MINISTERO LAVORO circolare 23 maggio 2003, n. 20
Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
E pervenuto a questa Direzione un quesito da parte dellACAI Associazione
fra i costruttori in acciaio italiani concernente la liceità dell'uso promiscuo
di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai
prefabbricati. Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della
Costituzione, si ritiene comunque opportuno esprimere alcune indicazioni in merito
alla suddetta problematica al fine di fornire utili elementi di valutazione per
unomogenea applicazione della normativa di sicurezza. L'autorizzazione ministeriale
di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 164/1956, sia dei ponteggi a telai prefabbricati
che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di
elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione
ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell'Allegato A della
stessa autorizzazione. Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché
appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati
nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o
insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di:
parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari
partenze e particolari connessioni.
In relazione a quanto sopra esposto, si ribadisce che per uno specifico schema di
ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione l'art. 32 del D.P.R.
n. 164/1956, l'uso promiscuo di elementi di ponteggio a:
- telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse;
- montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse;
- tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.
Detta conclusione discende dalla considerazione che le autorizzazioni ministeriali
dei ponteggi metallici si riferiscono, ciascuna, ad un complesso di componenti ben
individuati il cui corretto impiego - secondo gli schemi autorizzati - è condizione
indispensabile perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami
e dalle prove effettuate sui prototipi.
Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di
ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati,
su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità
debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi,
condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché
vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto,
ai sensi dellart. 32 del D.P.R. n. 164/1956, firmato da ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge allesercizio della professione;
2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche
i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre
devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per
la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di
carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai
prefabbricati;
4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente
ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione
fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di
accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio,
appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti,
o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione
ministeriale;
6. in
cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dellorgano di vigilanza,
oltre al progetto di cui al punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di
ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi
e giunti.