MINISTERO LAVORO circolare 12 gennaio 2001, n. 9
Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di
lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e dellart.
46 della L. 24 aprile 1998, n. 128.
Come noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/1996 e quelle dellart. 46, comma
1, della Legge n. 128/1998 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente
regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad esse
assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri, lintero
sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto, quello delle
verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro.
Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel tempo, richieste di chiarimenti
alle quali si è dato di volta in volta riscontro. Tuttavia, considerata la valenza
generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento
da parte degli Uffici territoriali, sentita anche della D. G. AA. GG., competente
per il Coordinamento dellIspezione del Lavoro, si ritiene opportuno fornire
le seguenti linee di comportamento.
Premessa
Sul piano generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in oggetto sono
riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in applicazione
della omonima direttiva, recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione
di conformità, vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera
circolazione sul mercato dei Paesi aderenti allUnione europea e di quelli
aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).
Lapplicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi
alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata
in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri dellUnione
di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo
o di controllo preventivo (allimmissione nel circuito commerciale o alla messa
in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il
requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto
mediante lapposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della
dichiarazione di conformità.
Conseguentemente, lart. 2 del D.P.R. n. 459/1996 citato ha stabilito che lattestazione
di conformità e lapposizione della marcatura CE da parte del fabbricante
rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte
le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina"
e consentire limmissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari,
mentre lart. 46, della Legge n. 128/1998 ha dato attuazione formale al suesposto
principio.
Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. stabilito la disapplicazione delle disposizioni
di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo
precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni
contenute in previgenti atti legislativi.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni di carattere costruttivo
contenute negli atti legislativi assumono lo status di norme (cioè di documenti
di riferimento destinati ad essere applicati su base volontaria) e sancisce, così,
la loro non cogenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato
dalla relativa direttiva.
Può essere utile rilevare che labrogazione in forma esplicita di tali atti
non sarebbe stata possibile, neppure al momento della emanazione del D.P.R. n. 459/1996,
poiché:
- avrebbe prodotto una sorta di discontinuità giuridica determinando la cessazione
della regolamentazione nazionale dei prodotti già messi in servizio alla data di
entrata in vigore delle direttive,
- avrebbe rappresentato una vera e propria deregolamentazione - per vacatio legis
- di quei prodotti già compresi nel campo di applicazione di norme nazionali abrogate
ma non compresi in quello della direttiva "macchine",
- avrebbe, contestualmente, comportato labrogazione del complesso delle disposizioni
comportamentali o di uso in esse contenute, determinando unaltra deregolamentazione.
Il regime dei controlli preventivi
Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle
macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione
deve intendersi - giusta la definizione riportata nellart. 2 del D.L. 30 giugno
1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura
tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza
del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul
mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..."
deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata
in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella
competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni
di cui:
- al punto 36 dellallegato A al D.M. 2 aprile 1981, relativamente alle verifiche
di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente,
- allart. 2 del D.M. 4 marzo 1982, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi
motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dellallegato
A al citato decreto e n. 30/1982),
- allart. 30 del D.P.R. n. 164/1956 e circolare n. 97/1987, limitatamente allautorizzazione
ministeriale per la costruzione e limpiego dei ponteggi a piani di lavoro
autosollevanti.
Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente
fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le
stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità,
siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.
Le verifiche periodiche
Come già osservato, lapplicazione dellart. 46.1 citato si riferisce solo
alle disposizioni omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche
obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche
per quelle recanti la marcatura CE. Relativamente a quelle di competenza degli organi
periferici di questa Amministrazione, vale a dire quelle di cui al D.M. 4
marzo 1982, si precisa quanto segue.
Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro le
prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti la
marcatura CE dovranno inoltrare una specifica comunicazione di messa in servizio
dellapparecchiatura alla Direzione generale dei Rapporti di lavoro - Divisione
VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che si ritengono ragionevolmente
congruenti con le esigenze, rispettivamente, degli utenti e dellorgano di
controllo:
- novanta giorni dalla data della presente nota, se lapparecchio cui
la comunicazione si riferisce risulta già messo in servizio alla data della presente,
sempreché non sia stato già provveduto in tal senso,
- novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi
messi in servizio successivamente alla data della presente.
Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente
sia l'utilizzatore, sia lesemplare dellapparecchio.
La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il numero
di matricola nel registro generale delle matricole e comunicherà tale registrazione
sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio di installazione, per linserimento nello scadenzario
delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa in
servizio della macchina.
Peraltro, visto il permanere dellobbligo di richiesta di verifica da parte
dellutente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, comma 2, D.M. 4 marzo
1982), questultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione
al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.
Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene
opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento
nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini
di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare,
dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione
delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute
nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero,
in mancanza, quelle previste al punto A.2 dellappendice A al D.M. 4 marzo
1982, ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.
Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi non
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui allallegato I del D.P.R.
n. 459/1996, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero
Industria e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura
prevista allart. 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate le pertinenti
procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del 30 settembre 1999 e n. 2182
del 20 dicembre 2000 della D.G. AA. GG. e del personale - Coordinamento Ispezione
lavoro.
La prima delle verifiche periodiche
Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa,
non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi
ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui allart. 7.1 del
D.P.R. n. 459/1996, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà di
entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte
tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di laboratorio,
ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere i riscontri
e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli sul libretto
già previsto dal D.M. 4 marzo 1982, i dati caratteristici dellattrezzatura
in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli
apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dallesame
diretto ovvero dal manuale delle istruzioni duso a corredo dellattrezzatura
stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per la
raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con lannotazione di
quelli comunque ritenuti necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare
per consentire, nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle
originarie caratteristiche dellesemplare e per consentire lindividuazione
di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente
sopravvenute al fine di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt.
1.3 e 1.4 del D.P.R. n. 459/1996, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato
nel rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite
dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere
nota, ove necessario, delle condizioni di installazione e valutare la congruità
della utilizzazione alla destinazione stabilita dal fabbricante.