MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piattaforme sviluppabili su carro munite di portelli di accesso sollevabili
verso l'alto non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessità di adeguamenti costruttivi
(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15/11/2004)
europea, con due distinte decisioni assunte in data 1 luglio 2004, ha ritenute giustificate
le motivazioni con cui le autorità svedesi preposte al controllo di mercato hanno
disposto il divieto di commercializzazione di talune piattaforme sviluppabili su
carro.
Le decisioni in argomento sono state adottate in seguito all'esame dei risultati
di una inchiesta condotta dalle suddette autorità a seguito di un infortunio mortale
sul lavoro occorso ad un lavoratore caduto dalla piattaforma a causa dell'improvvisa
apertura del portello di accesso alla piattaforma .
L'inchiesta (successivamente estesa ad altre macchine della stessa tipologia di quella
che aveva causato l'infortunio) ha messo in evidenza che il portello in questione
- il cui dispositivo di blocco era difettoso al momento del fatto - può essere
aperto anche per effetto di una spinta laterale esercitata involontariamente dal
corpo dell'operatore. In particolare è stato riconosciuto che la configurazione
costruttiva del portello non soddisfa il requisito di sicurezza di cui al punto
6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE (macchine): in questo caso, infatti, non
risultano essere stati compiutamente rispettati i principi di "integrazione
della sicurezza" di cui al p. 1.1.2 del citato allegato in base ai quali le
misure di sicurezza adottate dal costruttore debbono tener conto dei rischi derivanti
da situazioni anormali prevedibili. Nella fattispecie non è garantito il mantenimento
della chiusura del portello nel caso si eserciti una spinta laterale e il portello
non risulti bloccato.
Esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 7 della citata direttiva,
europea ha ritenuto che le seguenti macchine:
- piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL II (UL 25,
UL 32, UL 40) e AB 46
- piattaforma sviluppabile su carro marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e 20DVL,
non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza di cui al p. 6.3.2 dell'all.
I alla direttiva 98/37/CE nella misura in cui i loro abitacoli sono dotati di portelli
di accesso sollevabili verso l'alto e verso l'esterno, atteso che sussiste un rischio
di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso,
circostanza che costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e
di altri utenti. Di conseguenza è stato ritenuto giustificato il divieto di immissione
sul mercato adottato dalle autorità svedesi.
Da quanto esposto deriva che le piattaforme di cui sopra attualmente in servizio
non possono essere considerate pienamente sicure rispetto al rischio sopra evidenziato.
Pertanto - fatte salve le competenze del Ministero delle Attività Produttive per
quanto riguarda l'estensione del divieto di cui sopra anche al territorio nazionale
- risulta necessario che i datori di lavoro che utilizzano le macchine delle marche
e dei tipi già menzionati provvedano ad apportarvi tempestivamente le modifiche
costruttive necessarie per eliminare detto rischio, in applicazione degli obblighi
che loro incombono:
- mettere "a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ..ovvero
adattate.." (art. 35.1, D.L.vo n. 626/94);
- attuare "le misure tecniche
.adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso della attrezzature di lavoro
." (art. 35.2, D.L.vo n.
626/94).
Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le macchine
in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate,
nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore
di cintura di sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le
caratteristiche di resistenza).
Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare
comporta, si pregano gli Organismi in indirizzo di darne più ampia diffusione ai
soggetti interessati.
Roma, 30 settembre 2004
F.to il Direttore Generale
Dott. Paolo Onelli
F.to il Dirigente
Dott.ssa A.M. Faventi