DIRETTIVA 93/68/CEE
CONSIGLIO del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE
(recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE
(prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE
(macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti
per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili
attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di
telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili
liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato
entro taluni limiti di tensione)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo
,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il Consiglio ha già adottato diverse direttive miranti all'eliminazione
degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione
del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica
e normalizzazione (4); che ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione
della marcatura CE; che, per semplificare e garantire la coerenza della legislazione
comunitaria, è opportuno sostituire le disposizioni differenti con altre uniformi;
che è pertanto necessario armonizzare tali disposizioni, in particolare per i prodotti
che possono rientrare nel campo di applicazione di varie direttive;
considerando che la Commissione , nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente
un approccio globale in materia di certificazione e di prove (5), ha proposto la
creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE di conformità
avente un simbolo grafico comune; che nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente
un approccio globale in materia di valutazione della conformità (6) il Consiglio
ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente
per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE;
considerando pertanto che i due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare
sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità;
considerando che l'armonizzazione delle disposizioni relative all'apposizione e
all'utilizzazione della marcatura CE richiede che le direttive già adottate subiscano
modifiche dettagliate al fine di tener conto del nuovo regime,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Sono modificate le direttive seguenti:
..
3) la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti i prodotti da costruzione (9);
Articolo 4
La direttiva 89/106/CEE è modificata come segue:
1) In tutto il testo l'espressione «marchio CE» è sostituita con «marcatura CE».
2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. a) Qualora i prodotti siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative
ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, questa indica, in detti casi, che i prodotti
si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante
la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la
marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante.
In tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli
di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.»
3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva è sostituito dal testo
seguente:
«2. Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono
alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare
i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino
la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente
direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capitolo
V e la procedura prevista al capitolo III. La marcatura CE attesta:».
4) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente:
«6. La marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi
2 e 4. Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità assumere
la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta
apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.»
5) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Fatto salvo l'articolo 21:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso.
b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare
tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto
in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste
all'articolo 21.»
6) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sui
prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi
circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata
sull'imballaggio dei prodotti da costruzioni o sui documenti commerciali che li
accompagnano può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità
e la leggibilità della marcatura CE.»
7) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi
di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove da essi designati
per effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni
tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove, conformemente
alla presente direttiva, nonché nome e indirizzo e numeri di identificazione loro
attribuiti in precedenza dalla Commissione.
pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi
notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per
i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.»
8) All'allegato III, il testo del punto 4.1 è sostituito dal testo seguente:
«4.1. Marcatura CE di conformità
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE " secondo
il simbolo grafico che segue:
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate
le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale, che non può essere inferiore a .
- La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene
durante la fase di controllo della produzione.
Indicazioni complementari:
La marcatura CE è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore,
dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati
dal numero del certificato CE di conformità e, se del caso, da indicazioni che permettano
di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.»
Articolo 14
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o luglio 1994 le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente Essi applicano le suddette disposizioni
a decorrere dal 1o gennaio 1995.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri consentono fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione e
la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente
al 1o gennaio 1995.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli Stati membri.
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. OFFECIERS-VAN DE WIELE