MINISTERO LAVORO circolare 17 aprile 2002, n. 21
D.Lgs. n. 359/1999 - Uso di sistemi di imbracatura di carichi costituiti da spire
di tondino metallico avvolte e bloccate da nodi a spirale - Non ammissibilità del
sistema rispetto alle esigenze di sicurezza.
E' di recente stato segnalato che sono frequentemente usati nei luoghi di lavoro
sistemi di imbracatura di carichi costituiti da legature realizzate mediante una
o più spire di tondino metallico che, avvolte attorno al carico e fissate con un
nodo a spirale, assolvono nel contempo alla duplice funzione di:
- confezionamento-contenimento del carico (quando questo sia costituito da elementi
distinti e/o separati occasionalmente tenuti insieme per consentirne il sollevamento
con la medesima operazione);
- elemento di imbracatura per laggancio allorgano di presa dellapparecchio
di sollevamento.
Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
Dal punto di vista dei requisiti costruttivi di sicurezza va innanzitutto chiarito
che dette legature costituiscono veri e propri accessori di sollevamento/imbracatura
e pertanto trovano la loro regolamentazione tecnica (requisiti di sicurezza) ed
amministrativa (procedure per limmissione in commercio o la messa in servizio)
nel D.P.R. n. 459/1996. Ciò comporta, in particolare, che queste anche quando siano
realizzate per uso proprio (cioè destinate ad essere utilizzate direttamente da
chi le costruisce), ovvero in unico esemplare, o, ancora, in configurazione non
reimpiegabile (tipo usa e getta), sono soggette al regime procedurale
(messa a punto del fascicolo tecnico, redazione del manuale di istruzioni per luso
in sicurezza, emissione della dichiarazione di conformità, apposizione della marcatura
CE) e tecnico-costruttivo (rispetto dei pertinenti requisiti dellallegato
I) ivi previsto.
Per quel che attiene la conformità alle disposizioni di sicurezza sulluso delle
attrezzature di lavoro sui luoghi di lavoro, e indipendentemente da quanto appena
premesso, deve essere chiaramente rilevato che un sistema che faccia ricorso a dette
legature, comunque queste siano realizzate, se può considerarsi accettabile come
dispositivo per il contenimento del carico - sempreché ne garantisca stabilità e
la sicurezza rispetto al possibile sfilamento degli elementi tenuti insieme in rapporto
alle azioni presumibili che sul carico così assemblato potranno esercitarsi - non
altrettanto può considerarsi idoneo assolvere con sicurezza la funzione di elemento
di imbracatura.
Infatti, il sistema in parola non è in grado di garantire a priori, ovvero non possiede
con il necessario grado di affidabilità alcuni o tutti i requisiti (enunciati ai
punti 1.1.2 a), 1.1.2 c) e 4.1.2.5 dellallegato I al D.P.R. n. 459/1996) corrispondenti
alle esigenze costruttive di sicurezza cui lo stesso deve soddisfare.
A questo proposito non appare privo di significato che siffatto sistema non sia previsto
da alcun codice di buona pratica (si vedano, ad es., le Linee guida per la movimentazione
dei carichi ed il sollevamento di persone edite dallISPESL) né risulti preso
in esame come ammissibile dalla regolamentazione comunitaria (come si evince dallesame
del già menzionato p. 4.1.2.5 dellAllegato I al D.P.R. n. 459/1996).
E', in definitiva, leccessiva sensibilità al fattore umano delle
procedure da seguire - concernenti sia la realizzazione pratica, sia il rispetto
delle relative condizioni e limitazioni dimpiego - caratteristico di questo
sistema a determinarne una intrinseca inaffidabilità di realizzazione e di gestione.
Si ritiene pertanto opportuno ribadire che, per i motivi suesposti, sistemi di imbracatura
quali quelli descritti debbono, allo stato, considerarsi non in linea con le vigenti
disposizioni di sicurezza, in particolare con il disposto dellart. 374, secondo
comma, del D.P.R. n. 547/1955 e dellart. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994,
oltreché a quelle del citato D.P.R. n. 459/1996.
Si ritiene utile rammentare che, ove richiesto dalle caratteristiche del carico,
risultano normalmente disponibili brache flessibili (realizzate in metallo o fibre
tessili) che rispondono ai necessari requisiti di sicurezza, in quanto costruite
in conformità alle norme di buona tecnica che le riguardano.