Circolare Ministero Salute 3 giugno 2004 prot. n. DGPREV-13008
Il Ministero della Salute con la propria circolare del 3 giugno 2004 ed in risposta
ad alcuni quesiti ha fornito dei chiarimenti in merito alla applicazione del D.
M. n. 388/2004 sulla organizzazione del servizio di pronto soccorso presso le aziende.
I chiarimenti riguardano in particolare la classificazione delle aziende, per le
quali è stato precisato che ai fini di tale classificazione vanno considerati tutti
i lavoratori dellazienda stessa, la fornitura al personale adibito ad attività
lavorativa esterna alla sede aziendale del pacchetto di medicazione e del mezzo
idoneo di comunicazione, per la quale è stato precisato la fornitura stessa va limitata
solo ai casi in cui le prestazioni lavorative vengano effettuate in luoghi isolati,
appartati e lontani rispetto ai centri abitati, e la formazione degli addetti alla
squadra di pronto soccorso.
Per quanto riguarda questultimo argomento viene precisato che la frequenza
allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche
per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso
in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito
dellesonero di cui allart. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in
cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti.
Con riferimento all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza triennale
almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico, viene precisato che
tale obbligo è da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in vigore,
e ovviamente da riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze
connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento
è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.