimovimentazione (5), funge da direttiva
quadro per due direttive particolari: la direttiva 84/529/CEE e ladirettiva 86/663/CEE
del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degliStati
membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (6), abrogata dalla direttiva
91/368/CEE delConsiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE
per il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative alle macchine
(7);
considerando che la Commissione ha adottato, l'8 giugno 1995, la
raccomandazione agli Stati membri95/216/CE sul miglioramento della sicurezza degli
ascensori esistenti (8);
considerando che le prescrizioni essenziali della presente direttiva assicureranno
il livello di sicurezzaprestabilito soltanto se il loro rispetto sarà garantito
da opportuni procedimenti valutativi della conformitàscelti nel quadro delle disposizioni
della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993,concernente i moduli
relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE diconformità,
da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (9);
considerando che gli ascensori, o alcuni loro componenti di sicurezza, conformi
ai requisiti essenziali disicurezza e di salute di cui alla presente direttiva,
devono essere muniti della marcatura CE in manieravisibile, per poter essere commercializzati;
considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali
di sicurezza e di salute diportata generale; che, per rendere più agevole ai fabbricanti
la prova della conformità a tali requisitiessenziali, è opportuno che si stabiliscano
norme armonizzate a livello europeo per la prevenzione deirischi derivanti dalla
progettazione e dall'installazione degli ascensori e per consentire il controllo
dellaconformità ai requisiti essenziali; che tali norme armonizzate a livello europeo
sono elaborate da organismidi diritto privato e devono conservare la qualità di
testi non obbligatori;
che, a tal fine, il Comitato europeodi normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo
di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sonoriconosciuti organismi competenti
per adottare le norme armonizzate, nel rispetto degli orientamentigenerali sottoscritti
per la cooperazione tra la Commissione e questi stessi organismi in data 13 novembre1984;
che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata una specifica
tecnica adottatada uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione
e in conformità delle disposizionidella direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del
28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazionenel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche (1), nonché in forza dei suddetti orientamentigenerali;
considerando che è necessario prevedere un regime transitorio per consentire agli
installatori dicommercializzare gli ascensori fabbricati anteriormente alla data
di attuazione della presente direttiva;
considerando che la presente direttiva è stata redatta per coprire tutti i rischi
causati dagli ascensori cui sonoesposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione;
che, pertanto, essa deve essere considerata unadirettiva ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre1988, relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Statimembri riguardanti prodotti di costruzione (2);
considerando che è intervenuto, in data 20 dicembre 1994, un accordo su un «modus
vivendi» tra ilParlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le
misure di esecuzione degli atti deliberatisecondo la procedura di cui all'articolo
189 B del trattato CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
CAPITOLO I
Campo d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli
edifici e nelle costruzioni.
Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori
ed elencati nell'allegato IV.
2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per ascensore: un apparecchio che
collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale
è superiore a 15
gradi, destinata al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi
senza difficoltà, e munita di
comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo
interno.
Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio,
pur non spostandosi
lungo guide rigide, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva
(per esempio gli ascensori a
pantografo).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico
di persone;
- gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere
l'ordine,
- gli ascensori al servizio di pozzi miniera,
- gli elevatori di scenotecnica,
- gli ascensori installati in mezzi di trasporto,
- gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso
al posto di lavoro,
- i treni a cremagliera,
- gli ascensori da cantiere.
4. Ai fini della presente direttiva:
- l'installatore dell'ascensore è la persona fisica o giuridica che si assume la
responsabilità della
progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione
dell'ascensore, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
- la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore mette per
la prima volta l'ascensore
a disposizione dell'utente;
- i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV;
- il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che
si assume la responsabilità
della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone
la marcatura CE e redige
la dichiarazione CE di conformità;
- l'ascensore modello è un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica
indichi come saranno
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dell'ascensore
modello, definito in base a
parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici.
Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi
e minimi) tutte le varianti
consentite tra l'ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati
dallo stesso.
È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità
di una serie di
dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.
5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in
tutto o in parte, da direttive
specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi
ascensori e a questi rischi
non appena diventano applicabili queste direttive specifiche.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché:
- gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati
e messi in servizio
soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati
secondo la loro
destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente
la sicurezza dei
beni;
- i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano essere
commercializzati e messi in
servizio soltanto se gli ascensori, correttamente installati, sottoposti a manutenzione
adeguata ed utilizzati
secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio
la sicurezza e la salute
delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile
della realizzazione
dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore si comunichino
reciprocamente gli elementi
necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento
e la sicurezza di
utilizzazione dell'ascensore.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa
previsti per gli ascensori
non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento
o alla sicurezza
dell'ascensore.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva lascia impregiudicata
la facoltà degli Stati membri di
stabilire, nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengano necessarie
per garantire la protezione
delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati,
purché esse non
implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente
direttiva.
5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione - in particolare in occasione
di fiere, esposizioni,
dimostrazioni - di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni
comunitarie in
vigore, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non conformità e l'impossibilità
di acquistare
siffatti ascensori o componenti di sicurezza prima che siano resi conformi dall'installatore
dell'ascensore o
dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario di quest'ultimo stabilito
nella Comunità.
Durante le dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la
protezione delle persone.
Articolo 3
Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti
essenziali di sicurezza e di
salute previsti all'allegato I.
I componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva devono rispondere
ai requisiti essenziali di
sicurezza e di salute previsti dall'allegato I o consentire agli ascensori sui quali
sono montati di rispondere
ai suddetti requisiti essenziali.
Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione
e la messa in servizio
nel loro territorio di ascensori e/o di componenti di sicurezza che siano conformi
alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione
di componenti
destinati, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità, ad essere
incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva.
Articolo 5
1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della presente
direttiva, comprese le
procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II, gli ascensori ed
i componenti di sicurezza
muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di
cui all'allegato II.
In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni che
ritengono necessarie
affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche
nazionali esistenti
considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali
di sicurezza e di salute di
cui all'allegato I.
2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui estremi siano
stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, preveda uno o più requisiti essenziali
di sicurezza e di salute,
- l'ascensore costruito in conformità di tale norma nazionale è considerato conforme
ai requisiti essenziali
di cui si tratta.
- il componente di sicurezza fabbricato in conformità di tale norma nazionale è
considerato atto a
consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere ai requisiti
essenziali di cui si tratta.
Gli Stati membri pubblicano gli estremi delle norme nazionali che recepiscono le
norme armonizzate.
3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per permettere
alle parti sociali di
influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle
norme armonizzate.
Articolo 6
1. Uno Stato membro o la Commissione , qualora ritenga che le norme armonizzate
di cui all'articolo 5,
paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3, adisce il comitato
istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere
d'urgenza.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale
necessità di
ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo
2.
2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione
pratica uniforme della
presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
3. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto dai rappresentanti
degli Stati membri e
presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto
delle misure da
adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione
in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di
chiedere che la propria posizione
figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato
permanente. Essa lo
informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione
della presente
direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su
richiesta di uno Stato membro.
Articolo 7
1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di sicurezza,
munito della
marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio
la sicurezza e la salute
delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie
per ritirarlo dal
mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera
circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata, precisandone
i motivi,
ed indicando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
c) ad una lacuna delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate.
Se dopo tali consultazioni
essa constata:
- che il provvedimento è giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro
che ha preso la
misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia
motivata da carenze esistenti
nelle norme, la Commissione , dopo aver consultato le parti interessate, adisce
il comitato di cui all'articolo
6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo,
ed avvia la
procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1;
- che il provvedimento è ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato
membro che ha preso la
misura nonché l'installatore dell'ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza
o il suo mandatario
stabilito nella Comunità.
3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme è munito della marcatura
CE, lo Stato
membro competente adotta nei confronti di chi abbia apposto la marcatura le misure
del caso e ne informa
la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento
e dei risultati di
questo procedimento.
CAPITOLO II
Procedura di valutazione della conformità
Articolo 8
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato
IV, il fabbricante di
un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:
a) i) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo
conforme all'allegato V e
sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi
dell'allegato XI;
ii) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del
tipo conforme
all'allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato
VIII per il controllo della
produzione;
iii) oppure applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme all'allegato
IX;
b) apporre la marcatura «CE» su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione
di
conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni
previste
nell'allegato di riferimento (allegato VIII, IX o XI secondo i casi);
c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere
dall'ultima data di
fabbricazione del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione di un ascensore, questo deve avere costituito
oggetto di una delle
seguenti procedure:
i) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame
«CE» del tipo di cui
all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle
di installazione e di prova,
dall'altro lato, possono essere compiute sullo stesso ascensore.
ii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto
all'esame «CE» del
tipo di cui all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
iii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale
sia stato attuato un sistema
di garanzia qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto
ove questo non sia
interamente conforme alle norme armonizzate, esso è costruito, installato e provato
attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
iv) Essere stato sottoposto alla procedura di verifica dell'unità, di cui all'allegato
X, ad opera di un
organismo notificato.
v) Essere stato sottoposto alle procedure garanzia di qualità di cui all'allegato
XIII, integrate da un controllo
del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.
Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la persona responsabile del progetto deve
fornire alla persona
responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione
e le indicazioni
necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2,
- l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione
di conformità recante gli
elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato
di riferimento
(allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi),
- l'installatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità per
dieci anni a decorrere dalla
data della commercializzazione dell'ascensore,
- la Commissione , gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere
dall'installatore, su
richiesta, una copia della dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove
relative all'esame finale.
4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano oggetto di
altre direttive relative ad
aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica
anche che gli ascensori o i
componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre
direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante
la facoltà di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori
o i componenti di
sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore
o dal fabbricante.
In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee,
devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
stabiliti dalle direttive e che
accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.
5. Qualora né l'installatore dell'ascensore né il fabbricante del componente di
sicurezza, né il suo
mandatario stabilito nella Comunità abbiano soddisfatto gli obblighi previsti dai
paragrafi precedenti, tali
obblighi incombono alla persona che commercializza l'ascensore o il componente di
sicurezza sul mercato
comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi costruisce l'ascensore o il componente
di sicurezza per
uso personale.
Articolo 9
1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da esso
designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici
e le procedure d'esame
per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che
sono stati loro attribuiti in
precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione,
un elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché
i compiti per i quali sono
stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano i criteri
previsti nell'allegato VII.
Si presume che gli organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti
nelle norme armonizzate
pertinenti rispondano a tali criteri.
3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca la notifica
qualora constati che
l'organismo stesso non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne
informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri.
CAPITOLO III
Marcatura CE
Articolo 10
1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE». L'allegato III
riporta il modello da
utilizzare.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro
e visibile
conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve altresì essere apposta su ciascun
componente di sicurezza
elencato nell'allegato IV o, se ciò non è possibile, su un'etichetta fissata al
componente di sicurezza.
3. È vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che
possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori
o sui componenti di
sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità
e la leggibilità della
marcatura CE.
4. Fatto salvo l'articolo 7:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE comporta,
per l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o
il mandatario di quest'ultimo
stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni
sulla marcatura CE e di far
cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve prendere
tutte le misure atte a
limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a
garantirne il ritiro dal
commercio, vietare l'utilizzazione dell'ascensore e informare gli altri Stati membri
secondo le procedure
previste all'articolo 7, paragrafo 4.
CAPITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 11
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che limiti
- la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione dell'ascensore,
- la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di sicurezza,
deve essere dettagliatamente motivata. Essa è notificata senza indugio all'interessato
con l'indicazione delle
procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di
cui trattasi e dei termini
entro cui tali ricorsi devono essere presentati.
Articolo 12
La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte le decisioni
pertinenti relative
all'attuazione della presente direttiva.
Articolo 13
Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal 1° luglio 1999.
Articolo 14
La presente direttiva è una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della
direttiva 89/106/CEE per quel
che riguarda gli aspetti connessi con l'installazione degli ascensori.
Articolo 15
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio 1997, le disposizioni
legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva
o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento
sono decise dagli Stati membri.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1997.
2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999,
- la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori,
- la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicurezza,
conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della
presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno che adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il comitato
di cui all'articolo 6,
paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento
delle procedure
previste dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte
di modifica.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HAENSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BARNIER
(1) GU n. C 62 dell'11. 3. 1992, pag. 4 e GU n. C 180 del 2. 7. 1993, pag. 11.
(2) GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 2.
(3) Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1992 (GU n. C 305 del 23. 11. 1992,
pag. 114), posizione
comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 1) e
decisione del Parlamento
europeo del 28 settembre 1994 (GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 48).
(4) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 90/486/CEE (GU
n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 21).
(5) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 88/665/CEE (GU
n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42).
(6) GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12.
(7) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16.
(8) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 37.
(9) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.
(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
94/10/CE del
Parlamento e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E
ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano
soltanto se sussiste il
rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente di sicurezza in questione
allorché viene
utilizzato alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante
del componente di
sicurezza.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono
inderogabili. Tuttavia, tenuto
conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere
raggiunti. In questo caso e
nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere
progettato e costruito per
tendere verso tali obiettivi.
3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno
l'obbligo di effettuare
un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto;
devono, inoltre, progettarlo
e costruirlo tenendo presente tale analisi.
4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE,
non richiamati nella
presente direttiva, si applicano agli ascensori.
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE,
93/44/CEE e
93/68/CEE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato,
si applicano i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE.
In ogni caso, si applica il
requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE.
1.2. Cabina
La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza
corrispondenti al
numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.
Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono,
la cabina deve essere
progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche
strutturali l'accesso
e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati
destinati a facilitarne
l'utilizzazione.
1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e
gli attacchi terminali,
devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di
sicurezza totale e ridurre al
minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione,
dei materiali
impiegati e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci
almeno due funi o catene
indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali
funi o catene non devono
comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio
o al loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da
rendere senza effetto l'ordine
di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità
eccessiva. Detti requisiti
non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento,
non possono
raggiungere una velocità eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di
controllo e di regolazione
della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che
sia assicurata la stabilità
delle funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio
macchinario. Questo
requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una
seconda cabina.
1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi
associati di un
ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati
devono essere
opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati
o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:
- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore,
- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico,
- i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un
circuito di comando a
sicurezza intrinseca,
- un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.
2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA
2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume
percorso dalla cabina
sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una
persona si trovi in tale
volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.
2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio
di schiacciamento quando
la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio
oltre le posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare
il proprio accordo preventivo,
in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere
altri mezzi appropriati per
evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti
di porte di piano aventi
una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:
- un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e
bloccate tutte le porte di
piano;
- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori
della zona di piano prevista a
tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte
sono ammessi nelle zone
definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.
3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche,
compresi pavimenti e
soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le
porte delle cabine devono
essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun
movimento, tranne quelli di
ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse,
e si fermi in caso di
apertura delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due
livelli se esiste un rischio
di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore
deve essere dotato di
dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti
incontrollati di essa.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente
dagli elementi di
sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale
ed alla velocità
massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di
detto dispositivo non deve
provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni
di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il
pavimento della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli
ammortizzatori
completamente compressi.
Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione
del sistema di azionamento,
non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere
messi in movimento soltanto
se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa.
4. ALTRI RISCHI
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme
di esse, devono essere
munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio,
le porte di piano, incluse
quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza
al fuoco, caratterizzata
dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non propagazione
della fiamma) e alla
trasmissione di calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi
rischio di collisione con
la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di
evacuare le persone
imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che
consentano di ottenere un
collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura
nel locale del
macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi
possano terminare i
movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione
sufficiente ai
passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando
una porta è aperta;
inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di emergenza
di cui al paragrafo 4.8
devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza
di energia normale di
alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire
il normale
svolgimento delle operazioni di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve
essere progettato e
costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il
controllo preferenziale
dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.
5. MARCATURA
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente
al punto 1.7.3
dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata di una
targa ben visibile nella
quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi
ed il numero massimo di
persone che possono prendervi posto.
5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella
cabina possano liberarsi
senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e
visibili nella cabina.
6. ISTRUZIONI PER L'USO
6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere corredati di
un libretto d'istruzioni
redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore
o in un'altra lingua
comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:
- il montaggio,
- i collegamenti,
- la regolazione,
- la manutenzione,
possano essere effettuati correttamente e senza rischi.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e
lingua/e ufficiale/i
della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato,
dallo Stato membro in
cui l'ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno:
- un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione
normale, nonché alla
manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla
manovra di soccorso di cui al
punto 4.4;
- un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche
periodiche.
ALLEGATO II
A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza
(1)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza (2);
- eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella Comunità (2);
- descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della serie,
eventuale numero di serie;
- funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non risulti evidente
dalla descrizione;
- anno di fabbricazione del componente di sicurezza;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha effettuato
l'esame CE del tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti
i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da detto organismo
notificato;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha effettuato i
controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
punto ii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha controllato il
sistema di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), punto
iii);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti
di sicurezza o il suo
mandatario stabilito nella Comunità.
B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori installati (3)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4);
- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie
e indirizzo in cui
l'ascensore è installato;
- anno di installazione dell'ascensore;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha effettuato
l'esame CE del tipo dell'ascensore modello, conformemente all'articolo 8, paragrafo
2, punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha effettuato la
verifica CE dell'ascensore in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha effettuato
l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino
dei punti i), ii) e iii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha verificato il
sistema di garanzia qualità attuato dall'installatore in conformità all'articolo
8, paragrafo 2, secondo e terzo
trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore.
(1) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per
l'uso di cui all'allegato I,
paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello.
(2) Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare
anche la ragione sociale e
l'indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza.
(3) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per
l'uso di cui all'allegato I,
paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello.
(4) Ragione sociale e indirizzo completo.
ALLEGATO III
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo
grafico che segue:
>RIFERIMENTO A UN FILM>
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate
le proporzioni indicate
nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale, che non
può essere inferiore a 5 mm . Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni
si può derogare a detta
dimensione minima.
La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
nel quadro delle:
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii),
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E
ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che impediscono
la caduta della cabina o
movimenti ascendenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4. a ) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
- o a caratteristica non lineare,
- o con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando
sono utilizzati come
dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza
con componenti elettronici.
ALLEGATO V
ESAME CE DEL TIPO (Modulo B)
A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza
1. L 'esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato accerta e
dichiara che un esemplare
rappresentativo di un componente di sicurezza permetterà all'ascensore sul quale
sarà correttamente
montato di soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del componente
di sicurezza o
dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la
domanda sia presentata dal
suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di
fabbricazione dei
componenti di sicurezza,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun
altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica,
- un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione del luogo
in cui può essere
esaminato. L'organismo notificato può, giustificando la domanda, richiedere altri
esemplari.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente
di sicurezza e la
sua idoneità a far sì che l'ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi
le disposizioni della
direttiva.
La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla
valutazione della
conformità:
- una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di impiego
(in particolare gli
eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare
ambiente a rischio di
espansione, intemperie);
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli
(ad esempio, norma
armonizzata);
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza;
- le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la
conformità dei componenti di
sicurezza di serie con il componente di sicurezza esaminato.
4. L 'organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;
- esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione
tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare
se le soluzioni adottate dal
fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e
consentono al componente di
sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione.
5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme alle relative
disposizioni della
direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al
richiedente. L'attestato deve
contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le
conclusioni dell'esame, le
condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del
tipo approvato.
La Commissione , gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere
una copia dell'attestato e,
su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli
esami, dei calcoli o delle
prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del
tipo, l'organismo notificato
deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura
di ricorso.
6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella
Comunità informa
l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista
del componente di
sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate
nella documentazione
tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina
tali modifiche e informa il
richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri organismi notificati
le informazioni
utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni utili
concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.
8. L 'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa
alle procedure di esame
CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito
l'organismo notificato o
in una lingua da questo accettata.
9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme
con la documentazione
tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni
a decorrere dall'ultima data
di fabbricazione del componente di sicurezza.
Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo mandatario
siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla
persona responsabile
dell'immissione del componente di sicurezza sul mercato comunitario.
B. Esame CE del tipo di ascensore
1. L 'esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato accerta e
dichiara che un ascensore
modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante
soddisfa le disposizioni
della direttiva.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore dell'ascensore
ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun
altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica,
- l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest'ultimo
deve
comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore
alle disposizioni
della direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento.
La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione
della conformità:
- una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve
indicare chiaramente
tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame
(cfr. articolo 1,
paragrafo 4);
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad
esempio, norma armonizzata);
- una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati
nella fabbricazione
dell'ascensore;
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire
la conformità dell'ascensore di
serie alle disposizioni della direttiva.
4. L 'organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;
- esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione
tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare
se le soluzioni adottate
dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti della direttiva e fanno
sì che l'ascensore li rispetti.
5. Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo
notificato rilascia un
attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome
e l'indirizzo dell'installatore
dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato
e i dati necessari
all'identificazione del tipo approvato.
La Commissione , gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere
una copia dell'attestato e,
su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli
esami, dei calcoli o delle
prove eseguiti.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo
notificato deve
fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura
di ricorso.
6. L 'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica,
anche se minima,
apportata o prevista dell'ascensore approvato, comprese eventuali nuove estensioni
o varianti non precisate
nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo
notificato esamina tali
modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido
(1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni utili
concernenti gli attestati di esame «CE» del tipo da esso ritirati.
8. L 'attestato di esame «CE» del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa
alle procedure di
esame «CE» del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui
è stabilito l'organismo
notificato o in una lingua da questo accettata.
9. L 'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica,
copia degli attestati di
esame «CE» del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data
di fabbricazione
dell'ascensore conforme all'ascensore modello.
(1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento
dell'attestato iniziale di
esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.
(1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento
dell'attestato iniziale di
esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.
ALLEGATO VI
ESAME FINALE
1. L 'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa
gli obblighi del punto 2
accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva.
L'installatore
dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una
dichiarazione CE di
conformità.
2. L 'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore commercializzato
sia conforme
all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi i
requisiti essenziali di
sicurezza e salute ad esso applicabili.
3. L 'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di conformità
e dell'attestato di esame
finale di cui al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire
l'esame finale
dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove
appropriati definiti dalla
o dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti,
per verificare la conformità
dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Detti controlli e prove comprendono in particolare:
a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore
modello approvato in
conformità dell'allegato V, parte B;
b) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi
del montaggio a regola
d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi,
ecc.);
- funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi
del buon funzionamento
dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.
Il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I.
Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni
o deterioramenti
che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.
5. L 'organismo notificato riceve una documentazione comprendente:
- il progetto d'insieme dell'ascensore;
- i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi
dei circuiti di comando;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato
I.
L'organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise
non necessari per la
verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello
descritto nella
dichiarazione di esame CE del tipo.
6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato
appone o fa apporre il suo
numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato
III, e redige un attestato di
esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.
L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto
6.2 dell'allegato I.
Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato deve
fornire motivi dettagliati per
tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente
l'esame finale,
l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo notificato.
7. L 'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi
alle procedure di esame sono
redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato
o in una lingua da
questo accettata.
ALLEGATO VII
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L 'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni di
verifica non possono essere né
il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti
di sicurezza o l'installatore
degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone.
Analogamente l'organismo,
il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia
qualità di cui all'articolo 8
della direttiva non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore,
né il fabbricante dei
componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo,
né il mandatario di una di
queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né in veste di mandatari
nella progettazione,
costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di sicurezza
o nell'installazione di
detti ascensori. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche
fra il fabbricante dei
componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'organismo.
2. L 'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni
di controllo o di
vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica
e devono essere liberi da
qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possa
influenzare il loro giudizio o i
risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati del
controllo o della vigilanza.
3. L 'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere
adeguatamente le
funzioni tecniche ed amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli o della
vigilanza; esso deve
poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso
esegue e una pratica
sufficiente di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che
costituiscono il risvolto concreto
dei controlli eseguiti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo.
La retribuzione di ciascun
addetto non deve essere commisurata né al numero dei controlli effettuati, né ai
risultati di tali controlli.
6. L 'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo
quando tale responsabilità è
coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli sono effettuati
direttamente dallo Stato
membro.
7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale in ordine a
tutto ciò di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità
amministrative competenti
dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi
disposizione di diritto
interno che le dia efficacia.
ALLEGATO VIII
GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI (Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui il fabbricante del componente
di sicurezza che
soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza
sono conformi al tipo
oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva
che ad essi si applicano e
sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo
di ottemperare alle
disposizioni della direttiva.
Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità
appone la marcatura
CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.
La marcatura CE deve
essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile
della
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il
controllo finale e le prove
del componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere
assoggettato alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione
del suo sistema di
garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati ad un organismo notificato
di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una
copia degli attestati di
esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza
viene esaminato e su di
esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo
5, o prove
equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti
di sicurezza devono essere
documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione
uniforme di
programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità
dei componenti di sicurezza;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui
al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia
qualità che soddisfano la
corrispondente norma armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli
apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita
presso gli impianti
del fabbricante dei componenti di sicurezza.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica
deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di
garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 395L0016.1Il fabbricante dei
componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato
l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto
miglioramento del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
soddisfa ancora i
requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione
deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante del componente
di sicurezza soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi
nei locali di ispezione, prova
e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi
che il fabbricante dei
componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce
al fabbricante dei
componenti di sicurezza un rapporto sul controllo effettuato.
4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso
il fabbricante dei
componenti di sicurezza.
In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare se necessario
prove per verificare il
corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità; esso fornisce al fabbricante
dei componenti di
sicurezza un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione
di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima
data di fabbricazione
del componente di sicurezza:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo
comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le
approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener
conto della specificità
dei componenti di sicurezza.
ALLEGATO IX
GARANZIA QUALITÀ TOTALE (Modulo H)
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante dei componenti
di sicurezza che soddisfa
gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza soddisfano
i requisiti della direttiva
che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore,
a consentire a quest'ultimo
di ottemperare alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura
CE a ciascun componente di
sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere
accompagnata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza
di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione,
la fabbricazione,
l'ispezione finale e il collaudo dei componenti di sicurezza secondo quanto specificato
al paragrafo 3, ed è
soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia
qualità ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità dei componenti
di sicurezza ai requisiti della
direttiva ad essi applicabili e consentire agli ascensori su cui essi saranno correttamente
montati di
ottemperare a dette disposizioni.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere
documentati in modo
sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni
scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione
uniforme di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità
di progettazione e di qualità dei componenti di sicurezza;
- delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si intende applicare
e, qualora non
vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli strumenti che
permetteranno di garantire
che siano soddisfatti i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai
componenti di sicurezza;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo
e verifica della
progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti di sicurezza;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare
nella fabbricazione, nel
controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione
con indicazione
della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di
progettazione e di prodotto, e
dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui
al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia
qualità che soddisfano la
corrispondente norma armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli
ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti
del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica
deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di
garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo
notificato che ha
approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare
i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei componenti di sicurezza
soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all'organismo notificato
di accedere a fini ispettivi
ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo
tutte le necessarie
informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia
qualità, quali il risultato
di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia
qualità, quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi
che il fabbricante dei
componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce
al fabbricante dei
componenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il
fabbricante dei componenti
di sicurezza, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a
prove atte a verificare il
corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante
dei componenti di
sicurezza un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova
stessa.
5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 anni
a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del componente di sicurezza, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo
comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario
siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla
persona responsabile
dell'immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune
informazioni riguardanti
le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità
totale sono redatte in
una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato
o in una lingua da questo
accettata.
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener
conto della specificità
dei componenti di sicurezza.
ALLEGATO X
VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (Modulo G)
1. La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
accerta e dichiara che
l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l'attestato di conformità
di cui al paragrafo 4, è
conforme ai requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura
CE nella cabina
dell'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.
2. L 'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto
ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in
cui è installato l'ascensore,
- una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta
presso un altro
organismo notificato,
- la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore
ai requisiti della
direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento.
Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica
contiene inoltre i
seguenti elementi:
- una descrizione generale dell'ascensore;
- dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad
esempio, norma armonizzata);
- eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
dell'ascensore;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.
4. L 'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed esegue
le prove opportune
definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva,
o prove equivalenti, per
verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.
Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato
appone o fa apporre il
proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato
III, e redige un
attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto
6.2 dell'allegato I.
Se nega il rilascio dell'attestato di conformità, l'organismo notificato deve fornire
motivi dettagliati per tale
rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuova verifica,
l'installatore
dell'ascensore deve inoltrare la domanda allo stesso organismo notificato.
5. L 'attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle
procedure di verifica di un
unico prodotto sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è
stabilito l'organismo
notificato o in una lingua da questo accettata.
6. L 'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia
dell'attestato di
conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
ALLEGATO XI
CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE (Modulo C)
1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei componenti
di sicurezza o il suo
mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara che i componenti di sicurezza
sono conformi al tipo
oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva
ad essi applicabili e sono
idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di
ottemperare ai requisiti
essenziali di sicurezza e salute della direttiva.
Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario stabilito nella
Comunità, appone la
marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di
conformità.
2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie
affinché il processo di
fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza prodotti al tipo
oggetto dell'attestato di
esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
3. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva copia
della dichiarazione CE di
conformità per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario
siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla
persona responsabile
dell'immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.
4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante dei componenti di sicurezza svolge
o fa svolgere prove su
campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione di componenti
di sicurezza finiti,
prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su di esso vengono effettuate opportune
prove, precisate
nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificare
la conformità della produzione
con i corrispondenti requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei
componenti di sicurezza non
risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.
Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza saranno
decisi di comune accordo
da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto
delle caratteristiche essenziali
dei componenti di sicurezza di cui all'allegato IV.
Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero
di identificazione di
quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
5. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo per
campione di cui al
paragrafo 4 sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui
è stabilito l'organismo
notificato o in una lingua da questo accettata.
ALLEGATO XII
GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI PER GLI ASCENSORI (Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
che soddisfa gli obblighi
del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori installati sono conformi al
tipo oggetto dell'attestato di
esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige
una dichiarazione CE di
conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione
dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. L 'installatore dell'ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità
approvato per l'ispezione finale
e le prove dell'ascensore, secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere
assoggettato alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda per la valutazione del suo
sistema di garanzia
qualità per gli ascensori ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sugli ascensori in questione;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa agli ascensori approvati e una copia degli
attestati di esame CE del
tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun ascensore viene esaminato
e su di esso vengono
effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5,
o prove equivalenti, per
verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore
devono essere documentati
in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione
relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme
di programmi, piani,
manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità
degli ascensori;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima della commercializzazione,
tra cui almeno le prove
previste nell'allegato VI, punto 4, lettera b);
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui
al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia
qualità che soddisfano la
corrispondente norma armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli
ascensori. La procedura di valutazione comprende una visita presso gli impianti
dell'installatore
dell'ascensore e una visita del cantiere.
La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve
contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di garanzia
qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L'installatore dell'ascensore tiene informato l'organismo notificato che ha approvato
il sistema di garanzia
qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
soddisfa i requisiti di
cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore.
La comunicazione deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l'installatore dell'ascensore
soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi ai locali di
ispezione e di prova, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità,
- la documentazione tecnica,
- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi
che l'installatore
dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore
stesso un rapporto
sul controllo effettuato.
4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso
il cantiere allestito per
l'installazione dell'ascensore.
In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario,
prove per verificare
il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità e dell'ascensore; esso
fornisce all'installatore
dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione
di prova.
5. L 'installatore dell'ascensore tiene a disposizione delle autorità nazionali
per 10 anni dall'ultima data di
fabbricazione dell'ascensore:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo
comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le
approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata
per tener conto della specificità
degli ascensori.
ALLEGATO XIII
GARANZIA QUALITÀ TOTALE (Modulo H)
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
che soddisfa gli obblighi del
paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva
che ad essi si applicano.
L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige
una dichiarazione CE di
conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione
dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. L 'installatore dell'ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato
per la progettazione, la
fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo finale degli ascensori
secondo quanto specificato al
paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda di valutazione del suo sistema
di garanzia qualità ad
un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sugli ascensori, segnatamente quelle che consentono
di comprendere il nesso tra
la progettazione e il funzionamento dell'ascensore, nonché di valutare la conformità
ai requisiti della
direttiva;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori
ai requisiti della direttiva ad
essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore
devono essere documentati
in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione
relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme
di programmi, schemi,
manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità
di progettazione e di qualità degli ascensori;
- delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare
e, qualora non vengano
applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli strumenti che permetteranno
di garantire che siano
soddisfatti i requisiti della direttiva che si applicano agli ascensori;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo
e verifica della
progettazione che verranno applicati nella progettazione degli ascensori;
- degli esami e delle prove effettuati all'atto dell'omologazione degli approvvigionamenti
di materiali,
componenti e parti;
- delle relative tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei
processi e degli interventi
sistematici che saranno utilizzati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni
di installazione: vano,
posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione [tra cui almeno
le prove previste
nell'allegato VI, punto 4, lettera b)];
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia
di funzionamento del sistema
di garanzia qualità.
3.3. Controllo della progettazione
Se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l'organismo
notificato verifica se
la progettazione è conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo,
rilascia un certificato CE
di esame della progettazione all'installatore, precisandone i limiti di validità
e i dati necessari per
identificare la progettazione approvata.
3.4. Controllo del sistema di garanzia qualità
L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se
soddisfa i requisiti di cui al
paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia
qualità che soddisfano la
corrispondente norma armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli
ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti
dell'installatore
dell'ascensore e la visita di un cantiere allestito per l'installazione.
La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve
contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.5. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema di garanzia
qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L'installatore dell'ascensore tiene informato l'organismo notificato che ha approvato
il sistema di garanzia
qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare
i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore.
La notifica deve contenere
le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal
sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi ai locali di
progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito
fornendo tutte le
necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia
qualità, quali il risultato
di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- la documentazione prevista dalla sezione «Omologazione degli approvvigionamenti
e installazione» del
sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del
personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi
che l'installatore
dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore
dell'ascensore un
rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso l'installatore
dell'ascensore o
presso il cantiere allestito per il montaggio di quest'ultimo. In tale occasione,
se necessario, l'organismo
notificato può procedere o far procedere a prove atte a verificare il corretto funzionamento
del sistema di
garanzia qualità. Esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla
visita e, se vi è stata prova,
un rapporto sulla prova stessa.
5. L 'installatore dell'ascensore, per 10 anni a decorrere dalla data di commercializzazione
dell'ascensore,
tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, ultimo
comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
Nel caso in cui l'installatore dell'ascensore non sia stabilito nella Comunità,
l'obbligo summenzionato
incombe all'organismo notificato.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune
informazioni riguardanti
le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità
totale sono redatte
nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato
o in una lingua da
questo accettata.
(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener
conto della specificità
degli ascensori.
ALLEGATO XIV
GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE (Modulo D)
1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l'installatore di un ascensore
che soddisfa gli
obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti
della direttiva ad essi
applicabili. L'installatore di un ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore
e redige una
dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero
d'identificazione
dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. L 'installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità
approvato per la produzione,
l'installazione, l'esame finale e le prove dell'ascensore secondo quanto specificato
al paragrafo 3 e
dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia
qualità ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sugli ascensori;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia
dell'attestato di esame CE
del tipo.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori
ai requisiti della direttiva ad
essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono
essere documentati in modo
sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa
al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi,
schemi, manuali e
rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità
degli ascensori;
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di
controllo e garanzia della
qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l'installazione
(1);
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta
e dell'efficacia di
funzionamento del sistema di garanzia qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui
al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia
qualità che soddisfano la
corrispondente norma armonizzata (2).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli
ascensori oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere
una visita presso gli
impianti dell'installatore.
La decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la
motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L'installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di
garanzia qualità approvato,
ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L'installatore o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato
il sistema di
garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare
i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore. La comunicazione
deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di
garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi
nei locali di fabbricazione,
ispezione, montaggio, installazione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie
informazioni, in
particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature,
le qualifiche del personale,
ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi
che l'installatore
mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore
un rapporto sulle verifiche
ispettive effettuate.
4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso
l'installatore di un ascensore.
In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per
verificare il buon
funzionamento del sistema di garanzia qualità, se necessario. Esso fornisce all'installatore
un rapporto sulla
visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
5. L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima
data di fabbricazione
dell'ascensore:
- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo
comma, e ai paragrafi 4.3 e
4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le
approvazioni dei sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità
produzione sono
redatte nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo
notificato o in una
lingua da questo accettata.
(1) Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste all'allegato VI, paragrafo
4, lettera b).
(2) Detta norma armonizzata è la EN 29002 completata, se necessario, per tener conto
della specificità degli ascensori.