CIRCOLARE N. 26/2000
Strumenti di tutela per i dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore.
Coordinamento Ispezione del Lavoro
Div.VII Direzione Generale del Personale
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CIRCOLARE N. 26/2000
prot. n. VII/3/I/757
Roma, 21 aprile 2000
Direzione Generale
degli Affari Generali e del Personale
Divisione VII
COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO
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Alle Direzioni Regionali e provinciali del Lavoro
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Ispezione
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Ispezione
LORO SEDI
e, p.c. Alla Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Alla Direzione Generale per
l'Impiego
Alla Direzione Generale della
Previdenza
e Assistenza Sociale
Al Servizio Ispettivo
Al Servizio Controllo Interno
LORO SEDI
All' INPS -Direzione Generale
All' INAIL - Direzione Generale
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Prev. Sociale
Ispettorato del Lavoro
PALERMO
Alla Provincia Autonoma - Servizio
Lavoro
TRENTO
Alla Provincia Autonoma - Ripartizione
Lavoro
BOLZANO
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Oggetto: Appalti d'Opera Pubblica - Strumenti di tutela per i dipendenti
dell'appaltatore e del subappaltatore.
1. Premessa
Si avverte in maniera sempre più pressante la necessità di rendere maggiormente
incisiva ed efficace lazione di vigilanza sul lavoro negli appalti
pubblici, anche in considerazione del fatto che tra gli impegni normativi assunti
dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti sociali, attraverso la redazione di Carta
2000, è contemplato, tra gli altri, quello di assicurare standards di sicurezza
elevati nel settore degli appalti.
La particolare attenzione, inoltre, per il lavoro nei cantieri, mostrata di recente
dal Governo attraverso limpegno assunto in sede di "Patto sociale per lo sviluppo
e loccupazione", la formulazione di un disegno di legge presentato di recente
da questo Ministero e finalizzato a valorizzare il costo della manodopera tra gli
elementi di qualificazione del valore dellappalto (attraverso il riferimento
al costo del lavoro per la determinazione del costo delle gare dappalto),
inducono necessariamente a richiamare lattenzione di codesti uffici anche
sulle problematiche relative agli strumenti di tutela dei lavoratori, che lordinamento
appresta nel campo degli appalti di lavori pubblici.
In particolare, ci si riferisce alle norme concernenti i rapporti tra
committente ed appaltatore da un lato e tra appaltatore e subappaltatore dallaltro,
sotto i vari profili dellosservanza dei contratti collettivi nazionali, della
materia contributiva nonché di quella concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ciò al fine di indirizzare lintervento degli organi ispettivi verso una duplice
indagine che sia idonea:
- da un lato, con riferimento al controllo del rapporto tra committente ed appaltatore,
a coinvolgere il committente stesso sia nelle tematiche riguardanti la sicurezza,
la regolarità contributiva e contrattuale sia in quelle concernenti linformazione
che ai committenti stessi va data in caso di accertata irregolarità;
- dallaltro, in relazione al controllo del rapporto tra appaltatore e subappaltatore,
ad evidenziare il vincolo di solidarietà che astringe entrambi, anche in forza dell'autorizzazione
che il committente deve rilasciare per lesecuzione delle opere in subappalto.
Si intende, in altre parole, richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Provinciali
del lavoro - attraverso una ricognizione delle norme disciplinanti la materia de
qua - sulla possibilità, attribuita al committente dall'ordinamento, di
esperire azioni contrattuali nei confronti dell'appaltatore qualora il medesimo
si renda inadempiente agli obblighi convenzionali in senso stretto, previdenziali,
nonché a quelli previsti in materia di sicurezza.
A tal proposito, si evidenzia a codesti uffici periferici l'opportunità di contribuire,
attraverso apposite segnalazioni alle Amministrazioni competenti (Enti committenti)
- ferma restando la comunicazione di reato all'autorità giudiziaria per i corrispondenti
illeciti penali -, all'attuazione della tutela operante sul piano strettamente civilistico.
2. Rapporto tra committente ed appaltatore
Occorre richiamare in via preliminare e ai fini di una corretta applicazione delle
leggi riguardanti losservanza del CCNL, della materia contributiva e della
sicurezza sul lavoro, il D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063 (Approvazione del capitolato
generale dappalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici),
il quale, allart.17, prevede che nei contratti sarà stabilito di regola che
lappaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. Lart.19
prevede espressamente che lappaltatore deve osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Lart.36 della legge n. 300/70 dispone altresì che nei capitolati di appalto
attinenti allesecuzione di opere pubbliche deve essere inserita la clausola
esplicita determinante lobbligo per lappaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Il comma
2 della stessa disposizione specifica ulteriormente che tale obbligo dovrà essere
osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui limprenditore beneficia delle agevolazioni
finanziarie.
"Ogni infrazione di detto obbligo che sia accertata dallIspettorato del lavoro
viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata
disposta la concessione del beneficio o dellappalto.Questi adotteranno le
opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o
nel caso di recidiva potranno decidere lesclusione del responsabile, per un
tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie
o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. "
Si tratta, dunque, di norme che disciplinano le clausole relative alla tutela dei
lavoratori dal punto di vista fisico, previdenziale e retributivo.
Ulteriori obblighi a carico dellimpresa appaltatrice dei lavori, imposti pur
sempre nella prospettiva della tutela del lavoratore subordinato, sono previsti
dallart. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale), secondo cui lappaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono
i lavori; è altresì responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nellambito del subappalto.
Si prevede poi lobbligo a carico dellimpresa appaltatrice dei lavori
di provvedere alla trasmissione allamministrazione o allente committente,
prima dellinizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli
enti previdenziali, nonché lobbligo di predisporre, sempre prima dellinizio
dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori,
piani che dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia
di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici) prevede, poi, allart.18,
che può essere escluso dalla procedura di appalto il concorrente che non sia in
regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti
in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione
dello Stato di residenza. Lamministrazione aggiudicatrice deve chiedere agli
offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno
tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
Lart. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68, prevede infine lobbligo per le imprese,
sia pubbliche che private, che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono
rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, di presentare
preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante circa la
regolare posizione rispetto alle norme disciplinanti il lavoro dei disabili, accompagnata
dalla certificazione attestante il rispetto delle norme contenute nella stessa legge
n. 68/99, concernente i l diritto al lavoro dei disabili medesimi.
Da quanto fin qui evidenziato emerge chiaramente come da più parti scaturisca un'obbligazione
ex lege del datore di lavoro-appaltatore di provvedere al rispetto della
normativa statale e collettiva posta a tutela, protezione, assicurazione ed assistenza
dei lavoratori.
In realtà, non appare infondato ritenere che lo stesso oggetto del contratto dappalto
dopera pubblica (oggetto inteso come contenuto sostanziale del contratto,
come ciò che le parti stabiliscono) risenta necessariamente delle statuizioni normative
dettate a tutela dei lavoratori posti alle dipendenze dello stesso appaltatore.
Considerato che i lavoratori rappresentano una costante ineliminabile nellorganizzazione
del lavoro di impresa, la normativa posta a loro tutela informa di sé necessariamente
lo stesso oggetto del contratto dappalto dopera pubblica, a tal punto
da contribuire alla sua stessa determinazione.
Gli stessi principi di qualità, professionalità e correttezza di cui
allart. 8 della L. n. 109/94, così come da ultimo modificata dalla L. n. 415
del 1998, rappresentano unulteriore conferma di come il contenuto del contratto
dappalto pubblico sia necessariamente integrato dallimpianto normativo
posto a tutela dei lavoratori: vengono infatti annoverati tra i requisiti di qualificazione
anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi
i versamenti alle casse edili.
In verità, la regolamentazione degli interessi contrattuali, oltre che scaturire
da ciò che le parti intendono realizzare conformemente alla loro volontà, trae origine
altresì dalle fonti di integrazione del contratto medesimo.
Lart. 1374 c.c. dispone infatti che "il contratto obbliga le parti non soltanto
a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano
secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e lequità."
Orbene per ciò che più direttamente concerne il contratto dappalto pubblico
sembra ragionevole ritenere che il medesimo obblighi le parti (appaltatore e committente)
non solo a quanto le stesse hanno stabilito ma altresì a tutto ciò che ne consegue
ex lege.
In altre parole, lappaltatore non solo è tenuto a realizzare, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, lopera commissionata
dal committente , ma è altresì obbligato ad eseguirla nel rispetto delle norme dettate
a tutela dei lavoratori.
Di talchè la violazione di queste ultime potrebbe integrare gli estremi dellinadempimento
contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano giuridico, prima
fra tutte la possibilità, per il committente, di esperire unazione di risoluzione
del contratto dappalto (art.1453 c.c.), o quanto meno disporre una sospensione
obbligatoria dei lavori.
A tal fine gli Uffici periferici addetti allattività di vigilanza avranno
cura di segnalare prontamente alle amministrazioni appaltanti linadempimento
medesimo, cosicchè queste ultime potranno adottare le opportune determinazioni al
riguardo.
2.1.Violazione delle norme previdenziali ed assistenziali
Qualora nei capitolati dappalto sia inserita la cosiddetta "clausola sociale"
che prevede il diritto dellente appaltante di effettuare una corrispondente
trattenuta sui crediti dellappaltatore ove questultimo risulti inadempiente
agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti
collettivi è da ritenersi che ciò comporti una contrattualizzazione di obblighi
legali, cosicché allinadempimento della clausola medesima conseguono gli effetti
giuridici di un inadempimento contrattuale. La "clausola sociale" rende quindi direttamente
obbligato lappaltatore verso il committente.
Così il mancato adempimento dellappaltatore agli obblighi sociali, integrando,
nel contempo, gli estremi di un inadempimento verso la committente, conferisce a
questultima linteresse ad agire contro la compagnia assicuratrice che
abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui allart. 30 comma 2
L. n. 109/94 e succ. mod. - a garanzia dei debiti contrattuali dellappaltatore
medesimo.
Tale tutela si pone a complemento della previsione contenuta nellart. 19 comma
2 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Questultima norma prevede infatti che
a garanzia degli obblighi dellappaltatore di osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione
assicurazione ed assistenza dei lavoratori lamministrazione committente
operi una ritenuta dello 0,50 % sullimporto netto progressivo dei lavori,
e che la medesima paghi direttamente quanto dovuto agli enti previdenziali, nel
caso in cui non vi provveda l'appaltatore, prelevando dal fondo formato con la citata
ritenuta.
Quindi il committente, ad avvenuta ultimazione dei lavori, dovrà chiedere agli enti
previdenziali ed assistenziali se lappaltatore ha adempiuto i propri obblighi
in questa materia e, in caso contrario versare ai medesimi, su loro specifica richiesta,
le ritenute ex art. 19, comma 2.
Si evidenzia tuttavia che la norma da ultimo citata resterà in vigore fino allemanazione
del Regolamento di cui allart. 3 della L. n. 109/94, e successive modificazioni,
essendo previsto allart. 231 lettera i) del Regolamento medesimo lespressa
abrogazione di tutto il D.P.R. n. 1063/62. Ciononostante, a garanzia del pagamento
dei contributi previdenziali, lart 101, comma 3, del Regolamento in parola
pone, in sostituzione della ritenuta sullimporto netto progressivo dei lavori,
la cauzione definitiva sulla quale " le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto
di valersi (
) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallappaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza, e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere."
La previsione appena riportata, per lonnicomprensività che la caratterizza
- si riferisce infatti ad ogni tipo di violazione concernente norme statali e collettive,
in materia di sicurezza come di previdenza e per ciò che concerne altresì il diritto
alla retribuzione può essere riferita ad ogni ipotesi di comportamento illecito
del datore di lavoro che, riscontrato dal Servizio Ispettivo, sarà da questo tempestivamente
portato a conoscenza delle stazioni appaltanti onde consentire alle medesime di
svolgere la loro funzione sostitutiva negli adempimenti cui sarebbe tenuto lappaltatore
medesimo.
A ciò si aggiunga, inoltre, che lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici ha fornito
indirizzi precisi ai suoi uffici periferici, come risulta dalla circolare emessa
il 9 novembre 1948, n. 11907, affinché non sia pagata la rata di saldo, da corrispondersi
sul prezzo pattuito per lopera realizzata e risultante dal conto finale, se
non nel momento in cui gli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile come
si evince da una successiva circolare del Ministero dei LL. PP. del 21 febbraio
1962, n.1229 - abbiano rilasciato apposita dichiarazione liberatoria attestante
la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, per i singoli lavoratori,
in relazione allo specifico cantiere.
In riferimento alle ipotesi citate resta pertanto inteso che codeste Direzioni provvederanno
a segnalare gli inadempimenti, in parola, alla stazione appaltante e agli enti previdenziali
interessati per le opportune determinazioni di competenza.
Con successiva circolare del 22 giugno 1967, n. 1643, recante modifiche alla precedente
circolare del 1962 in particolare per ciò che concerne le clausole da inserire
nelle lettere dinvito alle gare dappalto per lesecuzione di opere
pubbliche il Ministero dei Lavori Pubblici ha previsto un ulteriore strumento
di tutela a favore dei lavoratori dipendenti dellappaltatore. Si è stabilito,
infatti, che in caso di inottemperanza agli obblighi di dare applicazione a tutte
le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali,
edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso inottemperanza
accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall"Ispettorato del
Lavoro" la stazione appaltante medesima comunicherà allimpresa, e se
del caso, anche all"Ispettorato" suddetto, linadempienza accertata e
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia delladempimento
degli obblighi di cui sopra. Ciò al fine di consentire che il pagamento allimpresa
delle somme medesime non sia effettuato sino a quando dall"Ispettorato" non
sia stato accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.
Presentando la tutela fin qui descritta un campo di applicazione limitato comunque
ai lavoratori impiegati in opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici,
il Ministero dellInterno, con circolare del 20 settembre 1967, n. 22, ha diramato
la circolare 22 giugno 1967, n. 1643, ai suoi organi periferici incaricando questi
ultimi di estenderla a loro volta agli Enti locali affinché le stesse disposizioni,
contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP., fossero osservate anche negli
appalti di loro competenza. Si è assistito in tal modo ad un ampliamento della portata
estensiva delle disposizioni di cui allart. 17 del Capitolato Generale dappalto
per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., tanto da trovare applicazione,
conformemente alle specificazioni di cui alla circolare citata, anche per le opere
di competenza degli enti locali.
Successivamente, con l'art. 36 della L. n. 300 del 1970 si è provveduto ad una riformulazione
dellobbligo in esame con la realizzazione di due ulteriori effetti utili:
da un lato allobbligo di applicare i C.C.N.L. è stato giustapposto quello
di farli applicare (con implicito riferimento alleventuale subappalto);
dallaltro la norma è stata formulata senza alcun limite di riferimento quanto
al campo di applicazione.
Qualora, inoltre, ai sensi del terzo comma dellarticolo citato, lappaltatore
contravvenga allobbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi previsione, questa,
che attraverso uninterpretazione estensiva può essere riferita ad ogni violazione
di norme collettive anche in materia previdenziale ed assistenziale le amministrazioni
appaltanti possono spingersi fino allesclusione dellappaltatore da qualsiasi
appalto per un tempo fino a cinque anni.
Sostanzialmente, lAmministrazione godrà di discrezionalità nella scelta della
sanzione, sino a poter adottare la più drastica misura dellesclusione dagli
appalti indetti per un periodo fino a cinque anni. In verità, la norma non rappresenta
una novità assoluta per il sistema, la statuizione in essa contenuta trova infatti
il suo antecedente prossimo nell'art. 34 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 riformulato
dall'art. 35 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 ( Testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno). Lart. citato seppur con un campo di applicazione limitato
agli appalti del Mezzogiorno presenta in verità una portata più ampia rispetto allart.
36 dello Statuto dei Lavoratori; esso, infatti, prevede la stessa sanzione della
norma da ultimo citata non solo nel caso di inosservanza dei contratti collettivi,
ma anche per ogni ipotesi di violazione della legislazione sul lavoro.
A complemento della normativa richiamata si giustappone altresì la previsione contenuta
nellart. 3 comma 8 lettera b), del D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs.
n. 528/99, prevedente lobbligo per il committente, o il responsabile dei lavori,
di richiedere " (..) alle imprese esecutrici una dichiarazione dellorganico
medio annuo, distinta per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allIstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti."
2.2. Inadempimento contrattuale - mancata corresponsione della retribuzione
Con specifico riferimento allobbligo dellappaltatore di corrispondere
ai lavoratori la retribuzione pattuita in misura non inferiore a quanto stabilito
dai contratti collettivi nazionali di lavoro obbligo già sancito dallart.
18, comma 7, L. 19 marzo 1990, n. 55 lAmministrazione potrebbe, avvalendosi
del disposto di cui allart. 340 della legge fondamentale sui lavori pubblici
(L. 2248/1865, all. F), disporre la rescissione del contratto per la frode e la grave
negligenza di cui si sia reso responsabile lappaltatore contravvenendo
agli obblighi e alle condizioni stipulate. Resta inteso, pertanto,
che anche a tal fine si renderebbe opportuna una segnalazione del Servizio Ispettivo
allAmministrazione appaltante volta ad evidenziare la soluzione prospettata.
Sempre allo stesso fine, di non minore portata è la tutela apprestata ai dipendenti
dellappaltatore - che subiscano un ritardo, debitamente accertato, nel pagamento
delle retribuzioni - dallart. 17 comma 2 del D.P.R. n. 1063/62, che prevede
la facoltà dellAmministrazione appaltante di pagare dufficio le retribuzioni
arretrate con le somme dovute allappaltatore. Anche in questo caso, tuttavia,
come per il citato art. 19 del medesimo D.P.R., labrogazione operata dallemanando
Regolamento comporterà il venir meno della descritta tutela, in sostituzione della
quale potrà invocarsi il disposto dellart. 101 comma 3 del Regolamento medesimo
che, come sopra evidenziato, consente, alle stazioni appaltanti di valersi della
cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallappaltatore
in adempimento degli obblighi legali e collettivi a tutela dei lavoratori.
La formulazione della norma, che accorda alla stazione appaltante il diritto di
valersi della cauzione definitiva, reca con sé unimplicazione necessaria:
intanto è riconosciuto un diritto di valersi sulla cauzione definitiva in quanto
sussiste lobbligo per lamministrazione appaltante di sostituirsi allappaltatore
nel pagamento e delle retribuzioni dovute ai dipendenti e delle somme da versare
agli enti previdenziali nonché di quantaltro sia necessario alla tutela dei
lavoratori in ogni sua forma.
Pertanto l'abrogazione del D.P.R. n. 1063/62 non comporta anche il venir meno della
tutela descritta, essendo la medesima recuperata attraverso la, seppur implicita,
previsione contenuta all'art. 101, comma 3, del Regolamento citato.
2.3.Sicurezza sui luoghi di lavoro
Venendo infine allindividuazione della normativa di riferimento per ciò che
concerne la sicurezza negli appalti si richiama lattenzione sulla legge 19
marzo 1990, n. 55 nonché sul D.Lgs. n. 494/96, da ultimo modificato dal D.Lgs. n.
528/99, nonché lart. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
Lart. 18, comma 8, della L. n. 55/90 unica norma contenuta nel decreto
riferita alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri - presenta tuttavia un campo
di applicazione privo dei limiti posti invece al campo applicativo del D.Lgs. 494/96,
e successive modificazioni.
Questultimo infatti è riferito ai soli cantieri temporanei o mobili di cui
allart. 2 lettera a), vale a dire a "qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato allallegato I "
del medesimo decreto.
Ma le novità di rilievo per ciò che concerne la sicurezza nei cantieri derivano
dall'art. 31 della L. n. 109/94, così come modificato dalla legge n. 415/98.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494, - come anche il piano di sicurezza sostitutivo di quello previsto
ai sensi dell'ultimo decreto citato - sono parte integrante del contratto d'appalto,
ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. n. 109/94, come modificato dalla legge
n. 415/98; i relativi oneri vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti
a ribasso d'asta.
Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.
La loro mancanza determina, invece, la nullità dei contratti dappalto stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi
dellart. 31, comma 1, cit., in materia di sicurezza nei cantieri edili. Determina
l'annullabilità, invece, la mancanza del Piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 31, comma 1 bis, lettere a) b) c),
L. n. 109/94 e succ. mod.)
Stante, inoltre, la determinazione n.12/99 del 15 dicembre 1999, dell'Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici:
" 1. la mancata emanazione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza
nei cantieri, di cui all'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive modificazioni (legge quadro sui lavori pubblici), non esclude l'immediata
vigenza delle norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti
dalle condizioni contenute nella legge 18 novembre 1998, n. 415.
" 2. Fermi restando , pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi in materia
di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della indicata legge 18 novembre 1998, n. 415, le amministrazioni
appaltanti hanno l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai
piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta."
3. Rapporto tra appaltatore e subappaltatore
Il subappalto, come del resto ogni altro subcontratto, può essere definito come
il contratto mediante il quale una parte reimpiega nei confronti di un terzo la
posizione che gli deriva dal contratto di appalto, o genericamente dal contratto
base.
Il subappalto riproduce lo stesso tipo di operazione economica del contratto di
appalto (contratto base), ma la parte assume col terzo il ruolo inverso a quello
che egli ha in tale contratto: lappaltatore che subappalta lopera diviene
committente, seppure non ai sensi del D.Lgs. n.494/96 e successive modifiche.
Si verifica quindi che al contratto base si aggiunge un nuovo contratto che ha per
oggetto posizioni giuridiche derivanti dal primo.
Laffidamento in subappalto, nel campo delle opere pubbliche , come è noto,
è sottoposto ad una serie di condizioni, indicate nellart. 18 comma 3, della
L. n. 55/90, così come modificato dalla L. n. 415/98, che si risolvono nei seguenti
adempimenti:
- "che i concorrenti allatto dellofferta o laffidatario, nel
caso di varianti in corso dopera, allatto dellaffidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione
delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
lappaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) [del medesimo comma
];
(omissis) "
E necessario poi che lAmministrazione fornisca una specifica autorizzazione
(ex art. 18, comma 9, L. n. 55/90 ) a subappaltare, anche se tale autorizzazione
può configurarsi come atto dovuto non soggetto a valutazioni discrezionali, in quanto
assoggettata alla regola del silenzio assenso: lamministrazione appaltante,
infatti, deve provvedere al rilascio dellautorizzazione entro trenta giorni,
trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, lautorizzazione sintende
comunque rilasciata.
Orbene è proprio la previsione di detta autorizzazione che nelleconomia dei
rapporti giuridici intercorrenti tra committente e subappaltatore riveste un ruolo
di centrale importanza; essa funge infatti da presupposto giuridico di responsabilità
per la committente medesima in ordine alle obbligazioni che ricadono sul subappaltatore
relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti.
Infatti l'autorizzazione da un lato e la subderivazione del contratto dallaltro
assurgono entrambe ad elementi imprescindibili per unadeguata tutela dei lavoratori
dipendenti dal subappaltatore, potendo godere i medesimi nel primo caso della posizione
di responsabilità dellamministrazione committente generata dallautorizzazione
al subappalto e nel secondo caso della responsabilità solidale dellappaltatore-
subappaltante, da più norme stabilita.
Lautorizzazione rilasciata dallAmministrazione committente consente
infatti di superare la terzietà della posizione rivestita dal subappaltatore, di
talchè sembra fondato poter ritenere che alla stessa stregua delle azioni
dirette riconosciute dalla nostra legislazione in capo al committente nei confronti
del subcontraente, in altre specie di subcontratto ogni stazione appaltante
possa esercitare gli stessi poteri ad essa attribuiti nei confronti dellappaltatore
(per la tutela dei lavoratori dipendenti) anche verso il subappaltatore medesimo.
Resta comunque inteso, infine, che delle obbligazioni del subappaltatore, di rispettare
la normativa contrattuale, nellambito del cantiere in cui si eseguono i lavori,
è comunque obbligato anche lappaltatore-subappaltante, visto il riferimento
contenuto nellart. 36, L. n. 300/70, allobbligo di "applicare"
e "far applicare" nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.
Ma la piena equiparazione per quanto riguarda il trattamento economico, normativo
e la sicurezza sul lavoro fra dipendenti dellappaltatore e del subappaltatore
è sancita dallart. 18 L. n. 55/90, che prevede espressamente una responsabilità
solidale dellappaltatore circa losservanza delle norme collettive da
parte del subappaltatore, responsabilità posta a fondamento di unazione diretta
del dipendente (del subappaltatore) verso lappaltatore medesimo (Circolare
del Ministero dei LL. PP. 06.04.1990 n. 1118/U.L.).
4. Indicazioni operative
- Qualora si verifichi un inadempimento contrattuale dellappaltatore
relativamente al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti, sarà cura di
codeste Direzioni - oltre che irrogare le sanzioni previste per i corrispondenti
illeciti - provvedere a segnalare detto inadempimento alle stazioni appaltanti affinchè
le medesime possano procedere ad intentare lazione di rescissione del
contratto (ex art. 340, L. n. 2248/1865, all. F) per la frode e la grave negligenza
di cui si sia reso responsabile lappaltatore contravvenendo agli obblighi
e alle condizioni stipulate.
La tempestiva comunicazione consentirà altresì alle Amministrazioni appaltanti di
pagare dufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute allappaltatore
(ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 1063/62), o comunque utilizzando la cauzione definitiva,
così come prevede lemanando Regolamento.
- Nel caso in cui lillecito perpetrato dallappaltatore a danno dei lavoratori
riguardi invece la violazione delle norme previdenziali ed assistenziali,
occorrerà distinguere a seconda che nel contratto dappalto sia inserita o
meno la cosiddetta clausola sociale.
Ferme restando le sanzioni previste per gli illeciti commessi nella materia previdenziale,
nel primo caso, verificandosi una contrattualizzazione di obblighi legali, lamministrazione
appaltante sarà opportunamente informata da codeste Direzioni perché, operando una
trattenuta sui crediti dellappaltatore o agendo direttamente verso leventuale
fideiussore, provveda direttamente a pagare agli enti previdenziali quanto dovuto
dallappaltatore.
Nel secondo caso resta inteso che codeste Direzioni provvederanno comunque a comunicare
alla stazione appaltante lomesso versamento dei contributi affinchè la medesima
provveda, tramite le somme accantonate con la ritenuta dello 0, 50 % e con quelle
costituenti la cauzione definitiva quando entrerà a regime il Regolamento emanando,
direttamente al versamento dei contributi.
Conformemente alle previsioni contenute nelle citate circolari del Ministero LL.
PP., il Servizio Ispettivo di codeste Direzioni verificherà che gli enti previdenziali
(compresa la Cassa Edile) abbiano rilasciato apposita dichiarazione liberatoria
attestante la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, quindi a darne
comunicazione alla stazione appaltante per il pagamento delle eventuali somme trattenute
a garanzia (20 % sui pagamenti in acconto), se i lavori erano in corso di esecuzione,
o per il pagamento del saldo se i lavori erano ultimati.
La mancata osservanza della normativa previdenziale sarà oggetto di apposita comunicazione
alla stazione appaltante onde consentire alla medesima di adottare anche leventuale
provvedimento di esclusione dellappaltatore da qualsiasi appalto per un tempo
fino a cinque anni.
Resta inteso che le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate anche
nell'ipotesi in cui le violazioni siano state commesse dal subappaltatore, nel qual
caso la responsabilità ricadrà comunque sullappaltatore-subappaltante, stante
il disposto dellart.36 L. n. 300/70 e considerata altresì la responsabilità
solidale sancita dallart. 18 L. n. 55/90. In tale ultima ipotesi (inosservanza
delle norme collettive da parte del subappaltatore), è duopo portare a conoscenza
lo stesso dipendente del subappaltatore dellesistenza di unazione diretta
nei confronti dellappaltatore medesimo.
- Per quanto riguarda le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori
nei cantieri - ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.
494/96, come modificato dall'art 16 del D.Lgs. n. 528/99, nonché la previsione di
cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs n.
528/99 - le verifiche di pertinenza degli Ispettori saranno essenzialmente finalizzate,
da un lato, ad accertare la sussistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento,
quando previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, e di quello sostitutivo, quando il
primo non è previsto dal D.Lgs. da ultimo citato, nonché del Piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori (art. 31,
comma 1bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.); dall'altro a verificare
il rispetto e la costante applicazione dei medesimi.
Nel primo caso, verificatane linesistenza, si provvederà a darne tempestiva
comunicazione allAmministrazione appaltante perché la stessa esperisca lazione
di nullità del contratto dappalto stipulato dopo lentrata in vigore
del Regolamento di cui allart. 31, comma 1, L. n. 109/94 e succ. mod., (così
come previsto dallo stesso art. 31 cit.) o di annullamento nel caso manchi il piano
operativo di sicurezza; nella seconda ipotesi e ove le imprese non abbiano prontamente
dato attuazione alle prescrizioni impartite dagli Ispettori in applicazione del
D.Lgs. n.758/94, gli Ispettori cureranno lo stesso adempimento, onde consentire
alla stazione appaltante di esperire, invece, le azioni di sospensione dei lavori
o allontanamento delle imprese o lazione di risoluzione del contratto, previa
costituzione in mora degli interessati.
Si confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare da parte
di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di fornire eventuali suggerimenti
e segnalare difficoltà di ordine operativo.
Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il personale
ispettivo interessato.
Si invitano, da ultimo, codeste Direzioni a comunicare entro il mese successivo
a ciascun semestre l'esito dell'azione svolta, secondo le indicazioni riportate
nell'allegato prospetto.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
f.to Claudio Caron