Circolare n. 30 del 3 novembre 2006
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Oggetto: Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego dei ponteggi - Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote
(trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota
in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.) e di formazione.
Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti gli obblighi
del datore di lavoro in relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio
di alcune attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Al riguardo, con particolare riferimento agli adempimenti, di cui all'art. 36-quater
del D.Lgs. n. 626/94 così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, concernenti
la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione
della complessità del ponteggio scelto e la relativa formazione degli addetti
alle succitate previste operazioni, si comunica quanto di seguito riportato.
Il comma 4 alla lettera d) del succitato art. 36-quater richiama anche i "ponteggi
su ruote" in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi. Per tali
attrezzature – comunemente denominate "trabattelli" - considerate le modalità
di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti
i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni
adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili - contrariamente a quanto
si riscontra per i ponteggi metallici fissi - , per ciò che concerne la redazione
del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie
fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli
appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione
dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore
di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, comma
1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò che
riguarda l'addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto
del modulo pratico dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio
2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.
Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di due anni, di cui
ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti
alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono
tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo, precisando che l'obbligo di partecipazione
a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.
Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente
per i lavoratori e per i preposti, che consente l'attività di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi, nelle more dell'effettuazione della formazione
di cui al succitato art. 36-quater, può essere autocertificata ai sensi di
legge dallo stesso lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione
dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in un settore
compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.
Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza
non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti
e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell'avviso che non trovano attuazione
né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione
di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006. Infatti i ponti su cavalletti di altezza
non superiore a metri 2 sono esclusi dal campo di applicazione della norma; i ponti
sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di
cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano
l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96) definiscono
le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le istruzioni
per l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovrà essere erogata
dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs.
n. 626/94; i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica di cui al D.P.R.
n. 164/56 che, all'art. 25 definisce le regole per il montaggio dei ponti mentre,
per ciò che concerne la formazione dei lavoratori, anche in tale ultimo caso
il datore di lavoro farà riferimento al disposto di cui al già citato
art. 38 del D.Lgs. n. 626/94.
f.to IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Lea BATTISTONI