Circolare 1733 del 03-11-2006
Ministero delle Infrastrutture - Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante:
«Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro» (Gazzetta ufficiale 09/11/2006 n. 261)
Ai provveditorati regionali e
interregionali alle OOPP
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al presidente generale del Consiglio
superiore dei LLPP
Ai direttori di Dipartimento
Ai direttori generali
Al direttore generale per l'attivita'
ispettiva - Ministero del lavoro e
previdenza sociale
Al presidente dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
All'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
Alle stazioni appaltanti
L'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante «Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo comma
dispone che: «Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ... puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori
nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale ... I competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione
da parte di questi ultimi del provvedimento interdittivo alla contrattazione con
le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari
alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due
anni».
La normativa, al fine di assicurare una piu' efficace azione di prevenzione oltre
che di repressione del lavoro sommerso, nonche' di riduzione del fenomeno infortunistico
dei luoghi di lavoro, introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre
con le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti uffici»
del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.
Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione gia' pervenuti al Ministero
delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, alcuni corredati
della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme del
diritto obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture:
1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni
di cantiere al fine della istruttoria;
2) fornire indicazioni di massima sulle modalita' operative.
Con riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale
19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione, tra l'altro, dei
compiti e delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonche' di articolazione
dello stesso nelle strutture decentrate, «i competenti uffici» del Ministero delle
infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le ripartizioni
di funzioni che si specificheranno, la Direzione generale per la regolazione e i
provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.
Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di monitoraggio, controllo e vigilanza
in materia infrastrutturale e' assegnata, a livello centrale, al Dipartimento II
- Infrastrutture statali, edilizia e regolazione, e, con riferimento all'indirizzo
e regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione generale per la regolazione,
nonche', a livello decentrato, ai provveditorati regionali e interregionali alle
opere pubbliche, ne consegue una allocazione funzionale della competenza all'emanazione
del provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre la fase istruttoria
puo' essere svolta presso i provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche.
A livello operativo, ciascun provveditorato regionale e interregionale alle opere
pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione
del cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle
garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione dell'avvio
del procedimento, eventuale partecipazione del destinatario, ecc.), un procedimento
amministrativo volto alla predisposizione di una relazione illustrativa sintetica
recante gli elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo,
che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione
generale per la regolazione al fine della adozione dell'atto stesso.
Per quanto concerne le modalita' operative per l'emanazione del provvedimento interdittivo,
si forniscono le seguenti indicazioni.
Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente
concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione;
la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento
finale una volta acquisita la documentazione, ivi compresa la relazione illustrativa
sintetica di cui sopra, trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale
alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla
data di pubblicazione della presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria prescrive
due possibilità:
a) che la stessa sia pari alla durata della sospensione;
b) che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della
sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può essere superiore a
due anni.
Si evince l'importanza della durata della sospensione, che viene presa a riferimento
per irrogare la sanzione interdittiva: il provvedimento interdittivo di pari durata
della sospensione costituisce, infatti, stando alla lettera della norma, un provvedimento
vincolato, essendo esclusa - in questo caso - ogni valutazione discrezionale in
ordine all'elemento temporale.
La possibilita' di prevedere un periodo interdittivo ulteriore (pari al doppio della
sospensione) potrà allora ricorrere nei casi di recidiva e, comunque, in
tutti i casi «più gravi», intendendosi con questa locuzione ogni ipotesi
in cui i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere,
ovvero le ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di non lieve entità:
l'applicazione di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve sempre
essere adeguatamente motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli organi ispettivi del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale non sia indicato alcun termine finale, la
durata del provvedimento interdittivo non può che essere pari al periodo
intercorrente tra la data della sospensione stessa e quella della intervenuta revoca,
prevista al comma 2 dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (ipotesi di regolarizzazione
del/i lavoratore/i). Qualora non sia intervenuta alcuna revoca, la durata dell'interdizione
non può che essere pari, comunque, alla durata della sospensione, e, in ogni
caso, non potrà mai essere superiore a due anni: da ciò consegue che
il provvedimento interdittivo avrà quale dies a quo la data di notifica all'impresa
il cui cantiere è sospeso e quale dies ad quem il termine massimo (due anni)
ipoteticamente irrogabile quale durata del provvedimento interdittivo, salvi eventuali
successivi provvedimenti da emanarsi a seguito della acquisizione di nuovi ulteriori
elementi.
La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici nell'ambito del Dipartimento
II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione dei contratti pubblici nell'emanazione
del provvedimento interdittivo - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa
svolta dal competente provveditorato, avrà cura di garantire una applicazione
uniforme della disciplina in esame sul territorio nazionale.
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche per le imprese destinatarie del provvedimento
di sospensione del cantiere da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, adottato dal Direttore generale della Direzione generale
per la regolazione, è atto definitivo di natura costitutiva; lo stesso produce
i suoi effetti a decorrere dalla data di notifica all'interessato e deve essere
tempestivamente comunicato all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture, e al Provveditorato competente.
La natura di atto definitivo del provvedimento interdittivo lo rende impugnabile
con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice amministrativo ovvero
in alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini di legge e di ciò
deve essere data notizia in calce al provvedimento medesimo.
L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento
di sospensione del cantiere può essere valutata quale causa ostativa all'adozione
del provvedimento interdittivo: pertanto, le Direzioni provinciali del lavoro informeranno
tempestivamente i Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche
delle eventuali impugnazioni - anche non in sede giurisdizionale - dei provvedimenti
di sospensione e dei loro esiti.
Si precisa che il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di
successiva revoca della sospensione e che resta comunque inalterata la possibilità,
da parte della Direzione generale per la regolazione, di revocare il provvedimento
interdittivo, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies
della L. n. 241/90.
Per l'attuazione della presente circolare, i Provveditorati regionali e interregionali
alle opere pubbliche predispongono le attività necessarie con le Direzioni
Provinciali del Lavoro incardinate nell'ambito territoriale di propria competenza
e ne danno comunicazione alla Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163/2006
che potrebbe disporre anche sul punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere
una autocertificazione concernente l'essere stati o meno destinatari di provvedimenti
interdettivi nell'ultimo biennio: tale richiesta trova il proprio fondamento normativo
nel disposto della lettera e) dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare
la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del
sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture.
Al fine della migliore conoscibilità da parte delle stazioni appaltanti della
presente circolare, la stessa viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, oltre che sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture (sito
istituzionale e sito per la pubblicazione informatica dei bandi di gara).
Si allegano un modello che sarà utilizzato per l'adozione del provvedimento
interdittivo, nonché un elenco recante gli elementi essenziali della documentazione
che deve essere trasmessa da parte dei Provveditorati regionali e interregionali
alle opere pubbliche alla Direzione generale della regolazione (All. 1 e 2).
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Domenico CROCCO)
ALL. 1
Ministero delle Infrastrutture
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI
Direzione generale per la regolazione
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE
VISTO il provvedimento di sospensione dei lavori in data .... nell'ambito del cantiere
sito in .... via .... a carico della ditta .... pervenuto in
data ..............
(VISTA la revoca del provvedimento di sospensione pervenuta in data .... da parte
dell'ispettorato provinciale del lavoro) eventuale;
VISTA la nota n. .......... del ......................... di comunicazione alla
suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto all'emanazione del provvedimento
interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare alle gare
e di contestuale invito a presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;
VISTO il decorso del termine assegnato all'interessato senza che nulla sia pervenuto
Ovvero
VISTA la nota in data .... recante osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento
della emananda misura interdittiva;
Per quanto precede, a norma dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248/2006,
SI ADOTTA
col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica
dello stesso
PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E A PARTECIPARE
A GARE PUBBLICHE
- nei confronti della ditta ...............................
- per un periodo di ............................... giorni /mese/ anno
Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato all'interessato, all'Osservatorio
dell'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, al Provveditorato competente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
Regionale (legge 1034/1971 come modificata dalla legge 205/2000) entro 60 giorni
dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 D.P.R. 1199/1971)
entro 120 giorni dalla notifica.
ALL. 2
Ministero delle infrastrutture
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OOPP
.................... ..............
ELEMENTI ESSENZIALI PER LA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE
CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE
- Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede legale).
- Provvedimento di sospensione dei lavori.
- Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).
- Durata del provvedimento di sospensione (se non è possibile indicarla,
precisare i motivi)
- Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento alla ditta da parte del
Provveditorato interregionale alle OOPP
- Eventuali atti intermedi
- Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato
NB. TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI SOPRA RICHIAMATI ED OGNI ALTRO ATTO CITATO NELLA
RELAZIONE ISTRUTTORIA DI SINTESI DOVRANNO PERVENIRE IN ORIGINALE.