MINISTERO LAVORO circolare 19 marzo 1980, n. 15
Prevenzione infortunistica: attrezzature per getto di calcestruzzo con tecnologia
a tunnel.
Si rende noto che la Pretura di Roma - Sezione IX penale - ha imposto alle ditte
costruttrici delle attrezzature in oggetto di provvedere agli adempimenti previsti
dagli artt. 30 ss. del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, al fine del conseguimento
della prevista autorizzazione ministeriale.
In particolare il Pretore, in attesa dell'espletamento della procedura prevista dalla
norma richiamata, ha dato mandato all'Ispettorato provinciale di Roma di ".....
impartire contestualmente gli ordini necessari ai fini della prevenzione degli infortuni
in relazione alle attività lavorative presso i ponti a sbalzo installati nei suddetti
cantieri.....".
A tal uopo, considerata la complessità del problema, che riveste carattere di generalità,
su indicazione della Commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni,
è stato provveduto a definire, attraverso esperti qualificati del settore, le istruzioni
tecniche, di applicazione immediata, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni tecniche, di applicazione immediata, per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni eseguite con l'impiego di casseforme a tunnel
e mensole metalliche in disarmo.
Tali istruzioni tecniche sono contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante
della presente circolare. Esse vanno applicate, facendo ricorso al potere di disposizione
di codesti Ispettorati, di cui all'art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, agli
impianti in atto utilizzati nei cantieri ed hanno carattere urgente e transitorio
fino a quando non interverranno le autorizzazioni ministeriali, richieste a norma
degli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 164/1956, per il cui rilascio sono in corso le
istruttorie di rito.
Resta inteso che le istruzioni stesse costituiscono il minimo di indicazioni tecniche
cui codesti Ispettorati possono riferirsi ed esse non debbono considerarsi limitative
del potere di disposizione, di cui al citato art. 10, che rimane salvo per il caso
che le situazioni riscontrate in concreto richiedessero l'adozione di ulteriori
e peculiari misure di sicurezza.
Allegato A
Istruzioni tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni
in conglomerato cementizio armato eseguite con l'impiego di casseforme
a tunnel e mensole metalliche in disarmo
1. Piano antinfortunistico
Prima dell'inizio dell'opera l'impresa deve predisporre un programma concernente
la successione delle fasi di lavoro e la dettagliata descrizione, per ciascuna fase,
delle modalità operative e delle misure di sicurezza da adottare.
Il programma deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei
lavori e deve essere tenuto presso il cantiere a disposizione degli ispettori del
lavoro.
Il programma deve essere preventivamente portato a conoscenza dei lavoratori.
2. Sorveglianza
Tutte le operazioni devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza di un preposto
ai lavori.
3. Attrezzature e opere provvisionali
Le attrezzature impiegate e gli apprestamenti protettivi devono possedere, in relazione
alle esigenze della sicurezza, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità
ed essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.
4. Calcolo delle mensole di disarmo
In cantiere deve essere tenuta copia della relazione di calcolo attestante l'idoneità
delle mensole a sopportare i carichi trasmessi dagli elementi tunnel che possono
essere scasserati in una sola volta e dall'attrezzatura di disarmo.
La relazione, eseguita in base alle normative tecniche per le strutture metalliche
e corredata da disegni quotati, deve essere firmata da ingegneri o architetti abilitati
all'esercizio della professione.
Detta relazione potrebbe ritenersi temporaneamente sostitutiva dell'autorizzazione
da richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto
stabilito dall'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
5. Impalcati, parapetti, accessi ai piani di lavoro
Gli impalcati, i parapetti ed i mezzi di accesso ai piani di lavoro devono risultare
conformi alle disposizioni del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, e del D.M. 2 settembre
1968.
6. Banches
Le banches devono essere provviste, nella parte superiore, di ponte di servizio solidale
con la stessa banche e munito di parapetto.
Il ponte delle banches di estremità deve essere fornito di parapetto anche sul lato
corto prospiciente il vuoto.
Le banches, con il relativo ponte, possono essere rimosse solo dopo l'estrazione
della cassaforma tunnel contigua.
7. Mensole di disarmo
Le mensole di disarmo devono essere solidamente ancorate alla costruzione in modo
da evitare qualsiasi spostamento per urti o per spinta del vento o durante la movimentazione
degli elementi tunnel.
Il sistema di ancoraggio deve essere realizzato in conformità alle indicazioni di
progetto.
Le mensole devono essere munite di parapetti sui fianchi prospicienti il vuoto e
sul lato frontale.
Ove sia necessario per consentire l'estrazione dell'elemento tunnel, la difesa frontale
dovrà essere sostituita da una intelaiatura metallica ribaltabile, munita di idonea
rete.
Tale protezione, nella posizione ribaltata, deve avere una inclinazione non superiore
a 15 gradi rispetto all'orizzontale ed un oggetto non inferiore a mt. 1,80 mentre
nella posizione verticale deve superare il piano di calpestio della mensola di almeno
un metro.
La superficie verticale compresa fra il piano di calpestio della mensola e la rete
in posizione inclinata non deve presentare spazi liberi superiori a 20 cm
La movimentazione
della rete deve essere effettuata con sistemi manovrabili a distanza da posizione
sicura.
Le zone comprese tra i parapetti laterali della mensola e la rete ribaltata devono
essere protette con idonei sistemi in rete a soffietto.
Le mensole devono essere inoltre provviste di parapetto, solidale con i piedi di
appoggio, in corrispondenza della cella sottostante.
Le mensole non devono essere utilizzate per lo stoccaggio di materiali.
8. Passerelle di transito
Le passerelle di transito utilizzate sui lati della costruzione non serviti dalle
mensole di disarmo devono essere munite di parapetto e non devono presentare discontinuità
in corrispondenza di angoli, oggetti o rientranze della costruzione.
Le passerelle di transito disposte al piede delle banches devono essere munite di
parapetto e raccordate con gli impalcati contigui di facciata.
9. Casseforme tunnel
Le casseforme tunnel devono essere predisposte per l'installazione di parapetti su
entrambe le testate prospicienti il vuoto.
10. Ancoraggi per cinture di sicurezza
Nella struttura gettata devono essere predisposti, in corrispondenza di ogni canna
di tunnel, idonei sistemi per l'aggancio delle funi di trattenuta delle cinture
di sicurezza.
Il numero e la collocazione di detti sistemi devono essere tali da consentire agli
addetti l'esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza.
11. Accesso ai piani
Prima della costruzione delle rampe delle scale, l'accesso ai piani deve essere garantito
con mezzi sicuri, quali scale portatili o rampe provvisorie in legno.
12. Estrazione delle casseforme tunnel
Lo sfilamento delle casseforme tunnel deve essere esclusivamente effettuato spingendo
l'elemento dall'interno della costruzione.
L'addetto all'operazione di aggancio, dell'elemento alla gru deve far uso della cintura
di sicurezza, con fune trattenuta vincolata ad uno dei sistemi di ancoraggio di
cui al punto 10.
Dopo l'estrazione deve essere ripristinata la posizione verticale della difesa frontale
della mensola di disarmo.
13. Parapetti ai piani e passerelle di transito
Non appena estratti i tunnel, rimosse le banches e completato il getto del solaio
sul lato non servito dalle mensole di disarmo, devono essere installati parapetti
o passerelle di transito in modo che il perimetro del solaio stesso risulti in ogni
momento completamente protetto.
Per l'esecuzione di tali opere provvisionali gli addetti devono far uso di cintura
di sicurezza, con fune di trattenuta, vincolata da uno dei sistemi di ancoraggio
di cui al punto 10.
14. Protezione delle celle
Sul lato non servito dalle mensole di disarmo devono essere installati parapetti
alle estremità delle celle prima che vengano spostate al piano superiore le passerelle
di transito.
Prima dell'estrazione delle mensole di disarmo deve essere applicato un parapetto
nella cella sottostante, in sostituzione di quello solidale con i piedi della mensola
stessa (punto 7).
15. Preparazione delle superfici del tunnel
Le operazioni di pulizia delle superfici dei tunnel e di spalmatura di prodotti disarmanti
devono essere effettuate con l'impiego di idonee opere provvisionali, a terra o
sul solaio.
Le suddette operazioni, sul solaio, potranno anche essere svolte procedendo nel modo
seguente:
a) la preparazione delle pareti laterali deve essere eseguita con l'elemento tunnel
sistemato sul solaio, in zona arretrata rispetto ai bordi della costruzione;
b) la preparazione della superficie orizzontale deve avvenire quando il tunnel è
in posizione definitiva, ed affiancato su ambo i lati da altri tunnel o banches;
c) le pareti laterali del tunnel delle canne di testata devono essere preparate a
terra.
In ogni caso lo sgancio dell'elemento tunnel dalla gru deve essere effettuato prima
che sia iniziata la preparazione della superficie orizzontale.
16. Prospetti sui tunnel
Durante la fase di preparazione dei tunnel, prima della pulizia della superficie
orizzontale, gli elementi tunnel utilizzati per il getto delle estremità delle canne
dovranno essere muniti di parapetto sui lati che risulteranno prospicienti il vuoto
(punto 9).
17. Altre disposizioni
Per quanto non contemplato dalle presenti istruzioni si fa richiamo alle disposizioni
di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ed al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
Eventuali varianti rispetto a quanto indicato nei punti precedenti, che si rendessero
necessari per particolari esigenze tecniche, possono essere consentite purchè venga
comunque garantito un livello di sicurezza almeno equivalente.